Cassazione Civile, Ordinanza n. 05290/2023 del 20/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società impugnava in cassazione la sentenza della CTR Lazio che aveva confermato un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2003. L'Ufficio, a seguito di accesso presso i locali della società, aveva rilevato che l'attività effettivamente svolta non era quella dichiarata di 'bar e caffè', bensì quella di vendita di pizza al taglio; per questo aveva rideterminato in via analitico-induttiva il reddito d'impresa, ritenendo incongrua la situazione reddituale dichiarata rispetto all'attività concreta. Nel ricorso per cassazione la società denunciava violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., dell'art. 39 d.P.R. 600/1973, dell'art. 55 d.P.R. 633/1972 e dell'art. 62-sexies l. 427/1993, oltre a vizio di motivazione, sostenendo che l'accertamento fosse fondato impropriamente sugli studi di settore, che mancasse una concreta motivazione dell'avviso, che non vi fossero riscontri oggettivi sui dati utilizzati (in particolare su quantità di farina, sfrido e riparto tra tipi di pizza) e che non fosse stata considerata la specifica realtà economica del locale e le controdeduzioni svolte in contraddittorio.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ritenuto non parte del precedente giudizio e comunque privo di legittimazione, e ha rigettato il ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto il motivo di ricorso inammissibile perché cumulava in modo promiscuo vizi eterogenei, era aspecifico e non autosufficiente nella parte relativa al dedotto difetto di motivazione dell'avviso, e soprattutto non si confrontava con la ratio decidendi della CTR, secondo cui l'accertamento non era stato fondato sugli studi di settore ma sui dati analitici emersi dall'accesso e dal contraddittorio. La Corte ha quindi confermato la legittimità dell'accertamento analitico-induttivo e condannato la società alle spese, dando atto altresì dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973
consente un accertamento analitico-induttivo fondato su dati concreti e riscontri specifici; lo scostamento dagli studi di settore può assumere al più valore indiziario, non decisivo se l'Ufficio ricostruisce il reddito sulla base di elementi analitici emersi in contraddittorio.
art. 55 d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato dal ricorrente come norma violata, ma non determinante nell'esito della decisione.
art. 62-sexies l. n. 427 del 1993
richiamato dal ricorrente in relazione agli studi di settore; la Corte ribadisce che gli scostamenti parametrici non bastano da soli, essendo presunzioni semplici da corroborare.
artt. 2727 e 2729 c.c.
le presunzioni semplici devono essere supportate da elementi specifici e concordanti; nel caso concreto la CTR ha valorizzato dati analitici provenienti dall'accesso e dal contraddittorio, non una mera inferenza automatica.
art. 360 c.p.c.
il ricorso per cassazione deve articolare in modo specifico e non promiscuo i vizi denunciati, senza richiedere alla Corte un intervento suppletivo nella selezione dei motivi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato ai fini del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- L'accertamento analitico-induttivo può essere legittimamente fondato su dati concreti emersi da accesso e contraddittorio, anche quando gli studi di settore siano richiamati solo come verifica successiva di incongruità e non come base esclusiva della pretesa.
- Gli scostamenti dagli studi di settore hanno natura di presunzione iuris tantum e costituiscono meri indizi di evasione: per reggere la pretesa occorre che siano accompagnati da ulteriori elementi specifici e non da un automatismo impositivo.
- Nel ricorso per cassazione i vizi di violazione di legge e i vizi motivazionali devono essere distintamente e specificamente dedotti; la loro confusa sovrapposizione rende il motivo inammissibile.
- Chi deduce il difetto di motivazione dell'avviso o l'omessa valutazione di controdeduzioni deve riportare o comunque indicare in modo autosufficiente gli atti rilevanti, altrimenti la censura è aspecifica.
- La regolarità formale della contabilità non impedisce l'accertamento quando emerga che essa si riferisce a un'attività diversa da quella effettivamente svolta e non rappresenta la reale situazione economica del contribuente.
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