Cassazione Penale, Ordinanza n. 14891/2025 del 15/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Le due imputate hanno proposto un unico ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Venezia, deducendo violazioni di legge e vizi motivazionali in relazione all'attenuante del fatto di speciale tenuità di cui all'art. 62, primo comma, n. 4, c.p. La doglianza era diretta a sostenere che il modesto valore economico della cosa sottratta fosse sufficiente per riconoscere l'attenuante in relazione a una rapina, e a contestare la valutazione di merito compiuta dai giudici di appello, chiedendo sostanzialmente una rivalutazione delle prove e dei fatti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto che la censura sull'art. 62, primo comma, n. 4, c.p. fosse, oltre che non consentita in sede di legittimità, manifestamente infondata, perché per la rapina non basta il solo modesto valore del bene sottratto, dovendosi considerare anche l'incidenza lesiva della violenza o minaccia sulla persona offesa. Ha inoltre rilevato che le ulteriori doglianze miravano a una rivalutazione del compendio probatorio, attività preclusa alla Cassazione quando la motivazione di merito è logicamente e giuridicamente corretta. Le ricorrenti sono state condannate alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 ciascuna in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 62, primo comma, n. 4, c.p.
L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità non è automaticamente applicabile alla rapina per il solo modesto valore della cosa sottratta; occorre considerare anche gli effetti dannosi della violenza o minaccia sulla persona offesa.
art. 620 c.p.p.
Il controllo di legittimità non consente di sostituire la valutazione della Corte di cassazione a quella del giudice di merito né di procedere a una rivalutazione del materiale probatorio.
art. 591 c.p.p.
I ricorsi sono stati dichiarati inammissibili.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità dei ricorsi, i ricorrenti sono condannati alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In tema di rapina, l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità non può essere riconosciuta sulla sola base del modesto valore economico della res sottratta, poiché il reato ha natura plurioffensiva e richiede di valutare anche il pregiudizio derivante alla persona offesa dalla violenza o minaccia.
- La valutazione sulla sussistenza dell'attenuante ex art. 62, comma 1, n. 4, c.p. è apprezzamento di merito e, se sorretto da motivazione logica e giuridicamente corretta, non è sindacabile in cassazione.
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova lettura delle prove o una ricostruzione alternativa dei fatti, salvo la deduzione di specifici e decisivi travisamenti del materiale processuale.
- Il controllo della Corte di cassazione sulla motivazione si limita alla verifica della coerenza strutturale e della tenuta logico-giuridica della decisione impugnata, non potendo essere fondato sulla mera contrapposizione di un diverso modello argomentativo.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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