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Sentenza

Sentenza n. 1203/2026 - Torino, Sezione 3

per l'ottemperanza in relazione al giudicato formatosi sulla sentenza n. 1104/2025 pubblicata il 06/05/2025 dal Tribunale di Torino – Sezione Lavoro nella causa RG n. 10546/2024.

Giustizia amministrativa202600315

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione spontanea della sentenza del Tribunale di Torino – Sezione Lavoro n. 1104/2025, relativa al pagamento di una somma dovuta alla ricorrente

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (creditrice pubblica)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Torino – Sezione Lavoro n. 1104/2025. Dopo la notificazione del ricorso, ha dichiarato di avere ricevuto la somma riconosciuta dalla sentenza e ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con condanna del Ministero alle spese. Non risultano ulteriori motivi di illegittimità o contestazioni sostanziali esaminate dal TAR.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, ultimo comma, c.p.a., poiché la pretesa della ricorrente era stata integralmente soddisfatta mediante il pagamento della somma dovuta in esecuzione della sentenza del giudice ordinario. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, in quanto parte virtualmente soccombente, per euro 800,00 oltre IVA, CPA, spese generali nella misura del 15% e contributo unificato se dovuto. Le spese sono state distratte in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. È stata inoltre disposta la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti del Lazio.

Norme richiamate

  • art. 34, ultimo comma, c.p.a.

    essendo stata soddisfatta la pretesa della ricorrente

    La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando, nel corso del giudizio, la pretesa sostanziale azionata è stata integralmente soddisfatta.

  • art. 93 c.p.c.

    distrazione a favore degli avvocati ... dichiaratisi antistatari

    Consente la distrazione delle spese liquidate in favore dei difensori che si dichiarano antistatari.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002

    onere del contributo unificato se dovuto nel presente giudizio

    È richiamato in relazione all'eventuale rimborso dell'onere del contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l'amministrazione soddisfa integralmente la pretesa del ricorrente dopo la proposizione del ricorso, il giudice dichiara cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, ultimo comma, c.p.a.
  • L'integrale adempimento dell'amministrazione intervenuto dopo la notificazione del ricorso non esclude la regolazione delle spese: l'amministrazione può essere condannata quale parte virtualmente soccombente.
  • Le spese di lite possono essere distratte in favore dei difensori che si dichiarino antistatari ai sensi dell'art. 93 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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