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Ordinanza

Ordinanza n. 51/2026 - Ancona, Sezione 1

per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento prot. n. 39922 del 16 dicembre 2021, trasmesso in data 20 dicembre 2021, con cui è stato comunicato il divieto di prosecuzione dell'attività di cui alla SCIA prot. n. 30420 del 29 settembre 2021 e la rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa; - della nota prot. n. 34070 del 28 ottobre 2021, trasmessa in pari data, con cui il Comune di Porto Recanati ha invitato Fastweb Air s.r.l. a conformare la localizzazione dell'impianto, di cui alla suddetta SCIA, al vigente Regolamento comunale per l'installazione degli impianti di telecomunicazione, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 20.03.2020, e alla relativa mappa delle localizzazioni e ha interrotto i termini di controllo della SCIA, stabiliti dall'articolo 19 comma 6-bis della legge n. 241/1990 s.m.; - del parere rilasciato dall'Ufficio tecnico del settore 4 – Urbanistica-Edilizia pubblica e privata - Demanio del 27.10.2021, non conosciuto; - di ogni altro atto conseguente, connesso o presupposto ai predetti atti, ivi espressamente incluso, ove occorrer possa, il suddetto Regolamento comunale per l'installazione degli impianti di telecomunicazione, laddove interpretato ed inteso nel senso di abilitare o richiedere la delocalizzazione dell'impianto e il divieto di prosecuzione dell'attività; e per l'accertamento del ricorrere dei presupposti per il perfezionamento del silenzio assenso sulla SCIA in questione; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 9.6.2025: - del provvedimento prot. n. 39922 del 16 dicembre 2021, trasmesso in data 20 dicembre 2021, con cui è stato comunicato il divieto di prosecuzione dell’attività di cui alla SCIA prot. n. 30420 del 29 settembre 2021 e la rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, della nota prot. n. 34070 del 28 ottobre 2021, trasmessa in pari data, con cui il Comune di Porto Recanati ha invitato Fastweb Air s.r.l. a conformare la localizzazione dell’impianto, di cui alla suddetta SCIA, al vigente Regolamento comunale per l’installazione degli impianti di telecomunicazione, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 20.03.2020, e alla relativa Mappa delle localizzazioni e ha interrotto i termini di controllo della SCIA, stabiliti dall’articolo 19 comma 6-bis della Legge 241/1990 s.m., del parere rilasciato dall’Ufficio tecnico del settore 4 – Urbanistica-Edilizia pubblica e privata - Demanio del 27.10.2021, non conosciuto, nonché di ogni altro atto conseguente, connesso o presupposto ai predetti atti, ivi espressamente incluso ove occorrer possa il suddetto Regolamento comunale per l’installazione degli impianti di telecomunicazione, laddove interpretato ed inteso nel senso di abilitare o richiedere la delocalizzazione dell’impianto ed il divieto di prosecuzione dell’attività; - accertamento del ricorrere dei presupposti per il perfezionamento del silenzio assenso sulla SCIA in questione;

Giustizia amministrativa202200003

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: divieto di prosecuzione dell’attività oggetto di SCIA per la localizzazione di un impianto di telecomunicazioni, con ordine di rimozione degli effetti dannosi, nonché atti presupposti e connessi

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Le società ricorrenti hanno impugnato il divieto comunale di prosecuzione dell’attività oggetto della SCIA presentata per un impianto di telecomunicazioni, la nota con cui il Comune aveva invitato alla conformazione della localizzazione dell’impianto al regolamento comunale e alla relativa mappa delle localizzazioni, interrompendo i termini di controllo della SCIA, nonché il parere dell’ufficio tecnico e, ove occorresse, il regolamento comunale nella parte interpretata come idonea a imporre la delocalizzazione dell’impianto. È stato inoltre chiesto l’accertamento della sussistenza dei presupposti per il perfezionamento del silenzio-assenso sulla SCIA. Con motivi aggiunti depositati il 9 giugno 2025 sono state riproposte le medesime domande e censure. Dal testo dell’ordinanza non risultano specificamente esposti i singoli vizi di legittimità dedotti.

La decisione

Il TAR non ha definito il merito delle domande di annullamento e di accertamento. Ritenuta l’opportunità di acquisire ulteriori elementi sulla vicenda, anche in relazione ai motivi aggiunti depositati il 9 giugno 2025, ha ordinato al Comune intimato, ai sensi dell’art. 46, comma 2, c.p.a., il deposito al più presto possibile di una dettagliata relazione aggiornata e di ogni altro atto o documento ritenuto utile ai fini del giudizio. L’ordinanza dispone quindi incombenti istruttori e ordina alla segreteria la comunicazione del provvedimento.

Norme richiamate

  • art. 46, comma 2, c.p.a.

    Consente al giudice amministrativo di ordinare all’amministrazione il deposito di una relazione e della documentazione utile alla decisione; la norma è stata utilizzata per disporre gli incombenti istruttori necessari a ricostruire la vicenda, anche con riferimento ai motivi aggiunti.

  • art. 19, comma 6-bis, l. 241/1990

    È richiamato quale disposizione relativa ai termini di controllo della SCIA, che il Comune aveva dichiarato di interrompere; l’ordinanza non ne offre un’interpretazione definitiva.

Massime di principio

  • Prima di definire il giudizio, il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione resistente, ai sensi dell’art. 46, comma 2, c.p.a., il deposito di una relazione dettagliata e aggiornata nonché degli atti e documenti utili, quando la ricostruzione della vicenda, anche alla luce di motivi aggiunti, non sia sufficientemente completa.
  • Un’ordinanza che dispone il deposito di una relazione amministrativa e di documentazione ulteriore ha natura interlocutoria e istruttoria e non decide le domande di annullamento o di accertamento proposte nel ricorso.

Come è indicizzato

MaterieTelecomunicazioni e impianti radioSCIA e liberalizzazioniIstruttoria processuale
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneOnere della prova e principio dispositivo

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