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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6959/2023 del 17/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugna la sentenza della Corte di appello di Genova che aveva confermato la condanna per rapina pluriaggravata. Deduceva: (1) errata valutazione e mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 6 c.p. (risarcimento del danno), sostenendo che fosse stata prodotta una quietanza/riconoscimento del risarcimento e chiedendo il vaglio delle sue condizioni economiche; (2) errata applicazione dell'art. 81, comma 4 c.p. e vizio di motivazione nella determinazione dell'aumento minimo per la continuazione, perché l'aumento di un terzo sarebbe applicabile solo se fosse già intervenuta una sentenza definitiva di dichiarazione di recidiva reiterata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto la censura non scrutinabile in sede di legittimità perché i giudici del merito hanno adeguatamente motivato il rifiuto della attenuante: i 700 euro versati non erano ritenuti idonei a integrare il risarcimento integrale, tenuto anche conto del danno morale della persona anziana, e il giudice di merito può disattendere dichiarazioni di soddisfazione della parte offesa. Sul secondo motivo ha ritenuto la doglianza manifestamente infondata: l'aumento minimo di un terzo previsto dall'art. 81, comma 4, c.p. si applica quando la recidiva reiterata sia stata già dichiarata con sentenza definitiva, condizione qui soddisfatta (annotazione nel casellario per sentenza del 25/11/2019, irrevocabile il 10/01/2020). Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 62, comma 1, n. 6 c.p.

    L'attenuante per il risarcimento del danno richiede che il risarcimento sia "integrale" (totale riparazione di ogni effetto dannoso). La valutazione della corrispondenza tra transazione/pagamento e danno spetta al giudice del merito, che può ritenere non integrale anche a fronte di dichiarazioni di soddisfazione della parte offesa.

  • art. 81, comma 4 c.p.

    L'aumento minimo di un terzo della pena per la continuazione si applica solo quando l'imputato sia stato dichiarato recidivo reiterato con sentenza definitiva; non è applicabile sulla base della sola valutazione della continuazione nel medesimo procedimento se non esiste una precedente pronuncia definitiva.

  • art. 99, comma 4 c.p.

    Richiamato in relazione alla declaratoria di recidiva reiterata: la presenza di una pronuncia definitiva che dichiari la recidiva reiterata è condizione per l'applicazione dell'aumento previsto dall'art. 81, comma 4.

  • art. 606 c.p.p.

    Norma citata nella esposizione dei motivi di impugnazione (indica le modalità e i motivi di ricorso per cassazione); tuttavia la Corte ha ritenuto che alcune censure non fossero scrutinabili in sede di legittimità.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma applicata per la declaratoria di inammissibilità del ricorso in Cassazione.

Massime di principio

  • Per ottenere l'attenuante del risarcimento del danno (art. 62, n. 6 c.p.) è necessario che il risarcimento sia integrale: una ricevuta o transazione non determina automaticamente l'attenuante se il giudice di merito, con motivazione adeguata, ritiene che l'importo non copra tutti gli effetti dannosi (anche morali).
  • La valutazione della congruità del risarcimento è di merito e difficilmente sindacabile in Cassazione se adeguatamente motivata; perciò è importante documentare compiutamente l'entità del danno per contestare la decisione di merito.
  • L'aumento minimo di un terzo per la continuazione (art. 81, comma 4) può essere applicato solo se esiste una precedente sentenza definitiva che dichiari la recidiva reiterata; l'esistenza di tale pronuncia deve risultare chiara (es. annotazione in casellario).
  • Le questioni di fatto o di valutazione delle emergenze probatorie pronunciate dal giudice di merito non sono agevolmente superabili in sede di legittimità: i ricorsi basati su mera rivalutazione probatoria o su motivazioni ritenute insufficienti dal ricorrente rischiano l'inammissibilità.
  • Ricorrere in Cassazione comporta anche il rischio di condanna alle spese e, se il ricorso è ritenuto privo di rilevanti prospettive, di sanzioni (es. ammenda): valutare attentamente le prospettive di successo e raccogliere elementi probatori/documentali decisivi già in sede di merito.

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