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Sentenza

Sentenza del 11/05/2016 n. 9568 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento per i redditi da lavoro autonomo relativi al 1998, determinando il reddito mediante i parametri previsti dal D.C.P.M. 20 gennaio 1996. La contribuente contestava l’applicabilità dei parametri, sostenendo, tra l’altro, che fossero riferibili ad altri periodi d’imposta, che dovessero prevalere eventuali studi di settore, che la disciplina fosse illegittima per mancata acquisizione del parere del Consiglio di Stato e che l’accertamento non tenesse conto dell’avvio recente dell’attività forense, della lenta acquisizione della clientela e dei tempi di riscossione dei compensi. Contestava inoltre la motivazione dell’avviso e la misura della riduzione dell’imponibile operata dai giudici di merito.

La decisione

La Commissione Tributaria Provinciale aveva ridotto del 40% l’imponibile accertato. In appello, la Commissione Tributaria Regionale della Sardegna aveva riconosciuto una maggiore incidenza delle circostanze concrete, tra cui il recente avvio dell’attività forense, riducendo l’imponibile del 50%, ma senza annullare l’accertamento. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi. La Corte di cassazione ha dichiarato tutti i motivi inammissibili per mancato rispetto del requisito di cui all’art. 366-bis c.p.c., compreso il motivo relativo al vizio di motivazione, poiché non conteneva la necessaria indicazione riassuntiva e sintetica del fatto controverso o delle ragioni dell’insufficienza motivazionale. La sentenza impugnata è quindi rimasta ferma e la ricorrente è stata condannata al rimborso delle spese processuali, liquidate in Euro 1.147,50 oltre alle spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.C.P.M. 20 gennaio 1996

    I parametri costituiscono uno strumento presuntivo di determinazione del reddito. Secondo la CTR, il loro utilizzo è legittimo, ma l’Ufficio deve verificarne l’applicabilità concreta considerando le specificità dell’attività esercitata.

  • Legge n. 662 del 1996, art. 3, comma 125

    La contribuente sosteneva che i parametri fossero applicabili soltanto ai periodi d’imposta 1996 e 1997 e che, in caso di concorso con altri standard, dovesse prevalere lo studio di settore più aggiornato. La Corte non ha esaminato nel merito la censura, dichiarandola inammissibile.

  • Legge n. 549 del 1995, art. 3, comma 184

    La norma è stata invocata in relazione alla disciplina dei parametri e al principio di capacità contributiva, ma la censura non è stata esaminata nel merito per l’inammissibilità del ricorso.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36

    La disposizione è stata richiamata con riferimento ai requisiti della sentenza tributaria e alla motivazione, ma la relativa censura è stata dichiarata inammissibile.

  • Legge n. 400 del 1998, art. 17, comma 4

    La contribuente ne ha dedotto la violazione sostenendo l’illegittimità della disciplina dei parametri per mancata acquisizione del parere del Consiglio di Stato. La Corte non ha affrontato la questione sostanziale.

  • Art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5

    Le disposizioni individuano rispettivamente i motivi di ricorso per violazione di legge e per vizio di motivazione. Nel caso concreto, le relative censure sono state dichiarate inammissibili per inosservanza dei requisiti formali del ricorso per cassazione.

  • Art. 366-bis c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve contenere, per le censure previste dall’art. 360, n. 5, una chiara indicazione sintetica del fatto controverso o delle ragioni per cui la motivazione sarebbe insufficiente o contraddittoria. Tale indicazione deve costituire un quid pluris rispetto alla semplice illustrazione del motivo; la sua omissione rende il motivo inammissibile.

Massime di principio

  • Gli accertamenti fondati su parametri o strumenti presuntivi non sono automaticamente illegittimi, ma l’Amministrazione deve valutarne l’adeguatezza rispetto alle caratteristiche concrete dell’attività e deve consentire al contribuente di fornire elementi contrari.
  • Le peculiarità di un’attività professionale appena iniziata, come la difficoltà di acquisire clientela e i tempi lunghi di riscossione dei compensi, possono giustificare una riduzione della pretesa presuntiva, ma non comportano necessariamente l’annullamento integrale dell’accertamento.
  • Nel ricorso per cassazione il rispetto dei requisiti formali è essenziale: la mancata formulazione del quesito di diritto o dell’indicazione sintetica del fatto controverso, quando richiesta dall’art. 366-bis c.p.c., può determinare l’inammissibilità senza esame delle questioni sostanziali.
  • La Corte di cassazione non esamina normalmente nel merito le contestazioni se il ricorso è inammissibile per carenze formali; pertanto, le doglianze devono essere redatte in modo specifico, autosufficiente e conforme ai requisiti processuali applicabili.
  • Una censura relativa alla motivazione non può limitarsi a sostenere genericamente che la decisione sia illogica o insufficiente: deve individuare con precisione il fatto controverso, la motivazione omessa o contraddittoria e il passaggio decisivo trascurato dal giudice.

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