Sentenza n. 2771/2026 - Milano, Sezione 5
per l'ottemperanza della sentenza numero 411/2025 emessa in data 24 Giugno 2025, dal Tribunale di Pavia, Sezione Lavoro;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Pavia, Sezione Lavoro, n. 411/2025, che aveva condannato il Ministero al pagamento di € 1.500,00 per carta docente relativa alle annualità 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore privato)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito in ottemperanza deducendo la mancata esecuzione, da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito, della sentenza del Tribunale di Pavia, Sezione Lavoro, n. 411/2025, notificata il 24 giugno 2025. Il titolo giudiziale, passato in giudicato, aveva riconosciuto al ricorrente il diritto al pagamento di € 1.500,00 a titolo di carta docente per tre annualità. Alla data di proposizione del ricorso, notificato e depositato l'11 febbraio 2026, il Ministero non aveva effettuato alcun pagamento, neppure parziale. Il ricorrente ha quindi chiesto l'accertamento dell'inottemperanza e l'adozione delle misure necessarie all'esecuzione del giudicato, compresa la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza del Tribunale di Pavia era passata in giudicato, era stata ritualmente notificata e che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Dalla documentazione in atti e dalle dichiarazioni del ricorrente risultava l'assenza di pagamenti, mentre il Ministero, costituitosi con una memoria meramente formale, non aveva contestato né l'esistenza né l'importo del credito e non aveva fornito indicazioni sull'iter di pagamento. Il Collegio ha pertanto dichiarato l'inottemperanza del Ministero e gli ha ordinato di dare integrale esecuzione al giudicato entro 90 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della sentenza. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, il quale potrà essere attivato dal creditore dopo la scadenza del termine assegnato e dovrà provvedere entro i successivi 60 giorni, senza compenso poiché l'attività rientra nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 800,00 oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di accertare l'inottemperanza al giudicato, ordinare l'esecuzione e adottare misure sostitutive, compresa la nomina di un commissario ad acta.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento delle somme dovute in forza di un titolo esecutivo nei confronti delle amministrazioni pubbliche; decorso tale termine senza pagamento, può essere attivata la tutela esecutiva.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato ai fini del rimborso del contributo unificato, se dovuto nel giudizio.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, la mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato e ritualmente notificata integra inottemperanza quando sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per i pagamenti delle pubbliche amministrazioni.
- Quando il credito riconosciuto dal titolo giudiziale non è contestato dall'amministrazione né nell'an né nel quantum e risulta documentalmente il mancato pagamento, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'esecuzione integrale entro un termine perentorio.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia dell'amministrazione, subordinandone l'intervento all'istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato per l'adempimento.
- Quando l'attività commissariale rientra nei compiti istituzionali del funzionario nominato, non è dovuto alcun compenso aggiuntivo al commissario ad acta.
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