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Sentenza

Sentenza del 22/01/2018 n. 214 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

IVA - omessa dichiarazione annuale - utilizzazione del credito - è possibile - sanzioni proporzionali - sono comunque dovute.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La pretesa sanzionatoria è stata ritenuta legittima. L'omessa dichiarazione annuale non impedisce l'utilizzo del credito IVA, ma comporta comunque l'applicazione della sanzione proporzionale, commisurata all'importo del credito utilizzato in compensazione. Tale sanzione può trovare applicazione anche se l'Ufficio aveva successivamente revocato in autotutela la propria pretesa tributaria e anche in assenza di un'effettiva evasione d'imposta.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava la possibilità di applicare una sanzione proporzionata all'importo del credito IVA utilizzato in compensazione nonostante l'omessa presentazione della dichiarazione annuale. Il contribuente sosteneva, in sostanza, che non vi fosse stata alcuna evasione d'imposta e richiamava il principio eurounitario di neutralità dell'IVA. La decisione ha invece ritenuto rilevante la violazione formale e sostanziale connessa all'omessa dichiarazione e all'utilizzo del credito, anche se il credito era effettivamente spettante e non risultava alcuna imposta concretamente evasa.

Norme richiamate

  • Disciplina sanzionatoria IVA sull'omessa dichiarazione e sull'utilizzo del credito in compensazione

    La violazione degli obblighi dichiarativi può essere sanzionata autonomamente rispetto all'effettiva evasione d'imposta. La sanzione può essere parametrata al credito utilizzato in compensazione, anche quando il credito risulti effettivamente esistente.

  • Principio eurounitario di neutralità dell'IVA

    La neutralità dell'IVA tutela il diritto alla detrazione o al rimborso quando i presupposti sostanziali risultano rispettati, ma non esclude automaticamente le sanzioni per violazioni degli obblighi formali, purché siano proporzionate e riferite a una violazione effettivamente commessa.

  • Autotutela tributaria

    La revoca in autotutela della pretesa relativa all'imposta non elimina necessariamente la distinta violazione sanzionatoria derivante dall'omessa dichiarazione o dall'irregolare utilizzo del credito.

Massime di principio

  • L'omessa presentazione della dichiarazione IVA annuale può comportare sanzioni anche quando il contribuente dispone realmente del credito e non ha evaso alcuna imposta.
  • Il credito IVA effettivamente spettante e la regolarità degli adempimenti dichiarativi sono profili distinti: il primo non esclude automaticamente le conseguenze sanzionatorie del secondo.
  • La sanzione può essere calcolata in proporzione all'importo del credito utilizzato in compensazione, anche se tale importo non corrisponde a un'imposta effettivamente sottratta all'Erario.
  • Il principio di neutralità dell'IVA impedisce di negare un credito sostanzialmente spettante per meri formalismi sproporzionati, ma non impedisce sanzioni proporzionate per la violazione degli obblighi dichiarativi.
  • L'annullamento o la revoca della pretesa impositiva principale non comporta necessariamente l'annullamento della sanzione relativa alla violazione formale o procedurale.

Testo integrale

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