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Legge

L.R. Marche 11/2003

Norme per l'incremento e la tutela della fauna ittica e disciplina della pesca nelle acque interne.

Normativa regionaleL.R. Marche 11/2003Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale disciplina, nel territorio marchigiano, la tutela e l’incremento del patrimonio ittico e la pesca sportiva nelle acque interne. Prevede classificazione delle acque, licenza, tesserino, calendari e aree protette, controlli sanitari e sanzioni. Molte funzioni sono oggi trasferite alla Regione dalla riforma del 2015; restano rilevanti soprattutto le regole sostanziali e quelle transitorie non ancora superate.

Tutela della fauna ittica e disciplina della pesca nelle acque interne

Tutela della fauna ittica e disciplina della pesca nelle acque interne

La legge regionale delle Marche detta una disciplina organica per la tutela, l’incremento e il riequilibrio del patrimonio ittico nelle acque interne, regolando la pesca sportiva e gli interventi di conservazione ambientale. Il provvedimento opera esclusivamente nel territorio regionale e ha subito numerose modifiche organizzative, con trasferimento alla Regione di varie funzioni prima attribuite alle Province.

Finalità, patrimonio ittico e ambito di applicazione

La Regione promuove la tutela e l’incremento della fauna ittica, favorisce ricerca e sperimentazione scientifica e interviene per la conservazione ambientale, regolando la pesca nel rispetto delle tradizioni locali. Il patrimonio ittico regionale comprende pesci, crostacei, molluschi, anfibi e ciclostomi presenti stabilmente o temporaneamente in libertà naturale nelle acque interne. La disciplina si applica alle acque dolci, salse o salmastre delimitate dal mare secondo la definizione contenuta nella legge; nelle acque interne è consentita esclusivamente la pesca sportiva.

Assetto delle funzioni amministrative e organismi di supporto

In origine le funzioni amministrative erano attribuite alle Province, mentre la Regione conservava programmazione, indirizzo e coordinamento. La normativa successiva ha trasferito alla Regione diverse funzioni prima provinciali, tra cui quelle relative alla classificazione delle acque, alle zone di ripopolamento, ai controlli, alle autorizzazioni e alle sanzioni in più ambiti. È istituita una Commissione tecnico-consultiva regionale per la gestione delle acque interne, con funzioni propositive e consultive su calendario di pesca, ripopolamenti e classificazione delle acque; la sua composizione è definita dalla Giunta regionale e resta in carica per la legislatura.

Associazioni piscatorie e gestione partecipata

La legge riconosce le sezioni regionali delle associazioni piscatorie nazionali operanti nel territorio regionale, purché presentino determinati requisiti di diffusione territoriale o numero di associati, assenza di lucro, ordinamento democratico e stabile organizzazione. Tali associazioni collaborano con le amministrazioni competenti nelle attività di vigilanza ittica e nelle altre funzioni previste dalla legge. Le Province possono inoltre avvalersene, insieme alle associazioni naturalistiche, mediante convenzioni per attività di tabellazione, ripopolamento, gestione di ambiti protetti e incubatoi di vallata.

Strumenti di pianificazione: carta ittica, classificazione delle acque e centro ittiogenico

La Giunta regionale deve approvare la carta ittica regionale, contenente il censimento dei corpi idrici, delle concessioni, dello stato biologico e chimico-fisico delle acque, della vocazione ittiogenica, delle specie presenti, degli interventi di incremento produttivo e dei siti idonei a incubatoi. Le acque interne sono classificate in categorie A, B e C, con sottodistinzione C1 e C2; la classificazione deve essere effettuata sulla base della carta ittica e della normativa sulle acque. È inoltre istituito il Centro ittiogenico regionale con sede a Cantiano (PU), secondo criteri di funzionamento stabiliti dalla Giunta.

Zone di tutela e ripopolamento

La disciplina prevede zone di ripopolamento a vocazione riproduttiva, finalizzate a favorire la riproduzione naturale, l’ambientamento e la crescita delle specie immesse e la cattura per ripopolamento; tali zone hanno normalmente estensione non inferiore a due chilometri, durano tre anni e possono essere modificate o soppresse per fondati motivi o eventi che compromettano l’equilibrio biologico. Sono previste anche zone di protezione per la tutela delle specie ittiche e delle varietà autoctone. Ulteriori misure consentono la cattura di specie ittiche per ripopolamento al di fuori delle zone protette, salvo gli esemplari destinati agli incubatoi di vallata.

Controlli sanitari e tutela della biodiversità

Il materiale ittico destinato all’immissione nei corpi idrici deve essere accompagnato da certificato sanitario e da dichiarazione di assenza di trattamenti di sterilizzazione o ormonali sugli avannotti. Pesci o animali acquatici rinvenuti morti o anomali devono essere consegnati alla struttura competente dell’ASUR; in caso di epizoozia l’ASUR dispone gli interventi tecnici necessari e informa Regione e Commissione. È vietata l’immissione di specie o popolazioni non autoctone, salvo la carpa erbivora e la trota iridea, con la precisazione che la norma regionale è stata successivamente incisa da pronuncia di illegittimità costituzionale sulla trota iridea.

Interventi su corsi d’acqua, derivazioni e scarichi

Chi intende mettere in secca corsi d’acqua o eseguire lavori nell’alveo che possano danneggiare la fauna ittica deve ottenere preventiva autorizzazione, con richiesta almeno trenta giorni prima. L’autorizzazione deve indicare misure di salvaguardia, recupero e reimmissione della fauna ittica, nonché eventuali obblighi di ripopolamento e può essere subordinata a cauzione o fideiussione. Le opere che occupano il letto di fiumi o torrenti devono prevedere strutture per la risalita delle specie ittiche; se tecnicamente impossibili, è dovuto un contributo annuo commisurato al costo del ripopolamento. Le bocche di presa delle derivazioni di acque pubbliche devono essere dotate di griglie e gli impianti devono rispettare prescrizioni tecniche e di tutela del deflusso vitale; per gli scarichi di acque di lavaggio e di piscicoltura sono previste specifiche modalità e depurazione prima della reimmissione.

Esercizio della pesca: licenza, tesserino e calendario

L’esercizio della pesca sportiva è subordinato a licenza valida su tutto il territorio nazionale, con tipologie A, B, C e D secondo la tariffa statale richiamata. La licenza di tipo A e C dura sei anni, quella di tipo D tre mesi. Possono richiederla i maggiorenni e i minori che abbiano compiuto quattordici anni con assenso di chi esercita la potestà o tutela. La licenza è rilasciata dalla Provincia di residenza; per gli stranieri dalla Provincia del luogo di pesca. È previsto un corso obbligatorio di base su normativa, esercizio della pesca, riconoscimento delle specie e primo soccorso. Per la pesca nelle acque di categoria A e B è inoltre necessario un tesserino regionale, valido su tutto il territorio regionale, da compilare giornalmente e da riconsegnare entro novembre di ogni anno.

Pesca controllata, laghetti di pesca e attività agonistiche

Le acque di categoria A e B sono sottoposte a regime gratuito di pesca controllata, con limiti ai capi catturabili; nelle acque di categoria A il martedì e il venerdì è previsto il riposo biologico per l’intero periodo fissato dal calendario annuale. Il calendario regionale di pesca è approvato ogni anno entro il 15 dicembre e disciplina attrezzi, esche, sistemi di pesca, misure minime, periodi e orari di divieto, numero di capi prelevabili e modalità operative. I laghetti di pesca sono specchi d’acqua nei quali la pesca è consentita con l’assenso del proprietario; può svolgersi anche attività di pesca a pagamento previa autorizzazione, che fissa durata, specie immesse, quantità prelevabili, rifornimento idrico, prescrizioni sanitarie, separazione delle acque, provenienza del pescato e divieto di immissione del pesce siluro. Le attività agonistiche sono consentite in campi di gara permanenti o temporanei autorizzati: la disciplina differenzia le categorie di acqua, i periodi di prelievo, il regime di rilascio e le condizioni per la temporanea sottrazione alla pesca libera.

Divieti di pesca e comportamenti vietati

La legge vieta la pesca nelle zone di ripopolamento e di protezione, l’immissione di specie non autoctone, la pesca mediante prosciugamento, deviazione o ostruzione dei corsi d’acqua, la pesca in tratti in secca, l’estrazione di inerti nelle zone protette, la pesca senza licenza o senza tesserino quando richiesto, l’abbandono di esche, pesci e rifiuti, l’uso di attrezzi vietati, esplosivi, corrente elettrica o sostanze tossiche, la pesca con le mani, a strappo, subacquea o con sangue, nonché la reimmissione di pesce morto al termine delle competizioni. È vietato anche asportare pesce vivo dalle strutture autorizzate di pesca a pagamento.

Vigilanza, controlli e sanzioni

La vigilanza spetta agli agenti provinciali, alle guardie ittiche volontarie e ad altri corpi e agenti di polizia o vigilanza indicati dalla legge, nell’ambito della rispettiva circoscrizione. I vigilanti non possono esercitare la pesca nel territorio in cui operano, salvo limiti specifici per le guardie volontarie nei giorni di servizio; possono richiedere esibizione di licenza, tassa, tesserino, pescato, esche e attrezzi. La violazione delle norme comporta sanzioni amministrative differenziate, spesso accompagnate da sospensione della licenza o esclusione dal rilascio, confisca e demolizione degli attrezzi vietati e devoluzione del pescato confiscato a enti di assistenza. Per le violazioni degli obblighi di tutela della fauna ittica e dell’ambiente sono previste sanzioni più elevate, con aggravamenti in caso di recidiva entro tre anni.

Disposizioni finanziarie, finali e transitorie

Per il 2003 è stata autorizzata una spesa specifica per l’attuazione della legge; per gli anni successivi la spesa è determinata dalle leggi finanziarie e non può superare i proventi delle tasse di concessione regionale accertati al 31 dicembre dell’anno precedente. La legge ha abrogato la precedente normativa regionale del 1983 e altre disposizioni collegate. Un regolamento doveva essere adottato entro 180 giorni per disciplinare convenzioni, tabellazione delle zone, caratteristiche delle tabelle, licenza, tesserino e formazione delle guardie volontarie. Sono previste norme transitorie per la validità delle licenze già rilasciate, per la classificazione provvisoria delle acque, per l’esercizio temporaneo delle funzioni della vecchia Consulta e per l’applicazione provvisoria di precedenti norme in materia di derivazioni.

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