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Sentenza

Sentenza n. 498/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500697

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio CalabriaSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Palmi che aveva riconosciuto il diritto al beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Palmi, Sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto a usufruire del beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 per le annualità indicate nella pronuncia. Ha dedotto e documentato che la sentenza era stata notificata all’amministrazione, era passata in giudicato e che, al momento della notifica del ricorso, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. L’amministrazione si è costituita con memoria di forma. Nel corso del giudizio ha comunicato che il bonus riconosciuto era stato accreditato alla ricorrente il 12 gennaio 2026.

La decisione

Il Tribunale ha dichiarato cessata la materia del contendere perché, prima della decisione e dopo la proposizione del ricorso, l’amministrazione aveva eseguito la sentenza presupposta, soddisfacendo integralmente il credito azionato in ottemperanza. Le spese sono state poste a carico del Ministero dell’Istruzione e del Merito secondo il criterio della soccombenza virtuale, poiché l’esecuzione è avvenuta con ingiustificato ritardo e soltanto dopo la notifica del ricorso. Le spese sono state liquidate in 250 euro oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente

    La disposizione costituisce il fondamento del beneficio economico riconosciuto alla docente dalla sentenza del giudice del lavoro.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669

    termine dilatorio di 120 giorni

    Il ricorso per l’ottemperanza è stato proposto dopo la notifica della sentenza all’amministrazione, il passaggio in giudicato e il decorso del termine dilatorio previsto per l’esecuzione delle pronunce nei confronti delle amministrazioni pubbliche.

Massime di principio

  • Quando, dopo la proposizione di un ricorso per ottemperanza e prima della decisione, l’amministrazione esegue integralmente il giudicato e soddisfa la pretesa sostanziale azionata, il giudice deve dichiarare cessata la materia del contendere.
  • La sopravvenuta esecuzione del giudicato non esclude necessariamente la condanna alle spese: se l’amministrazione ha adempiuto soltanto dopo la notifica del ricorso e con ritardo ingiustificato, le spese possono essere poste a suo carico secondo il criterio della soccombenza virtuale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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