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Legge

L.R. Marche 10/2003

Intervento regionale in favore dell'Associazione per la formazione al giornalismo.

Normativa regionaleL.R. Marche 10/2003Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge della Regione Marche prevede un contributo annuale all’Associazione per la formazione al giornalismo di Urbino per iniziative di formazione professionale dei giornalisti. L’erogazione è subordinata a modifiche statutarie e alla presentazione di una relazione annuale; in mancanza, il contributo è revocato e recuperato. La copertura riguarda la spesa 2003, con importo poi demandato alle leggi finanziarie successive.

Contributo regionale all’Associazione per la formazione al giornalismo

Contributo regionale per la formazione al giornalismo

La legge disciplina un intervento della Regione Marche a sostegno dell’Associazione per la formazione al giornalismo, con sede in Urbino, al fine di promuovere il diritto all’informazione dei residenti nel territorio regionale attraverso una più adeguata formazione professionale dei giornalisti.

Finalità e destinatario del contributo

La Regione riconosce un contributo annuale all’Associazione, costituita dall’Università degli studi di Urbino e dall’Ordine dei giornalisti delle Marche, per finanziare iniziative di formazione professionale nel settore giornalistico. Il sostegno è quindi mirato esclusivamente ad attività formative collegate al giornalismo.

Condizioni per l’erogazione e obblighi dell’Associazione

L’erogazione del contributo è subordinata a una modifica dello statuto dell’Associazione, che deve prevedere la presenza di due rappresentanti della Regione nominati dal Consiglio regionale. Inoltre, l’Associazione deve presentare ogni anno una relazione dettagliata sull’utilizzo dei fondi regionali.

Modalità di erogazione e poteri della Giunta regionale

La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge, deve definire le modalità di erogazione del contributo. Nel farlo, deve garantire un adeguato sistema informativo e di rendicontazione sull’impiego delle risorse pubbliche, attraverso la relazione annuale dell’Associazione.

Revoca e recupero delle somme

Se l’Associazione non presenta la relazione prevista, i contributi concessi devono essere revocati e le somme già liquidate devono essere recuperate. La previsione introduce un meccanismo di controllo collegato all’obbligo di rendicontazione.

Aspetti finanziari

Per l’attuazione della legge è autorizzata per il solo anno 2003 una spesa di euro 875.000,00, coperta mediante utilizzo di somme già iscritte nel bilancio regionale. Per gli anni successivi, l’entità della spesa è rinviata alla legge finanziaria, nel rispetto degli equilibri di bilancio. Sono inoltre previste le necessarie variazioni di bilancio per la gestione della spesa nel Programma operativo annuale.

Obsolescenza

Il provvedimento ha natura essenzialmente finanziaria e programmatica, riferita a un contributo annuale con copertura inizialmente limitata all’esercizio 2003. Poiché il testo non contiene una disciplina generale di lungo periodo ma un intervento specifico ormai datato, esso appare oggi sostanzialmente superato nella sua applicazione pratica.

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