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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19630/2022 del 19/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Marku Ismail, quale legale rappresentante della cooperativa "Viadana Facchini", impugnava la sentenza della Corte d'appello di Brescia che aveva confermato la condanna pronunziata dal Tribunale di Mantova per il reato di omesso versamento dell'IVA relativo alle dichiarazioni per gli anni 2013 e 2015. I motivi di ricorso contestavano: carenza o travisamento della motivazione e della valutazione delle prove (documentali e testimoniali); mancata esposizione dei criteri valutativi in rapporto allo standard probatorio "oltre ogni ragionevole dubbio"; errata esclusione della causa di forza maggiore (art. 45 c.p.); e la tesi, sostanzialmente politica e di diritto fiscale, che l'IVA non sarebbe un tributo "armonizzato" tale da non consentire scelte imprenditoriali volte a salvaguardare occupazione e ordine pubblico.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e infondatezza. Ha richiamato la giurisprudenza consolidata sull'art. 10-ter d.lgs. n. 74/2000 (reato consumato al termine lungo, dolo generico deducibile dalla dichiarazione e dalla scelta gestionale di non accantonare l'IVA), precisando che la crisi di liquidità di impresa non esclude di per sé il dolo e non costituisce forza maggiore salvo assoluta e incolpevole impossibilità. Sono state pertanto ritenute infondate le doglianze sul travisamento della prova e sulla mancata applicazione della causa di forza maggiore. Per effetto della declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento di cassazione e a una somma in favore della Cassa delle ammende, fissata equitativamente.

Norme richiamate

  • art. 10-ter, d.lgs. n. 74 del 2000

    Il reato di omesso versamento dell'IVA si consuma con il mancato pagamento entro il termine lungo e richiede dolo generico: coscienza e volontà dell'omissione al momento della scadenza, deducibile dalla dichiarazione e dall'organizzazione delle risorse aziendali.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione (vizi di motivazione e travisamento della prova); il ricorso è stato ritenuto generico e manifestamente infondato ai sensi di tali lettere.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiama l'onere di motivazione sui criteri di valutazione delle prove; la Corte ha ritenuto che le contestazioni non dimostravano un effettivo travisamento né una lacuna tale da rendere il ricorso ammissibile.

  • art. 234 cod. proc. pen.

    Norma relativa alla valutazione delle prove documentali; la Corte ha considerato le critiche difensive come valutazioni rivalutative non idonee in cassazione.

  • art. 45 cod. pen.

    Disciplina la causa di forza maggiore; la Cassazione ribadisce che la crisi aziendale o l'illiquidità non costituiscono di per sé forza maggiore, che richiede l'assoluta ed incolpevole impossibilità di adempiere.

  • art. 8 e art. 13, d.lgs. n. 74/2000 (modifiche da d.lgs. n. 158/2015)

    Richiamati i profili normativi che hanno elevato la soglia di punibilità e consentito il pagamento entro l'apertura del dibattimento per escludere la punibilità; tuttavia non mutano la struttura del reato basata sul dolo generico.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente l'addebitamento delle spese di cassazione quando il ricorso è inammissibile e può essere ascrivibile a colpa del ricorrente; applicata per imporre le spese e la somma alla Cassa delle ammende.

  • art. 311 TFUE (richiamato nel collegamento alla natura delle risorse UE)

    Utilizzato per sottolineare la natura delle risorse proprie dell'UE e la legittimità di sanzioni penali per tutelare la riscossione dell'IVA, ma non decisivo rispetto alla responsabilità penale individuale.

Massime di principio

  • Il reato di omesso versamento dell'IVA (art. 10-ter) è un reato omissivo istantaneo che si perfeziona al termine lungo: il dolo generico è integrato dalla coscienza e volontà dell'omissione al momento della scadenza.
  • La presentazione della dichiarazione da cui emerge l'importo dovuto costituisce spesso indice probatorio del dolo; la semplice crisi economica o motivazioni "sociali" non escludono automaticamente la colpevolezza.
  • Per escludere la responsabilità per "forza maggiore" occorre dimostrare un'impossibilità assoluta, imponderabile e non imputabile all'agente; la normale crisi di liquidità non è sufficiente.
  • In cassazione le doglianze devono essere specifiche e non meramente riconsiderazioni dei fatti o generiche accuse di travisamento della prova: i motivi meramente valutativi sono inammissibili.
  • Le scelte imprenditoriali che comportano l'utilizzo delle somme destinate all'IVA per far fronte ad altri creditori possono essere interpretate come volontà di non accantonare e quindi come elemento del dolo.
  • Le ragioni economiche o sociali che hanno indotto la scelta gestionale possono avere rilievo solo in sede di personalizzazione della pena, non per escludere il reato quando sussistono gli elementi oggettivi e soggettivi dell'omissione.
  • L'innalzamento delle soglie di punibilità e le possibilità di estinzione del debito entro il dibattimento hanno assorbito alcuni effetti della crisi economica, ma non hanno modificato la natura del reato.

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