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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-516/24

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 12 marzo 2026. — BC contro LG. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht Schleswig. — Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (CE) n. 4/2009 – Competenza in materia di obbligazioni alimentari – Articolo 12 – Litispendenza – Determinazione dell’autorità giurisdizionale adita in precedenza – Articolo 9, lettera a) – Nozione di “atto equivalente” a una domanda giudiziale – Deposito di una domanda di patrocinio a spese dello Stato dinanzi a un giudice di uno Stato membro da parte di un creditore di alimenti al fine di proporre un’azione diretta alla modifica delle obbligazioni alimentari dovute nei suoi confronti – Presentazione successiva, da parte del debitore di alimenti, di una domanda di modifica delle obbligazioni alimentari dinanzi a un giudice di un altro Stato membro – Ulteriore presentazione dell’azione del creditore di alimenti dinanzi al primo giudice dopo la concessione, da parte di quest’ultimo, del patrocinio a spese dello Stato – Qualificazione di tale domanda di patrocinio a spese dello Stato come “atto equivalente” – Presupposti. — Causa C-516/24

Giurisprudenza europea62024CJ0516

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte chiarisce, in una controversia in materia di alimenti, quando una domanda di patrocinio a spese dello Stato può essere considerata un atto equivalente alla domanda giudiziale ai fini della determinazione del giudice adito per primo. La risposta è positiva se il procedimento di patrocinio è strettamente connesso al futuro giudizio di merito, è contraddittorio e sfocia in una domanda sostanzialmente coincidente proposta in tempi ragionevoli. La decisione è rilevante per la litispendenza e per evitare manovre processuali che alterino la scelta del foro.

Se una domanda di patrocinio a spese dello Stato, accompagnata dal progetto dell’azione di merito in materia di alimenti, costituisca un "atto equivalente" idoneo a fissare la litispendenza ai sensi del regolamento n. 4/2009.

La questione giuridica

Se l’articolo 9, lettera a), del regolamento (CE) n. 4/2009 debba essere interpretato nel senso che una domanda di patrocinio a spese dello Stato depositata presso un’autorità giurisdizionale, alla quale sia allegata, sotto forma di progetto, la futura domanda di modifica delle obbligazioni alimentari, costituisce un "atto equivalente" alla domanda giudiziale, con conseguente adizione anticipata del giudice e rilevanza ai fini della litispendenza di cui all’articolo 12 del medesimo regolamento.

Principio di diritto

Una domanda di patrocinio a spese dello Stato, corredata dal progetto della futura domanda di merito in materia di obbligazioni alimentari, può costituire un "atto equivalente" alla domanda giudiziale ai sensi dell’articolo 9, lettera a), del regolamento n. 4/2009 e quindi radicare l’adizione del giudice ai fini dell’articolo 12, purché il procedimento di patrocinio mantenga un nesso stretto e contraddittorio con il merito: la parte avversa deve poter prendere posizione sulla fondatezza dell’azione, l’azione di merito deve essere proposta entro un termine ragionevole dopo la concessione del patrocinio e il suo contenuto deve corrispondere sostanzialmente al progetto esaminato. Il solo fatto che la domanda di patrocinio sia stata comunicata mediante semplice informazione e non notifica non esclude, di per sé, tale qualificazione.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (CE) n. 4/2009
  • Articolo 9, lettera a), del regolamento (CE) n. 4/2009
  • Articolo 12 del regolamento (CE) n. 4/2009
  • Articolo 44 del regolamento (CE) n. 4/2009
  • Articolo 46 del regolamento (CE) n. 4/2009
  • Considerando 15 del regolamento (CE) n. 4/2009
  • Considerando 36 del regolamento (CE) n. 4/2009
  • Regolamento (CE) n. 44/2001
  • Articolo 27 del regolamento (CE) n. 44/2001
  • Articolo 30, punto 1, del regolamento (CE) n. 44/2001
  • Convenzione di Lugano II
  • Articolo 27 della Convenzione di Lugano II
  • Articolo 30, punto 1, della Convenzione di Lugano II
  • Direttiva 2003/8/CE

Domanda di patrocinio a spese dello Stato come "atto equivalente" nel regolamento n. 4/2009

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale dell’Amtsgericht Schleswig in una controversia tra un figlio minorenne creditore di alimenti e il padre debitore, relativa alla modifica delle obbligazioni alimentari. La questione centrale è se una domanda di patrocinio a spese dello Stato, corredata da un progetto di ricorso nel merito, possa anticipare l’adizione del giudice ai fini della litispendenza prevista dal regolamento (CE) n. 4/2009.

Fatti e procedimento principale

BC, residente in Svezia, aveva presentato il 17 dicembre 2021 dinanzi al giudice tedesco una domanda di patrocinio a spese dello Stato per proporre in seguito un’azione di modifica degli alimenti dovuti da LG. Alla domanda era allegato un progetto della futura azione di merito. Prima che il giudice tedesco si pronunciasse, LG aveva a sua volta proposto in Svezia una domanda di modifica delle obbligazioni alimentari. Solo dopo la concessione del patrocinio, BC ha depositato l’azione di merito dinanzi al giudice tedesco.

Quadro normativo rilevante

La Corte richiama l’articolo 9, lettera a), del regolamento n. 4/2009, che definisce il momento in cui un’autorità giurisdizionale si considera adita, e l’articolo 12, che disciplina la litispendenza. Vengono altresì richiamati gli articoli 44 e 46 del medesimo regolamento, relativi all’accesso effettivo alla giustizia e al patrocinio a spese dello Stato in materia di alimenti per figli minori di 21 anni, oltre ai considerando 15 e 36. Per interpretazione sistematica, la Corte richiama la corrispondenza con il regolamento n. 44/2001 e con la Convenzione di Lugano II.

Ragionamento della Corte

La Corte ribadisce che la nozione di "atto equivalente" deve essere interpretata autonomamente, non rinviando al diritto nazionale, e deve essere letta alla luce della funzione dell’atto: esso deve essere comparabile alla domanda giudiziale perché avvia, almeno in modo preliminare, un contraddittorio sul merito della controversia. In tale prospettiva, non è escluso che un atto equivalente preceda la domanda giudiziale se tra i due procedimenti non vi è autonomia o netta cesura ma, al contrario, uno stretto collegamento nel merito.

Presupposti richiesti per il caso tedesco

La Corte valorizza le caratteristiche del procedimento tedesco di patrocinio a spese dello Stato: il richiedente deve esporre gli elementi della controversia e i mezzi di prova; deve, di regola, allegare il progetto del ricorso; la parte avversa deve poter prendere posizione; e la domanda di patrocinio può incidere sulla prescrizione. Da ciò deriva che tale procedimento è, in linea di principio, strettamente connesso al futuro giudizio di merito e può essere qualificato come atto equivalente.

Tuttavia, per mantenere tale qualificazione, occorre che:

  • il patrocinio sia effettivamente concesso;
  • l’azione di merito sia proposta entro un termine ragionevole dopo la concessione;
  • il contenuto dell’azione corrisponda sostanzialmente al progetto esaminato nel procedimento di patrocinio.

La Corte precisa inoltre che la trasmissione della domanda alla controparte mediante semplice informazione, anziché notifica formale, non impedisce di per sé la qualificazione, purché la parte avversa abbia effettiva possibilità di contraddire; diversamente, se l’informazione non è ricevuta e il contraddittorio è svuotato senza rimedi successivi, il requisito potrebbe mancare.

Decisione

La Corte risponde che una domanda di patrocinio a spese dello Stato con progetto di azione di merito in materia di alimenti costituisce un "atto equivalente" ai sensi dell’articolo 9, lettera a), del regolamento n. 4/2009, a condizione che vi sia un reale contraddittorio sul merito, che l’azione sia poi introdotta in tempi ragionevoli dopo la concessione del patrocinio e che il contenuto dell’azione coincida sostanzialmente con il progetto depositato.

Implicazioni pratiche

La decisione è significativa perché rafforza il coordinamento tra accesso alla giustizia e regole sulla litispendenza nelle controversie alimentari transfrontaliere. Per gli operatori italiani, rileva soprattutto nel verificare quale giudice sia stato adito per primo quando il primo atto non è ancora la domanda di merito, ma un passaggio procedurale preliminare funzionale al suo deposito.

Come è indicizzato

Materieobbligazioni alimentarilitispendenzacompetenza giurisdizionale internazionalepatrocinio a spese dello statocooperazione giudiziaria civile

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