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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9912/2025 del 11/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che, in primo grado, non aveva approvato il conto finale della gestione presentato dall'amministratore giudiziario Santangelo relativo a società sottoposte a sequestro nell'ambito del procedimento di prevenzione. Il ricorrente contestava l'interpretazione e l'applicazione dell'art. 43 d.lgs. n. 159/2011 (sosteneva che l'approvazione dei bilanci non è condizione per il conto di gestione e che il Tribunale avrebbe dovuto, ai sensi del comma 4, invitare l'amministratore a sanare irregolarità e incompletezze). Inoltre contestava l'acquisizione d'ufficio di provvedimenti e la rinnovazione dell'istruttoria in sede di rinvio, deducendo violazione degli artt. 627 e 603 cod. proc. pen.

La decisione

Ricorso rigettato. In sede di rinvio il Tribunale di Palermo ha integrato il rendiconto con somme riconosciute dovute dal Santangelo sulla base di una sentenza penale irrevocabile (peculato e falso: appropriazione di euro 51.800,00 oltre risarcimento dei danni), ha ordinato il versamento di tali somme all'amministrazione giudiziaria e, così integrato il rendiconto, lo ha approvato. La Corte di Cassazione ha ritenuto legittimo l'utilizzo della sentenza penale irrevocabile per integrare il conto e ha confermato che il giudice del rinvio mantiene i poteri dell'originario ai sensi dell'art. 627 cod. proc. pen.; ha altresì dichiarato infondati i profili che lamentavano contraddizione e violazione procedurale. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 43 d.lgs. n. 159/2011

    il conto della gestione espone in modo completo e analitico le modalità e i risultati della gestione e contiene, tra l'altro, l'indicazione delle somme pagate e riscosse, la descrizione analitica dei cespiti e il saldo finale

    Il giudizio sul conto riguarda la completezza e regolarità formale delle voci del rendiconto; il Tribunale non deve trasformare il giudizio sul conto in un accertamento di responsabilità penale o disciplinare dell'amministratore. Tuttavia, dati certi risultanti da sentenza penale irrevocabile (es. somme appropriate per peculato) possono essere presi d'atto e integrati nel rendiconto, consentendone l'approvazione una volta che il conto sia completo.

  • art. 627 cod. proc. pen.

    Il giudice del rinvio conserva i poteri che aveva il giudice il cui provvedimento è stato annullato; pertanto può, anche d'ufficio, acquisire provvedimenti e documenti necessari per decidere sul rendiconto nella fase di rinvio.

  • art. 603 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente come limite alla rinnovazione dell'istruttoria su iniziativa del giudice, ma la Corte ha osservato che, nel caso di rinvio ex art. 627, comma 2, i poteri del giudice del rinvio sono quelli dell'originario, per cui l'acquisizione di provvedimenti giudiziari non richiede una preventiva istanza delle parti.

Massime di principio

  • Il giudizio sul conto di gestione dell'amministratore giudiziario deve verificare la completezza e la regolarità formale delle voci contabili; non è sede per accertare in via definitiva responsabilità penali o professionali dell'amministratore.
  • Se esistono accertamenti irrevocabili (es. sentenze penali passate in giudicato) che stabiliscono somme dovute dall'amministratore all'amministrazione giudiziaria, il Tribunale può integrare il rendiconto con tali voci e ordinare il versamento, e quindi approvare il conto così completo.
  • In caso di rinvio, il giudice ha i medesimi poteri dell'originario (art. 627 c.p.p.): può acquisire d'ufficio documenti e provvedimenti necessari per decidere, senza che tale acquisizione debba essere limitata alle sole iniziative delle parti.
  • Se il rendiconto presenta irregolarità o incompletezze formali, il Tribunale dovrebbe, ove possibile, invitare l'amministratore a sanare le criticità; tuttavia l'esistenza di elementi giuridicamente documentati e definitivi può imporre l'integrazione del conto.
  • La decisione finale sul conto, una volta completo e integrato con elementi certi, può essere l'approvazione; il diniego di approvazione non è uno strumento idoneo a sanzionare responsabilità che devono essere accertate in altri sedi (penale o civile).

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