Regolamento (UE) 2023/1174
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1174 della Commissione del 15 giugno 2023 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 per quanto riguarda alcune piante da impianto di Crataegus monogyna originarie del Regno Unito
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna l’elenco delle piante ad alto rischio disciplinato dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019. Sulla base di una valutazione scientifica dell’EFSA, la Commissione ritiene che il rischio fitosanitario delle piante da impianto di Crataegus monogyna originarie del Regno Unito sia ridotto a un livello accettabile. Di conseguenza, tali piante vengono escluse dall’elenco delle specie ad alto rischio. Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
Modifica l’elenco delle piante ad alto rischio escludendo talune piante da impianto di Crataegus monogyna originarie del Regno Unito dall’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019.
Ambito di applicazione
Si applica alle piante da impianto di Crataegus monogyna originarie del Regno Unito (ai fini dell’atto, con esclusione dell’Irlanda del Nord in base al protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord), in particolare a esemplari fino a 15 anni con diametro massimo di 13 cm alla base del fusto, sia a radice nuda fino a 7 anni sia in substrato colturale fino a 15 anni. Incide sull’elenco unionale delle piante, prodotti vegetali e altri oggetti ad alto rischio previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019, nell’ambito della normativa fitosanitaria dell’Unione. Non introduce un regime generale nuovo, ma una modifica mirata di classificazione del rischio.
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1174: esclusione di talune piante di Crataegus monogyna del Regno Unito dall’elenco delle piante ad alto rischio
Il regolamento interviene nel quadro della disciplina fitosanitaria dell’Unione, modificando il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019, che contiene l’elenco provvisorio delle piante, dei prodotti vegetali e degli altri oggetti ad alto rischio ai sensi dell’articolo 42 del regolamento (UE) 2016/2031. La Commissione fonda la modifica su una valutazione preliminare del rischio e sul parere scientifico dell’EFSA del 30 marzo 2023, ritenendo che il rischio connesso alle specifiche piante da impianto di Crataegus monogyna originarie del Regno Unito sia divenuto accettabile.
Contesto e base giuridica
La Commissione richiama il regolamento (UE) 2016/2031, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, e in particolare l’articolo 42, paragrafo 4, primo comma. Il sistema delineato dal regolamento (UE) 2018/2019 prevede un elenco provvisorio di piante ad alto rischio predisposto sulla base di una valutazione preliminare; tra queste figurava il genere Crataegus L.
Domanda del Regno Unito e valutazione EFSA
Il 3 maggio 2022 il Regno Unito ha presentato una domanda di esportazione nell’Unione riguardante due categorie di piante da impianto di Crataegus monogyna:
- piante fino a sette anni, a radice nuda, prive di foglie e in riposo vegetativo, con diametro massimo di 6,5 cm alla base del fusto;
- piante fino a 15 anni, in substrato colturale, con diametro massimo di 13 cm alla base del fusto.
La domanda era supportata dal relativo fascicolo tecnico. Successivamente, il 30 marzo 2023, l’EFSA ha adottato un parere scientifico sulla valutazione dei rischi di tali piante, individuando Erwinia amylovora come organismo nocivo pertinente. Il parere ha esaminato anche le prescrizioni particolari per l’introduzione e lo spostamento di piante di Crataegus L. nelle zone protette di cui all’allegato X, punto 9, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072.
Conclusione della Commissione sul livello di rischio
Sulla base del parere EFSA, la Commissione conclude che il rischio fitosanitario derivante dall’introduzione nel territorio dell’Unione delle piante in questione originarie del Regno Unito è ridotto a un livello accettabile. Il regolamento sottolinea inoltre che le piante a radice nuda fino a sette anni presentano un rischio minore in ragione delle loro caratteristiche, sicché tutte le piante considerate fino a 15 anni e con diametro massimo di 13 cm alla base del fusto non devono più essere trattate come piante ad alto rischio.
Modifica dell’allegato del regolamento (UE) 2018/2019
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 viene modificato sostituendo la voce relativa a "Crataegus L." con la seguente formulazione: "Crataegus L., escluse le piante da impianto di Crataegus monogyna fino a 15 anni, con un diametro massimo di 13 cm alla base del fusto, originarie del Regno Unito". In sostanza, tali piante sono rimosse dall’elenco delle piante, dei prodotti vegetali e degli altri oggetti ad alto rischio.
Ambito territoriale e precisazione sul Regno Unito
Il regolamento contiene una precisazione importante derivante dall’accordo di recesso del Regno Unito: ai fini dell’atto, i riferimenti al Regno Unito non comprendono l’Irlanda del Nord, in combinato disposto con il protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre ribadito che l’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’elenco delle piante ad alto rischio
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 conformemente all’allegato del regolamento. In concreto, la voce relativa a "Crataegus L." è sostituita per escludere le piante da impianto di Crataegus monogyna fino a 15 anni, con diametro massimo di 13 cm alla base del fusto, originarie del Regno Unito.
Base scientifica della modifica
I considerando richiamano la domanda presentata dal Regno Unito il 3 maggio 2022 per l’esportazione nell’Unione di specifiche piante di Crataegus monogyna e il parere scientifico EFSA del 30 marzo 2023. L’EFSA ha individuato Erwinia amylovora come organismo nocivo pertinente e ha ritenuto soddisfatte le prescrizioni particolari applicabili alle piante di Crataegus nelle zone protette; la Commissione conclude che il rischio fitosanitario è accettabile.
Esclusione dall’elenco delle piante ad alto rischio
Il regolamento precisa che le piante da impianto in questione, in particolare quelle fino a sette anni a radice nuda e quelle fino a 15 anni in substrato colturale, presentano un rischio fitosanitario minore in ragione delle loro caratteristiche. Per questo non devono più essere considerate piante ad alto rischio e vengono rimosse dall’allegato del regolamento (UE) 2018/2019.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto di esecuzione dell’Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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