Sentenza n. 68/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sulla domanda in data 11 maggio 2024 di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito dal ricorrente in Spagna.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio inadempimento sulla domanda di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna
Esito
Favorevole al ricorrente (docente abilitato all'estero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sulla domanda presentata l’11 maggio 2024 per il riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna. Ha dedotto il decorso del termine per la conclusione del procedimento senza l’adozione di alcun provvedimento, evidenziando la conseguente impossibilità di inserimento nelle graduatorie dei docenti abilitati all’insegnamento scolastico. Il Ministero si è costituito senza provvedere alla domanda nel corso del giudizio.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo integrati i presupposti del silenzio-inadempimento: presentazione di una formale istanza e scadenza del termine per provvedere senza l’adozione di un provvedimento espresso. Il Collegio ha rilevato la violazione sia del termine generale di trenta giorni previsto dalla legge n. 241/1990, sia dei termini specifici previsti dall’art. 16 d.lgs. n. 206/2007: trenta giorni per verificare la completezza della documentazione, eventualmente richiedendo integrazioni, e tre mesi per adottare il provvedimento di riconoscimento dalla presentazione della documentazione completa. In assenza di richieste di integrazione, il termine massimo è stato individuato in quattro mesi. Il Ministero è stato condannato a pronunciarsi espressamente sulla domanda entro 120 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. In caso di ulteriore inerzia, è stato nominato commissario ad acta il direttore generale competente, con facoltà di delega, il quale dovrà provvedere entro 90 giorni dalla scadenza del termine assegnato al Ministero. L’amministrazione e l’eventuale commissario dovranno conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità e ai principi enunciati dalle sentenze dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato nn. 18, 19, 20, 21 e 22 del 28-29 dicembre 2022. Il Ministero è stato condannato al pagamento di € 500,00, oltre oneri e accessori, per le spese di giudizio.
Norme richiamate
art. 2 l. 241/1990
Il termine generale per la conclusione del procedimento è indicato dal giudice in trenta giorni.
art. 16, comma 2, d.lgs. 206/2007
Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all’interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni.
L’autorità competente deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e, se necessario, richiedere le integrazioni.
art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007
Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell’interessato
Il provvedimento sul riconoscimento deve essere adottato entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; considerando anche il termine per la verifica e l’eventuale richiesta di integrazioni, il termine massimo individuato dal giudice è di quattro mesi.
art. 31 c.p.a.
La tutela contro il silenzio consente l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere e l’ordine di concludere il procedimento con un provvedimento espresso.
Massime di principio
- La presentazione di una formale istanza e la scadenza del termine previsto per la conclusione del procedimento senza l’adozione di un provvedimento espresso sono sufficienti a configurare il silenzio-inadempimento, quando sussista in capo all’amministrazione l’obbligo di provvedere.
- Nel procedimento di riconoscimento delle qualifiche professionali disciplinato dall’art. 16 d.lgs. 206/2007, l’autorità competente deve verificare la completezza della documentazione entro trenta giorni e adottare il provvedimento di riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; in caso di eventuale richiesta di integrazioni, il termine complessivo massimo considerato dal giudice è di quattro mesi.
- L’accertamento del silenzio-inadempimento comporta l’ordine all’amministrazione di concludere il procedimento mediante un provvedimento espresso entro il termine fissato dal giudice, senza anticipare il contenuto della decisione amministrativa.
- In caso di persistente inerzia dell’amministrazione oltre il termine giudiziale, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a provvedere entro un termine decorrente dalla scadenza del termine assegnato all’amministrazione.
- Nel procedimento di riconoscimento di un titolo professionale conseguito in altro Stato membro, l’amministrazione e il commissario ad acta devono esercitare il potere nel rispetto dei principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità e dei principi elaborati dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato in materia.
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