Ordinanza n. 2644/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza) n. 484/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Piemonte n. 484/2024
Esito
La controversia
Le amministrazioni hanno proposto appello contro la sentenza del TAR Piemonte. Nel corso del giudizio d’appello, il Consiglio di Stato, con precedente ordinanza istruttoria, aveva richiesto ad Agea la produzione di documenti e chiarimenti entro il 28 novembre 2025. Prima della scadenza, l’azienda agricola appellata ha depositato l’istanza presentata ai sensi dell’art. 10-ter del d.l. n. 69/2023 per la conciliazione stragiudiziale della controversia. Nessuna parte ha successivamente depositato ulteriori atti o memorie. All’udienza del 26 marzo 2026 l’azienda agricola, unica presente, ha dichiarato di avere ancora interesse alla decisione dell’appello, nonostante l’istanza di definizione stragiudiziale.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha ritenuto che il deposito dell’istanza di risoluzione stragiudiziale, non accompagnato dalla contestuale precisazione del permanente interesse alla decisione giudiziale, potesse ragionevolmente indurre l’amministrazione a ritenere che l’azienda intendesse coltivare esclusivamente la procedura deflattiva prevista dall’art. 10-ter del d.l. n. 69/2023. Considerata tale situazione, il Collegio ha rimesso in termini Agea per adempiere alla precedente ordinanza istruttoria del 1° agosto 2025, fissando il nuovo termine al 5 giugno 2026. La decisione sulla fondatezza dell’appello è stata rinviata; è stata inoltre disposta la trasmissione dell’ordinanza al Presidente di sezione per la fissazione dell’udienza di discussione nel quarto trimestre 2026. Nessuna statuizione sulle spese risulta adottata.
Norme richiamate
La disposizione è richiamata quale base della procedura di conciliazione o risoluzione stragiudiziale della controversia, con funzione deflattiva del contenzioso.
Massime di principio
- La parte che deposita nel giudizio amministrativo un’istanza diretta alla definizione stragiudiziale della controversia, senza contestualmente dichiarare di mantenere l’interesse alla decisione giudiziale, può determinare un ragionevole affidamento della controparte pubblica circa la scelta di coltivare esclusivamente la procedura deflattiva.
- Quando tale condotta abbia ragionevolmente inciso sulla mancata esecuzione di un incombente istruttorio da parte della pubblica amministrazione, il giudice amministrativo può rimettere l’amministrazione in termini per adempiere all’ordinanza istruttoria, rinviando la decisione di merito.
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