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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06775/2024 del 13/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (socio)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per IVA, IRES e IRAP relativi all'anno d'imposta 2008, concernente operazioni soggettivamente inesistenti, notificato a una società a responsabilità limitata già cancellata dal registro delle imprese e, direttamente, a un soggetto indicato come autore della violazione in quanto socio e amministratore della società estinta. La CTR aveva riformato la decisione di primo grado e aveva ritenuto legittimo l'avviso, la validità della notifica al soggetto persona fisica e la fondatezza della ripresa. Con il ricorso per cassazione il contribuente deduceva: 1) l'inammissibilità dell'appello dell'Ufficio per difetto di specificità; 2) la nullità dell'avviso per omessa notifica del PVC e violazione delle norme sul contraddittorio/endoprocedimentale; 3) l'erroneità della notificazione al ricorrente quale ex amministratore dopo la cancellazione della società, sostenendo che la legittimazione passiva dovesse riguardare solo i soci; 4) omesso esame di fatti decisivi e difetto di motivazione/prova della pretesa; 5) l'erronea imputazione all'amministratore delle sanzioni della società e il mancato rispetto della procedura prevista per la contestazione personale delle sanzioni. La Corte ha affrontato in via preliminare il tema dell'integrità del contraddittorio e della natura successoria dell'estinzione societaria.

La decisione

La Corte ha rilevato che, essendo il debito tributario imputato a una società estinta per cancellazione dal registro delle imprese, la controversia doveva essere trattata nei confronti di tutti i soci succeduti nei rapporti debitori della società. Ha quindi dichiarato la nullità dell'intero giudizio per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri litisconsorti necessari, cassando la sentenza impugnata e rinviando la causa alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli in diversa composizione, anche per le spese. La Corte ha inoltre osservato che la contestazione della qualità di ex amministratore non era decisiva, perché l'avviso era stato notificato anche quale autore della violazione.

Norme richiamate

  • art. 370 c.p.c.

    Il controricorso è tempestivo se notificato e depositato nel termine previsto, e il deposito entro venti giorni sana il vizio della notificazione originaria del ricorso.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    È il parametro formale richiamato per articolare i motivi di ricorso, benché il contenuto delle censure riguardi anche violazioni di legge.

  • artt. 1, comma 2, 49 e 53 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamati dal ricorrente per contestare l'ammissibilità dell'appello dell'Ufficio per difetto di specificità.

  • art. 342 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente quale parametro della specificità dei motivi di appello.

  • art. 7, comma 1, L. n. 212 del 2000

    Richiamato per sostenere la nullità dell'avviso per mancata notifica del processo verbale di constatazione.

  • art. 42, secondo comma, d.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamato per denunciare il difetto di valida motivazione/notifica dell'avviso di accertamento.

  • art. 2495 c.c.

    Richiamato per sostenere che, dopo la cancellazione della società, la pretesa non potesse essere validamente indirizzata all'ex amministratore, salvo quanto previsto per i soci successori.

  • art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamato per denunciare insufficiente motivazione e difetto di prova della ripresa fiscale.

  • art. 7 d.l. n. 269 del 2003

    Richiamato per contestare l'imputazione all'amministratore delle sanzioni riferite alla società.

  • artt. 5, 9, 11 e 16 d.lgs. n. 472 del 1997

    Richiamati per sostenere che le sanzioni avrebbero dovuto seguire la disciplina della responsabilità personale e la procedura autonoma di contestazione.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in relazione al riparto dell'onere della prova sulla pretesa tributaria e sulle sanzioni.

  • art. 2495 c.c.

    La Corte lo considera nel quadro della successione dei soci nella società estinta, precisando che, per i debiti sociali non definiti in liquidazione, il rapporto non si estingue ma si trasferisce ai soci.

Massime di principio

  • Quando una società viene cancellata dal registro delle imprese senza che tutti i debiti sociali siano stati definiti, si determina un fenomeno successorio in favore dei soci, che subentrano nei rapporti debitori residui della società estinta.
  • Nei giudizi aventi a oggetto debiti della società estinta, la successione riguarda tutti i soci esistenti al momento della cancellazione e sussiste un litisconsorzio necessario di natura processuale; il giudizio è nullo se non sono chiamati tutti i successori.
  • La circostanza che il singolo ex socio risponda nei limiti della propria quota o partecipazione non esclude il litisconsorzio necessario, perché l'obbligazione tributaria resta unitaria e i soci devono poter interloquire tutti nel processo.
  • La contestazione della qualifica di ex amministratore non è decisiva quando l'atto impositivo sia stato notificato anche come atto rivolto all'autore della violazione.
  • In presenza di nullità dell'intero giudizio per difetto di contraddittorio, la Cassazione cassa la sentenza e rinvia al giudice di merito affinché integri il contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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