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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11951/2024 del 21/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha riconosciuto la continuazione tra due sentenze (GUP Tribunale di Lecce 5/7/2016, parzialmente riformata, e GUP Tribunale di Lecce 18/12/2018, parzialmente riformata), con rideterminazione della pena complessiva in 26 anni. I motivi dedotti sono: 1) violazione di legge per avere il giudice dell'esecuzione applicato la diminuente per il rito abbreviato prima del criterio moderatore del cumulo materiale (art. 78 c.p. e art. 442 c.p.p.), mentre secondo il ricorrente la diminuente avrebbe dovuto operare dopo il cumulo; 2) vizio della motivazione nella quantificazione dell'aumento di pena per la continuazione, con contestazione del confronto sfavorevole rispetto ad alcuni coimputati che, pur in posizioni apicali, avrebbero ricevuto trattamenti sanzionatori più miti.

La decisione

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha confermato l'orientamento consolidato secondo cui, in sede di esecuzione, la diminuzione per il rito abbreviato va applicata prima del criterio moderatore del cumulo materiale (art. 78 c.p.), per ragioni connesse all'intangibilità del giudicato e all'efficacia preclusiva del titolo esecutivo; ha richiamato precedenti di legittimità e la pronuncia delle Sezioni Unite (informazione provvisoria n.12/2023) in senso conforme. Ha dunque ritenuto corretta la scelta del giudice dell'esecuzione di assumere quale pena base la pena già risultante dall'applicazione della diminuente. Sul secondo motivo ha rigettato il censimento per genericità, rilevando che il giudice dell'esecuzione ha motivato la quantificazione della pena e che è improprio confrontare la posizione dell'istante con quella di altri perché le valutazioni individuali seguono i parametri dell'art. 133 c.p. Conseguentemente ha confermato il provvedimento impugnato e ha condannato il ricorrente alle spese processuali (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 78 cod. pen.

    Disciplina il criterio moderatore del cumulo materiale (limite massimo della pena, con riferimento anche al massimo di anni trenta). La Corte interpreta che, in sede di esecuzione, tale criterio venga applicato dopo che è stata operata la diminuente per il rito abbreviato, così da giustificare un diverso ordine applicativo rispetto alla fase di cognizione.

  • art. 442 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la disciplina della diminuzione della pena per il rito abbreviato (diminuente). Nel caso, il ricorrente sosteneva che la diminuente dovesse intervenire dopo il cumulo; la Corte ha ritenuto invece che, in esecuzione, la diminuente operi prima.

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norma procedurale che consente interventi del giudice dell'esecuzione; è il fondamento giuridico della richiesta del ricorrente volta a ottenere il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva.

  • art. 187 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamata dalla giurisprudenza di legittimità per affermare che, nel giudizio abbreviato, la pena piu' grave va individuata nella pena risultante dalla diminuente del rito; la Corte di legittimità conferma che la diminuente esprime la pena di riferimento anche ai fini dell'esecuzione.

  • art. 133 cod. pen.

    Stabilisce i parametri per la determinazione della pena (circostanze, gravità, ruolo dell'autore, ecc.). La Corte osserva che le differenziazioni fra posizioni dei vari imputati rispondono a valutazioni individualizzate ai sensi di questa norma, rendendo improprio un confronto generico.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali per il ricorrente in caso di rigetto del ricorso; applicata dalla Corte nel dispositivo.

  • artt. 3, 13, 24, 27 Cost.

    Richiamati in relazione ai profili di legittimità costituzionale (eguaglianza, libertà personale, diritto di difesa, principio rieducativo). La Corte ha ritenuto che il diverso ordine applicativo della diminuente e del cumulo in sede esecutiva non contrasti con tali principi, trovando giustificazione nell'intangibilità del giudicato.

Massime di principio

  • In sede di esecuzione, quando uno o più reati sono stati giudicati con il rito abbreviato, la diminuzione per il rito va considerata prima dell'applicazione del criterio moderatore del cumulo materiale (art. 78 c.p.), con conseguenze sulla determinazione della pena complessiva.
  • Il giudice dell'esecuzione deve rispettare l'intangibilità del giudicato: ciò giustifica differenze nell'ordine applicativo rispetto alla fase di cognizione e rende lecite soluzioni divergenti purché motivate coerentemente con la giurisprudenza di legittimità.
  • Le censure generiche e i confronti indeterminati con la posizione di altri coimputati sono di norma inammissibili; le critiche devono essere specifiche e fondate su elementi concreti relativi alla individualizzazione della pena (art. 133 c.p.).
  • La giurisprudenza delle Sezioni Unite e dei precedenti di legittimità è decisiva per l'interpretazione del rapporto tra diminuente e cumulo in sede esecutiva: chi intende contestare il metodo applicativo deve confrontarsi esplicitamente con tali orientamenti.
  • Il rigetto del ricorso comporta normalmente la condanna alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto, valutare la fondatezza della doglianza e il rischio di soccombenza è rilevante prima di proporre impugnazioni in Cassazione.
  • È improprio basare la difesa sull'idea che trattamenti più miti nei confronti di altri partecipi implichino immediata illegittimità: occorre dimostrare violazioni concrete dei criteri di individualizzazione della pena, non semplici differenze di trattamento.

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