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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2674/2023 del 23/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza di condanna confermata in appello per il reato di intestazione fittizia (capo B2), deducendo: 1) vizio di motivazione per contraddittorietà e travisamento della prova (si contestava l'insussistenza degli elementi costitutivi dell'intestazione fittizia, in particolare la titolarità delle quote trasferite al Tufo e la mancanza di signoria di fatto sulle quote della Real Bet S.r.l., sostenendo che la prova si fondava unicamente su intercettazioni); 2) violazione del principio del ne bis in idem (art. 649 c.p.p.), perché l'imputato era già stato giudicato irrevocabilmente per fatti collegati (partecipazione a 416-bis) e quindi non poteva essere processato nuovamente per lo stesso fatto. La difesa chiese in subordine l'annullamento e, comunque, l'assoluzione ai sensi dell'art. 530, comma 2, c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e lo ha rigettato: i motivi sono stati ritenuti generici e aspecifici, mera riproposizione degli argomenti di appello senza un confronto puntuale con la motivazione della Corte di appello. In particolare è stata dichiarata inammissibile la nuova doglianza sul travisamento della prova per omissione, proposta per la prima volta in cassazione (richiamato art. 606, comma 3, c.p.p.). Sul merito la Corte ha ritenuto che la Corte di appello avesse svolto adeguata e persuasiva valutazione degli elementi di prova (intercettazioni, dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, rapporti e rendicontazioni nella gestione delle scommesse, ruolo di prestanome del Tufo, mancanza di capacità finanziaria dello stesso, e la 'signoria di fatto' esercitata dall'Amicone), confermando la responsabilità per intestazione fittizia. Quanto al ne bis in idem, la Cassazione ha richiamato il principio per cui il divieto opera solo se si procede per lo stesso fatto nella stessa qualificazione giuridica; è ammissibile che fatti storici già giudicati siano nuovamente valutati rispetto a diverso reato. Perciò non è stata ravvisata violazione del divieto. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, a una sanzione alla cassa delle ammende di euro 3.000 per responsabilità nella determinazione dell'inammissibilità e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile Bonura Vincenzo per euro 3.510,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 81 cod. pen. / art. 110 cod. pen.

    Norme penali indicate nella rubrica delle imputazioni (concorsualità e causa di aumento/partecipazione); utilizzate per descrivere la fattispecie e la partecipazione al reato.

  • art. 12-quinquies d.l. n. 306/1992

    Norma collegata alla disciplina delle misure patrimoniali e ipotesi connesse ad attività riconducibili a organizzazioni di tipo mafioso; richiamata nel capo d'imputazione per inquadrare il quadro di riferimento della condotta.

  • art. 7 legge n. 203/1991

    Norma citata nella rubrica come parte della fattispecie contestata (inquadramento normativo della condotta illecita), usata nella qualificazione giuridica dell'illecito contestato.

  • art. 530, comma 2, cod. proc. pen.

    Norma che consente l'assoluzione quando il fatto non sussiste o non è provato; era invocata dalla difesa come richiesta di giudizio favorevole ma non accolta.

  • art. 649 cod. proc. pen.

    Norma sul divieto di nuovo giudizio (ne bis in idem). La Corte ha interpretato che il divieto opera solo se si procede per lo stesso fatto e nella stessa qualificazione giuridica; non impedisce la ricognizione dello stesso fatto storico rispetto a diverso reato.

  • art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata in relazione all'inammissibilità per carenza di specificità dei motivi di impugnazione in cassazione.

  • art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

    Prevede l'inammissibilità del ricorso per cassazione se i motivi sono generici; la Corte ha richiamato tale principio per escludere la nuova doglianza sul travisamento della prova proposta per la prima volta in cassazione.

  • art. 238-bis cod. proc. pen.

    Norma sull'acquisizione di sentenze irrevocabili; la Corte ha ricordato che tali sentenze costituiscono elemento di prova ma non vincolano automaticamente il giudice che conserva autonomia valutativa se adeguatamente motivata.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la condanna alle spese e ad eventuali ammende in caso di rigetto o inammissibilità; applicata per liquidare spese e fissare la somma di euro 3.000 alla cassa delle ammende.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma sul reato di associazione mafiosa; citata dalla difesa in relazione a precedenti giudizi dell'imputato, ma la Corte ha ritenuto possibile la diversa qualificazione degli stessi fatti rispetto a reati differenti.

Massime di principio

  • In Cassazione i motivi devono essere specifici e confrontarsi puntualmente con le argomentazioni della decisione impugnata: la mera riproposizione di argomentazioni di merito già valutate in appello comporta inammissibilità.
  • Non è ammesso proporre per la prima volta in Cassazione il vizio di travisamento della prova per omissione: tale doglianza deve essere dedotta e discussa in sede di merito (appello), altrimenti è inammissibile ai sensi della giurisprudenza consolidata e dell'art. 606 c.p.p.
  • Il principio del ne bis in idem (art. 649 c.p.p.) impedisce un secondo giudizio solo se si procede per lo stesso fatto e nella stessa qualificazione giuridica; la riqualificazione dello stesso fatto storico rispetto a diverso reato può essere legittima se adeguatamente motivata.
  • Le sentenze irrevocabili acquisite agli atti (art. 238-bis c.p.p.) sono utilizzabili come elemento di prova, ma non vincolano automaticamente il giudice del nuovo procedimento: è necessaria una motivazione che spieghi eventuali valutazioni diverse.
  • Nelle fattispecie di intestazione fittizia la prova può essere complessa e basarsi su elementi indiziari (intercettazioni, dichiarazioni di collaboratori, comportamenti di fatto come riscossione utili e controllo gestionale) che, valutati con coerenza logica, possono giustificare la responsabilità anche in assenza di documento formale di trasferimento delle quote.
  • La strategia difensiva utile in casi analoghi è quella di sollevare tempestivamente e con precisione i vizi di motivazione e di prova nelle fasi di merito (primo grado e appello), documentando chiaramente dove la motivazione sia 'manifestamente' illogica o contraddittoria, perché la Cassazione non è sede per una nuova valutazione globale del merito.

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