Sentenza n. 9291/2026 - Roma, Sezione 1
per l'annullamento della deliberazione della Giunta Capitolina n. 522 del 18.12.2024, pubblicata il 30.12.2024, con cui si è deliberata la “determinazione delle tariffe per l'applicazione del canone unico patrimoniale componente per l'occupazione di spazi e aree pubbliche di cui all'art. 1, comma 819, lettera a) della legge n. 160/2019, per l'anno 2025”; di ogni altro atto e/o provvedimento comunale comunque connesso ai precedenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione della Giunta Capitolina n. 522 del 18 dicembre 2024 sulle tariffe 2025 del canone unico patrimoniale per l'occupazione di spazi e aree pubbliche
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno contestato la deliberazione tariffaria sostenendo che Roma Capitale avesse illegittimamente applicato, anche alle occupazioni degli operatori commerciali su area pubblica e dei titolari di posteggi a rotazione, criteri propri delle diverse occupazioni disciplinate dai commi 816-836 dell'art. 1 della legge n. 160/2019. Hanno dedotto il contrasto con la disciplina del canone mercatale prevista dai commi 837-845, la carenza dei presupposti, la contraddittorietà manifesta, l'eccesso di potere, l'irragionevolezza e la violazione dell'art. 97 Cost. Hanno inoltre censurato l'utilizzo dei coefficienti OMI per la determinazione della tariffa, ritenendoli generici, non idonei a sostituire una stima puntuale e tali da determinare aumenti sproporzionati, anche superiori al 100% rispetto al 2024. È stato dedotto altresì il difetto di istruttoria e di motivazione, per mancata considerazione delle osservazioni presentate, nonché il mancato rispetto del limite del gettito precedente e dei criteri di trasparenza imposti dalla legge.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché la deliberazione impugnata è stata sostituita dalla deliberazione della Giunta Capitolina n. 61 del 27 febbraio 2026, recante la disciplina tariffaria per il 2026 e recante tariffe differenti, con conseguente cessazione degli effetti dell'atto impugnato. In applicazione dell'orientamento richiamato dell'Adunanza plenaria, il Collegio ha comunque esaminato il merito. Ha ritenuto infondate le censure. In particolare, ha riconosciuto la competenza comunale a disciplinare il canone unico e a determinare le relative tariffe nell'ambito dell'autonomia regolamentare e finanziaria locale. Ha ritenuto legittimo l'impiego dei coefficienti OMI, in quanto parametro coerente con la durata, superficie, tipologia, finalità e zona dell'occupazione previste dall'art. 1, comma 824, della legge n. 160/2019, nonché fondato su dati elaborati dall'Agenzia delle Entrate. La contestazione dell'attendibilità dei valori OMI è stata giudicata generica e non idonea a dimostrare il difetto di istruttoria o di motivazione. Il TAR ha inoltre escluso l'illegittimità della regolamentazione comunale con riferimento al commercio ambulante e ha richiamato l'applicabilità della direttiva servizi alle attività di commercio su aree pubbliche. Ha ritenuto legittima, in linea generale, la variazione delle tariffe e ha escluso che la mancanza di un tetto massimo renda illegittimo il sistema, ferma la possibile rilevanza della congruità del prelievo rispetto alla capacità contributiva. Le spese sono state compensate per la novità delle questioni.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c) c.p.a.
il giudice dichiara, anche d'ufficio, il ricorso improcedibile quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione
La sostituzione dell'atto impugnato con un nuovo atto recante una disciplina diversa determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sul ricorso.
art. 1, commi 816-847, legge n. 160/2019
istituzione e disciplina generale del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria
La disciplina istituisce il canone unico patrimoniale e attribuisce ai Comuni il potere di regolarne presupposti applicativi e tariffe nei limiti previsti dalla legge.
art. 1, comma 817, legge n. 160/2019
il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone
La disposizione consente agli enti locali di modulare le tariffe e, secondo la sentenza, non impone un tetto massimo generale al canone.
art. 1, comma 824, legge n. 160/2019
per le occupazioni di cui al comma 819, lettera a), il canone è determinato, in base alla durata, alla superficie, espressa in metri quadrati, alla tipologia e alle finalità, alla zona occupata del territorio comunale
La norma legittima l'utilizzo della zona territoriale quale parametro tariffario e consente di valorizzare, a tal fine, i dati OMI.
art. 1, commi 837 e 840, legge n. 160/2019
il canone di cui al comma 837 è determinato dal comune o dalla città metropolitana in base alla durata, alla tipologia, alla superficie dell'occupazione espressa in metri quadrati e alla zona del territorio in cui viene effettuata
Il canone per l'occupazione dei mercati costituisce una fattispecie distinta, parametrata a durata, tipologia, superficie e zona dell'occupazione.
art. 52, comma 1, d.lgs. n. 446/1997
le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi
La disposizione costituisce la base del potere regolamentare comunale sulle entrate; secondo il TAR, i limiti propri dei tributi non si applicano allo stesso modo al canone patrimoniale.
art. 7 d.lgs. n. 267/2000
il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza
Conferma la potestà regolamentare degli enti locali nell'esercizio delle funzioni loro attribuite.
art. 1, comma 819, legge n. 160/2019
Il presupposto del canone è
Individua il presupposto unitario del canone unico patrimoniale, articolato nei diversi elementi considerati dalla disciplina.
art. 1, comma 820, legge n. 160/2019
È richiamato per la prevalenza del parametro della diffusione di messaggi pubblicitari rispetto all'occupazione di aree in caso di concorso.
art. 64, comma 3, d.lgs. n. 300/1999
È richiamato quale base della gestione dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare da parte dell'Agenzia delle Entrate, elemento valorizzato per la neutralità e attendibilità dei dati OMI.
art. 23 Cost.
È richiamato quale fondamento della riserva di legge in materia di prestazioni patrimoniali imposte.
art. 53 Cost.
È richiamato per la possibile verifica della congruità del prelievo rispetto al principio di capacità contributiva.
art. 119 Cost.
È richiamato quale fondamento dell'autonomia finanziaria degli enti locali.
art. 117, comma 6, Cost.
Riconosce la posizione costituzionalmente protetta della potestà regolamentare degli enti locali nelle materie di loro competenza.
art. 118, commi 1 e 2, Cost.
È richiamato per l'attribuzione ai Comuni delle funzioni amministrative proprie e conferite dalla legge.
art. 97 Cost.
È richiamato sia con riguardo alla predeterminazione dell'organizzazione e delle competenze amministrative sia quale parametro dedotto dai ricorrenti.
art. 12 direttiva 2006/123/CE
È richiamato per la necessità di procedure selettive trasparenti quando l'accesso a un'attività economica dipende da risorse naturali o da una disponibilità limitata di beni pubblici.
art. 13, comma 15-ter, decreto-legge n. 201/2011
i regolamenti concernenti i tributi comunali ... acquistano efficacia dalla data della pubblicazione
È richiamato con riguardo alle modalità di efficacia dei regolamenti comunali aventi natura tributaria.
Massime di principio
- La sostituzione, durante il giudizio, dell'atto impugnato con un nuovo atto che ridefinisce la disciplina controversa e reca tariffe differenti determina la sopravvenuta carenza di interesse e l'improcedibilità del ricorso; il giudice può comunque esaminare il merito quando ciò sia richiesto dall'esigenza di definire le questioni rilevanti secondo l'orientamento dell'Adunanza plenaria richiamato nella decisione.
- La potestà regolamentare comunale in materia di entrate trova fondamento negli artt. 117, comma 6, e 118 Cost., nell'art. 7 d.lgs. 267/2000 e nell'art. 52 d.lgs. 446/1997, e consente al Comune di disciplinare le proprie entrate nei limiti degli elementi che la legge riserva alla fonte primaria.
- Per la determinazione del canone unico patrimoniale relativo all'occupazione di spazi e aree pubbliche è legittimo utilizzare parametri riferiti alla zona territoriale, inclusi i valori dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare, quando tali parametri siano coerenti con la durata, superficie, tipologia, finalità e localizzazione dell'occupazione e siano adeguatamente inseriti nel sistema tariffario.
- La contestazione dell'utilizzo dei valori OMI non dimostra il difetto di istruttoria o di motivazione se si limita ad affermazioni generiche sulla natura statistica e non puntuale delle quotazioni, senza indicare specifiche carenze dell'analisi territoriale o errori nell'applicazione dei coefficienti.
- La qualificazione legislativa del canone unico come patrimoniale non è decisiva per stabilirne la natura giuridica: la natura tributaria può essere desunta dalla doverosità del prelievo, dall'assenza di un rapporto sinallagmatico e dalla destinazione delle risorse al finanziamento della spesa pubblica; tale qualificazione non esclude, secondo la decisione, la competenza comunale a disciplinarne le modalità applicative e tariffarie nei limiti di legge.
- Il commercio su aree pubbliche riguarda l'utilizzo di beni pubblici scarsi e, in quanto attività riconducibile ai servizi, può essere sottoposto a procedure selettive basate su criteri obiettivi e trasparenti, nonostante l'esclusione prevista dalla normativa nazionale di recepimento della direttiva servizi.
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