Cassazione Civile, Ordinanza n. 09523/2023 del 06/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La controversia nasce da quattro avvisi di accertamento ICI emessi da un comune per gli anni 2010 e 2011 su due terreni di proprietà dei contribuenti. I ricorrenti contestavano la pretesa assumendo che, pur essendo i terreni formalmente inseriti in una zona edificabile, gravavano sugli stessi vincoli urbanistici e di fascia di rispetto tali da determinarne una sostanziale inedificabilità di fatto, con conseguente errata determinazione della base imponibile. In primo e secondo grado la pretesa era stata confermata: il giudice tributario provinciale aveva ritenuto comprovata l'edificabilità e corretto il valore attribuito dal comune; la CTR aveva richiamato la deliberazione comunale sul valore delle aree, il pagamento senza contestazioni di precedenti annualità, il certificato di destinazione urbanistica e l'istanza dei contribuenti di modifica dell'ambito urbanistico, ritenendo non dimostrata una inedificabilità totale di fatto. In cassazione i contribuenti deducevano, con il primo motivo, violazione dell'art. 5 d.lgs. n. 504/1992 e vizio motivazionale, per mancata verifica della conformità del valore ai parametri legali e per avere la CTR omesso di considerare la totale inedificabilità di fatto dei terreni; con il secondo motivo censuravano la condanna alle spese, sostenendo che il comune fosse assistito da un proprio dipendente e non avesse provato spese effettive.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché, sotto la formale veste della violazione di legge, mirava in realtà a contestare la ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito; inoltre ha osservato che, in presenza di doppia conforme, era preclusa la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. e che il motivo cumulava in modo inammissibile profili eterogenei di violazione di legge, omessa pronuncia e vizio motivazionale. Nel merito ha ribadito che la mera presenza di vincoli urbanistici o di destinazione non esclude la natura edificabile dell'area ai fini ICI, incidendo solo sul valore venale. Ha respinto anche il secondo motivo, affermando che nel processo tributario l'ente pubblico vittorioso ha diritto alla liquidazione delle spese anche quando sia assistito da propri funzionari o dipendenti, applicando i parametri forensi con riduzione del 20%. Le spese del giudizio di cassazione sono state poste a carico dei ricorrenti, con ulteriore statuizione sul contributo unificato.
Norme richiamate
art. 5 d.lgs. n. 504/1992
Per l'ICI il valore imponibile dell'area edificabile va determinato tenendo conto dei parametri legali e delle condizioni concrete del bene; tuttavia la contestazione del valore, se fondata sulla ricostruzione dei fatti e delle prove, non integra di per sé una violazione di legge censurabile ex art. 360, n. 3, c.p.c.
art. 2 d.lgs. n. 504/1992
La nozione di area edificabile non viene meno per effetto di vincoli urbanistici o di destinazione che condizionino in concreto l'edificabilità, i quali incidono sul valore venale ma non eliminano la vocazione edificatoria del suolo.
art. 2729 c.c.
La valutazione congiunta degli elementi di fatto può sorreggere un ragionamento presuntivo, purché gli indici abbiano idonea capacità rappresentativa.
art. 360 c.p.c.
Non è consentito trasformare una censura di merito sulla ricostruzione del fatto in una dedotta violazione di legge; inoltre, in presenza di doppia conforme, il vizio motivazionale è fortemente limitato.
art. 366 c.p.c.
Il ricorso deve esporre fatti e censure in modo chiaro e intellegibile; l'inosservanza è causa di inammissibilità solo se rende oscura o lacunosa la vicenda o le doglianze.
art. 348-ter c.p.c.
In caso di doppia conforme è preclusa la censura sul vizio di motivazione nei limiti previsti dalla norma, applicabile anche al processo tributario.
art. 54 d.l. n. 83/2012
La disposizione che esclude l'applicazione di alcune norme al processo tributario riguarda le regole sull'appello, non quelle sul ricorso per cassazione.
legge 7 agosto 2012, n. 134
Ha convertito il d.l. n. 83/2012, con effetti sulle norme processuali relative al vizio motivazionale e alla doppia conforme.
art. 62 d.lgs. n. 546/1992
Il giudizio di legittimità tributario non ha connotazioni di specialità tali da escludere l'applicazione delle regole generali sul ricorso per cassazione.
art. 15 d.lgs. n. 546/1992
comma 2-bis e comma 2-sexies
Nel processo tributario la parte pubblica vittoriosa, anche se assistita da propri dipendenti/funzionari, ha diritto alla liquidazione delle spese secondo i parametri forensi, con riduzione del 20%; la questione relativa all'entrata in vigore del comma 2-sexies è stata ritenuta tardiva.
art. 91 c.p.c.
Le spese seguono la soccombenza anche nel processo tributario, secondo la disciplina richiamata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È stata data atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione non è consentito sotto la veste della violazione di legge censurare in realtà l'accertamento in fatto e la valutazione delle prove compiute dal giudice di merito; tali doglianze sono ammissibili solo nei limiti del vizio motivazionale, se ancora deducibile.
- La formulazione del ricorso deve essere chiara e sintetica, ma l'inammissibilità deriva solo quando l'esposizione sia tale da rendere incomprensibili i fatti di causa o le censure mosse alla sentenza.
- La mescolanza in un unico motivo di profili tra loro eterogenei, riconducibili a diversi numeri dell'art. 360 c.p.c., è inammissibile quando costringe la Corte a selezionare e riformulare le doglianze al posto della parte.
- In materia ICI, la presenza di vincoli urbanistici o di destinazione non esclude di per sé la natura edificabile dell'area, ma incide sulla concreta determinazione del valore venale e quindi della base imponibile.
- In caso di doppia conforme, il sindacato di legittimità sul vizio motivazionale è precluso nei limiti normativi applicabili, e tale regola opera anche nel processo tributario.
- Nel processo tributario l'ente pubblico vittorioso può ottenere la liquidazione delle spese anche quando sia difeso da propri funzionari o dipendenti, con applicazione dei parametri forensi e riduzione prevista dalla disciplina speciale.
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