Salta al contenuto
Parere

Parere n. 190/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto con deposito diretto ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, dalla signora Rosa Petrera, Giovanni Petrera, Rosaria Vita Molinari, Elisabetta Fusillo contro il Comune di Laterza e nei confronti di Regione Puglia e della signora Maria Cisonna, per l’annullamento della delibera n. 54 del 27 dicembre 2024 concernente l’approvazione definitiva del piano urbanistico generale relativamente all'area di loro proprietà;

Giustizia amministrativa202500830

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione della deliberazione del Consiglio comunale di Laterza n. 54 del 27 dicembre 2024, di approvazione definitiva del PUG, nella parte in cui l’area privata è stata classificata CUS.S – Contesto urbano per i servizi.

Esito

INTERLOCUTORIO

La questione giuridica

I ricorrenti hanno impugnato la classificazione urbanistica di parte della propria area, già qualificata dal previgente PRG come zona CR residenziale di espansione di recupero e, nella fase di adozione del PUG, come ambiti CUF PS4 e CUF PS5. Essi sostengono che l’area avrebbe dovuto essere classificata CUF.CL, anche in ragione dell’accoglimento di una loro osservazione, ma che, a seguito delle valutazioni regionali sulla presunta presenza di componenti boschive, sia stata definitivamente destinata a CUS.S, con esclusione dell’edificabilità. Sono dedotte: la violazione della disciplina regionale pugliese e del DRAG, nonché dei principi di legittimo affidamento, buona fede, trasparenza, perequazione e proporzionalità; il difetto di istruttoria e motivazione sulla natura boschiva dell’area e sull’applicazione della tutela paesaggistica; il mancato recepimento cartografico dell’osservazione asseritamente accolta; la lesione del diritto di proprietà e l’illegittima imposizione di un vincolo sostanzialmente espropriativo; l’illogicità, la disparità di trattamento e lo sviamento, anche per il mancato ricorso alla perequazione o al trasferimento dei diritti edificatori. È stata chiesta anche la sospensione cautelare dell’efficacia dell’atto.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha respinto l’istanza cautelare perché i ricorrenti non hanno allegato né provato il periculum in mora. Ha ritenuto tuttavia indispensabile, prima della decisione sul merito, acquisire una relazione istruttoria completa dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, comprensiva delle eventuali osservazioni e controdeduzioni dei ricorrenti, ai quali la relazione dovrà essere trasmessa con un termine non inferiore a trenta giorni per replicare. Ha inoltre richiesto una relazione sui fatti controversi al Comune di Laterza, da depositare entro trenta giorni. La decisione di merito è stata rinviata al secondo trimestre del 2026, restando impregiudicate tutte le questioni di rito e di merito. In caso di ingiustificato mancato adempimento, il ricorso potrà essere deciso sulla base degli atti già presenti nel fascicolo.

Osservazioni

Istanza cautelare

La domanda cautelare è stata respinta per mancanza di allegazione e prova del periculum in mora. L’eventuale accoglimento del ricorso potrebbe comunque consentire la piena restituzione della posizione giuridica dei ricorrenti.

Istruttoria ministeriale

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti deve depositare entro sessanta giorni dalla comunicazione del parere una relazione istruttoria completa, previamente trasmessa ai ricorrenti, ai quali deve essere assegnato un termine non inferiore a trenta giorni per presentare osservazioni e controdeduzioni.

Relazione del Comune di Laterza

Il Comune di Laterza è invitato a fornire entro trenta giorni una relazione sui fatti oggetto della controversia, con particolare riguardo alla formazione e al recepimento della disciplina urbanistica contestata.

Norme richiamate

  • art. 11 d.P.R. 1199/1971

    Richiamato quale fondamento del deposito diretto del ricorso straordinario presso il Consiglio di Stato.

  • art. 12/P delle N.T.A. del PUG

    Individua la disciplina della classificazione CUS.S – Contesto urbano per i servizi, contestata dai ricorrenti.

  • art. 11 L.R. Puglia n. 20/2001

    Invocato dai ricorrenti in relazione alla disciplina del procedimento di pianificazione urbanistica e ai criteri applicabili al PUG.

  • artt. 3, 7 e seguenti l. 241/1990

    Richiamati dai ricorrenti a sostegno delle censure di difetto di motivazione, istruttoria e garanzie partecipative.

  • art. 136 d.lgs. 42/2004

    Richiamato dai ricorrenti in relazione alla contestata qualificazione paesaggistica dell’area.

  • art. 142, comma 2, d.lgs. 42/2004

    Richiamato dai ricorrenti con riferimento alla cosiddetta riespansione della tutela paesaggistica relativa alle aree boscate.

  • art. 20 L.R. Puglia n. 20/2001

    Invocato in relazione al contestato mancato recepimento dell’osservazione e alla rappresentazione cartografica del PUG.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato a fondamento delle censure relative alle garanzie procedimentali e al buon andamento dell’amministrazione.

  • art. 42 Cost.

    Richiamato per denunciare la lesione del diritto di proprietà derivante dalla destinazione CUS.S.

  • art. 1 Protocollo addizionale CEDU

    Richiamato in relazione alla tutela del diritto di proprietà e alla proporzionalità del sacrificio imposto.

  • d.m. 2 aprile 1968, n. 1444

    Richiamato per la qualificazione delle zone urbanistiche, in particolare della destinazione a servizi come zona F.

  • art. 11 d.P.R. 1199/1971

    La decisione interlocutoria è adottata nell’ambito del procedimento relativo al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Massime di principio

  • Nel procedimento relativo a un ricorso straordinario, la domanda cautelare deve essere corredata da allegazioni e prove concrete circa il periculum in mora; in mancanza, essa deve essere respinta.
  • Quando la relazione istruttoria trasmessa dall’amministrazione è incompleta e non consente di decidere le questioni di rito e di merito, il Consiglio di Stato può disporre l’integrazione istruttoria, assicurando ai ricorrenti un termine per formulare osservazioni e controdeduzioni.
  • La richiesta di una relazione istruttoria all’amministrazione resistente o all’ente autore dell’atto non implica una valutazione anticipata sulla fondatezza delle censure, che restano impregiudicate fino alla decisione definitiva.
  • In presenza di un possibile ripristino della posizione giuridica mediante l’eventuale accoglimento del ricorso, l’assenza di prova di un pregiudizio grave e irreparabile esclude il periculum cautelare.

Impugnazione della classificazione urbanistica nel PUG di Laterza

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da proprietari privati contro la deliberazione del Consiglio comunale di Laterza n. 54 del 27 dicembre 2024, con cui è stato approvato definitivamente il Piano Urbanistico Generale. La controversia concerne la classificazione di una porzione dell’area di proprietà dei ricorrenti come CUS.S – Contesto urbano per i servizi, anziché come CUF.CL – Contesto urbano in formazione da completare.

Premesse urbanistiche

Secondo i ricorrenti, l’area era precedentemente classificata dal PRG come zona CR, residenziale di espansione di recupero, con possibilità edificatoria subordinata a prescrizioni ambientali e paesaggistiche. Nella fase di adozione del PUG essa era stata ricondotta agli ambiti CUF PS4 e CUF PS5, comunque compresi nella zona C del d.m. n. 1444/1968 e caratterizzati da funzione perequativa e da potenzialità edificatoria subordinata alla realizzazione di interventi urbanistici esecutivi.

I ricorrenti avevano presentato osservazioni per ottenere la classificazione dell’intera area come CUF.CL, sostenendo che tale destinazione fosse coerente con il precedente assetto urbanistico e con la conformazione fisica e infrastrutturale dei luoghi. L’osservazione sarebbe stata formalmente accolta con deliberazione consiliare n. 4 del 25 gennaio 2021, ma il suo recepimento non sarebbe stato chiaramente rappresentato nel testo del PUG e negli elaborati grafici trasmessi alla Regione.

Censure dedotte

I ricorrenti hanno contestato, anzitutto, il carattere peggiorativo della classificazione CUS.S rispetto alla precedente destinazione edificatoria. Hanno denunciato la violazione della normativa regionale pugliese, del DRAG e dei principi di legittimo affidamento, buona fede, trasparenza e perequazione, lamentando l’assenza di una motivazione adeguata sulla prevalenza dell’interesse pubblico e sulla necessità di escludere ogni edificabilità.

È stata inoltre contestata la qualificazione dell’area come boschiva e la conseguente applicazione della tutela paesaggistica. Secondo i ricorrenti, si tratterebbe di un piccolo lembo di vegetazione spontanea collocato in un’incisione carsica, non adeguatamente verificato dall’amministrazione. È stata anche dedotta l’erronea applicazione della cosiddetta riespansione del vincolo prevista dall’art. 142, comma 2, del d.lgs. n. 42/2004.

Un ulteriore gruppo di censure riguarda il mancato recepimento grafico dell’osservazione asseritamente accolta, che avrebbe determinato la violazione delle garanzie procedimentali previste dalla l.r. Puglia n. 20/2001.

I ricorrenti hanno poi sostenuto che la destinazione CUS.S comporterebbe un sacrificio sostanzialmente espropriativo del diritto di proprietà, senza previsione di opere pubbliche, di espropriazione, di compensazione perequativa o di trasferimento dei diritti edificatori. Infine, hanno dedotto l’illogicità e la disparità di trattamento rispetto ad aree limitrofe, ritenute caratterizzate da analoghi o maggiori elementi geomorfologici e botanico-vegetazionali.

Istanza cautelare

La Sezione ha respinto la richiesta di sospensione dell’efficacia della deliberazione impugnata. La domanda non conteneva allegazioni né prove sufficienti circa il periculum in mora. Il Consiglio di Stato ha osservato inoltre che l’eventuale accoglimento del ricorso potrebbe consentire la piena restituzione della posizione dei ricorrenti, circostanza incompatibile, nel caso concreto, con la dimostrazione di un pregiudizio cautelare irreparabile.

Integrazione istruttoria

La relazione ministeriale era stata trasmessa limitatamente alla domanda cautelare. Per la decisione sul merito, la Sezione ha ritenuto indispensabile acquisire una relazione istruttoria completa dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La relazione dovrà essere trasmessa ai ricorrenti, ai quali dovrà essere assegnato un termine non inferiore a trenta giorni per presentare osservazioni e controdeduzioni; il Ministero dovrà poi depositare la relazione completa entro sessanta giorni dalla comunicazione del parere.

È stata inoltre richiesta al Comune di Laterza una relazione sui fatti controversi, da trasmettere entro trenta giorni, con l’obiettivo di chiarire la formazione del PUG, il recepimento dell’osservazione, le ragioni della classificazione CUS.S e gli elementi istruttori posti a fondamento delle valutazioni urbanistiche e paesaggistiche.

Conclusioni

Il parere ha natura interlocutoria. La Sezione ha rigettato esclusivamente l’istanza cautelare e ha disposto gli adempimenti istruttori, senza pronunciarsi sulle questioni di rito o sulla fondatezza delle censure di merito. La trattazione del ricorso è stata rinviata a un’adunanza da fissare nel secondo trimestre del 2026. In caso di ingiustificato mancato adempimento degli incombenti istruttori, il ricorso potrà essere deciso sulla base degli atti già presenti nel fascicolo.

Come è indicizzato

MateriePiani regolatori e variantiVincoli e piani paesaggisticiRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiUrbanistica e governo del territorioBeni culturali e paesaggioProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentaleLegittimo affidamento

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.