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Sentenza

Sentenza n. 2370/2026 - Catania, Sezione 4

Giustizia amministrativa202601337

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Avviso pubblico per l’elezione del referente aziendale delle Aggregazioni funzionali territoriali (AFT) dell’ASP di Ragusa

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La federazione ha impugnato l’avviso dell’ASP di Ragusa relativo alle elezioni del referente aziendale delle AFT, deducendo la violazione della disciplina regionale e pattizia applicabile, in particolare del decreto assessoriale n. 435 dell’8 aprile 2026 e delle regole derivanti dall’ACN della medicina generale e dall’AIR siciliano. In particolare, sono state contestate la riduzione da quindici a dieci giorni del termine per la presentazione delle candidature, la mancata predeterminazione completa della composizione del seggio elettorale, l’erronea individuazione del corpo elettorale con riferimento ai medici sostituti e la complessiva difformità dell’avviso dalle indicazioni operative regionali per la formazione del regolamento aziendale delle AFT. Nelle more, l’ASP ha annullato in autotutela l’avviso ai sensi dell’art. 21-nonies l. 241/1990. Il TAR ha esaminato preliminarmente la giurisdizione, rilevando che la controversia riguardava l’organizzazione interna di rapporti convenzionali già esistenti tra l’azienda sanitaria e i medici del ruolo unico di assistenza primaria, e non l’instaurazione pubblicistica di nuovi rapporti convenzionali.

La decisione

Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata e ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, qualificando formalmente il ricorso come inammissibile nel dispositivo. Il Collegio ha distinto la fase pubblicistica di instaurazione del rapporto convenzionale, nella quale possono sussistere interessi legittimi, dalla fase di nascita, svolgimento e cessazione del rapporto già costituito, caratterizzata da diritti soggettivi e devoluta al giudice ordinario. L’elezione del referente AFT è stata ritenuta un momento interno di autorganizzazione e attuazione del modulo convenzionale già esistente, concernente medici già convenzionati, le modalità operative dell’AFT e i rapporti collaborativi tra professionisti. Le censure, benché formulate come vizi di legittimità dell’avviso, investono sostanzialmente l’esatta esecuzione della disciplina convenzionale e regionale e le prerogative dei medici già inseriti nelle AFT. L’intervenuto annullamento in autotutela non modifica il riparto di giurisdizione: la valutazione sulla cessazione della materia del contendere e sugli effetti dell’autotutela spetta al giudice ordinario munito di giurisdizione, così come la verifica della legittimazione processuale della federazione. Il giudizio può essere riproposto davanti al giudice ordinario competente per territorio entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a. Non sono state liquidate spese, poiché l’ASP non si è costituita.

Norme richiamate

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    L’annullamento in autotutela, con effetto immediato

    L’ASP ha utilizzato il potere di annullamento d’ufficio per eliminare l’avviso impugnato; l’intervento sopravvenuto non incide, tuttavia, sul riparto di giurisdizione.

  • art. 11, comma 2, c.p.a.

    entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza

    Il ricorso può essere riproposto davanti al giudice ordinario munito di giurisdizione entro il termine previsto per la translatio iudicii.

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata quando il ricorso è manifestamente inammissibile, non occorre istruttoria e sono rispettate le garanzie processuali.

  • art. 73 c.p.a.

    L’avviso alle parti della possibile definizione della causa con sentenza semplificata e dei profili di inammissibilità consente il contraddittorio; l’assenza del difensore all’udienza comporta rinuncia alla possibilità di controdedurre.

  • ACN della medicina generale 2019-2021

    La disciplina pattizia costituisce il quadro regolatorio del rapporto convenzionale e dell’organizzazione delle AFT; le controversie sulla sua esecuzione, relative a rapporti già costituiti, appartengono alla giurisdizione ordinaria.

  • AIR per la medicina generale della Regione Siciliana

    Concorre a disciplinare l’organizzazione e il funzionamento delle AFT e le regole elettive del referente; la sua attuazione nell’ambito di rapporti convenzionali già in essere attiene alla giurisdizione ordinaria.

  • D.A. n. 435 dell’8 aprile 2026

    Indicazioni Operative Regionali per la stesura e adozione del Regolamento Aziendale delle Aggregazioni Funzionali Territoriali

    Individua, tra i contenuti necessari del regolamento aziendale delle AFT, le regole elettive per il referente; la controversia sulla loro concreta applicazione riguarda l’esecuzione del rapporto convenzionale già costituito.

Massime di principio

  • Nelle controversie relative ai medici convenzionati con le aziende sanitarie, la fase pubblicistica di instaurazione ex novo del rapporto può rientrare nella giurisdizione amministrativa, mentre le controversie concernenti la nascita, lo svolgimento e la cessazione di un rapporto convenzionale già costituito appartengono alla giurisdizione ordinaria.
  • Un atto formalmente amministrativo adottato da un’azienda sanitaria non rientra per ciò solo nella giurisdizione amministrativa: occorre verificare se esso eserciti una potestà pubblicistica oppure disciplini, sul piano paritario, l’esecuzione e l’organizzazione interna di un rapporto convenzionale già esistente.
  • Le regole sull’elezione del referente di un’Aggregazione funzionale territoriale costituiscono, quando riguardano medici già convenzionati, un momento interno di autorganizzazione e attuazione del rapporto convenzionale; le relative controversie investono diritti e prerogative derivanti dal rapporto e sono devolute al giudice ordinario.
  • L’annullamento in autotutela dell’atto impugnato, sopravvenuto nel corso del giudizio, non modifica il riparto di giurisdizione: gli effetti processuali dell’autotutela e l’eventuale cessazione della materia del contendere devono essere valutati dal giudice munito di giurisdizione sulla posizione sostanziale dedotta.

Come è indicizzato

MaterieOrganizzazione del servizio sanitarioGiurisdizione e riparto
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneAutotutela decisoriaLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

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