Regolamento (UE) 2023/1170
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1170 della Commissione del 15 giugno 2023 relativo all’autorizzazione di un preparato di Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 come additivo per mangimi destinati a vacche da latte, bovini da ingrasso, specie di ruminanti minori da ingrasso e camelidi da ingrasso (titolare dell’autorizzazione: Danstar Ferment AG, rappresentata da Lallemand SAS) e che abroga il regolamento (CE) n. 1200/2005 (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza l’immissione sul mercato e l’uso del preparato di Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 come additivo zootecnico, stabilizzatore della flora intestinale, per alcune categorie di animali da allevamento. L’autorizzazione recepisce la valutazione scientifica dell’EFSA e fissa condizioni d’impiego, tenori minimi e prescrizioni di sicurezza per gli utilizzatori. Contestualmente, abroga il previgente regolamento (CE) n. 1200/2005 e introduce un regime transitorio per i prodotti già fabbricati e etichettati prima dell’entrata in applicazione delle nuove regole.
Autorizzazione di un preparato di Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 come additivo per mangimi per bovini da ingrasso, vacche da latte, ruminanti minori da ingrasso e camelidi da ingrasso, con abrogazione del regolamento (CE) n. 1200/2005
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica agli operatori del settore dei mangimi, ai fabbricanti e utilizzatori di additivi, premiscele, mangimi composti e materie prime per mangimi contenenti il preparato di Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077. Riguarda l’impiego nell’alimentazione animale, in particolare per bovini da ingrasso, vacche da latte, specie di ruminanti minori da ingrasso e camelidi da ingrasso, nell’Unione europea. Sono previste misure transitorie limitate ai prodotti destinati a vacche da latte e bovini da ingrasso prodotti ed etichettati prima di specifiche date del 2024; il regolamento è direttamente applicabile negli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.
Autorizzazione di un preparato di Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 come additivo per mangimi
Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1170 della Commissione autorizza il preparato di Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 come additivo per mangimi nella categoria degli "additivi zootecnici", gruppo funzionale "stabilizzatori della flora intestinale". Il provvedimento si colloca nel quadro del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi destinati all’alimentazione animale e sostituisce il precedente regime autorizzatorio introdotto dal regolamento (CE) n. 1200/2005.
Contesto normativo e valutazione scientifica
La Commissione richiama la disciplina generale del regolamento (CE) n. 1831/2003, in particolare l’articolo 9, paragrafo 2, e la procedura di rivalutazione prevista dall’articolo 10, paragrafo 2 per gli additivi già autorizzati ai sensi della direttiva 70/524/CEE. Le domande di autorizzazione riguardavano l’uso del preparato per vacche da latte, bovini da ingrasso, ruminanti minori da ingrasso e camelidi da ingrasso, con richiesta di classificazione come additivo zootecnico nei gruppi funzionali "promotori della digestione" e "stabilizzatori della flora intestinale"; una parte della domanda è stata successivamente ritirata dal richiedente il 24 febbraio 2023.
La decisione si fonda sui pareri EFSA del 4 luglio 2017 e del 29 giugno 2022, nei quali l’Autorità ha concluso che, alle condizioni d’uso proposte, il preparato è sicuro per animali di destinazione, consumatori e ambiente. L’EFSA ha inoltre ritenuto improbabile l’esposizione per inalazione e ha qualificato il prodotto come non irritante e non sensibilizzante per la cute, ma irritante per gli occhi. Quanto all’efficacia, l’Autorità ha ritenuto dimostrato l’effetto positivo sui bovini da ingrasso e ha esteso la conclusione a ruminanti minori e camelidi allevati per la produzione di carni; per le vacche da latte non ha potuto trarre una conclusione definitiva sui dati presentati, pur rilevando risultati positivi in tre studi.
Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione
L’autorizzazione riguarda il preparato di Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077, identificato con il numero 4b1711, prodotto da Danstar Ferment AG, rappresentata da Lallemand SAS. L’allegato precisa la composizione dell’additivo: preparato con concentrazione minima di 1 × 10^10 CFU/g nella forma rivestita e 2 × 10^10 CFU/g nella forma non rivestita; la sostanza attiva è costituita da cellule vitali essiccate di Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077.
Le specie destinatarie sono:
- bovini da ingrasso;
- tutte le specie di ruminanti minori da ingrasso;
- camelidi da ingrasso;
- vacche da latte.
Condizioni di impiego e livelli minimi di somministrazione
L’allegato fissa i dosaggi minimi in rapporto al mangime completo con tasso di umidità del 12%:
- 5 × 10^8 CFU/kg per bovini da ingrasso, ruminanti minori da ingrasso e camelidi da ingrasso;
- 4 × 10^8 CFU/kg per vacche da latte.
Per queste categorie, la Commissione ritiene soddisfatte le condizioni di efficacia alla luce dei dati complessivi disponibili, della dimostrata capacità dell’additivo di migliorare i parametri di rendimento in altri ruminanti da latte e della lunga storia di commercializzazione e utilizzo del preparato.
Prescrizioni tecniche, analisi e sicurezza per gli utilizzatori
L’allegato indica i metodi di analisi per il conteggio e l’identificazione dell’additivo: metodo di semina per inclusione dell’inoculo in piastra con agar all’estratto di lievito, destrosio e cloramfenicolo (EN 15789) e metodo PCR CEN/TS 15790.
Sono imposte inoltre prescrizioni operative rilevanti per gli operatori del settore dei mangimi:
- nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela devono essere indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico;
- devono essere adottate procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi per gli utilizzatori;
- se tali rischi non possono essere eliminati, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale degli occhi.
Abrogazione del regolamento (CE) n. 1200/2005 e disciplina transitoria
Il regolamento abroga espressamente il regolamento (CE) n. 1200/2005. Tuttavia, per evitare effetti immediati sulle filiere già avviate, introduce due regimi transitori limitati ai prodotti destinati a vacche da latte e bovini da ingrasso:
- il preparato e le premiscele prodotti ed etichettati prima del 6 gennaio 2024 secondo la normativa previgente possono continuare a essere commercializzati e utilizzati fino a esaurimento scorte;
- i mangimi composti e le materie prime per mangimi prodotti ed etichettati prima del 6 luglio 2024 secondo le norme applicabili prima del 6 luglio 2023 possono anch’essi restare sul mercato e essere utilizzati fino a esaurimento scorte.
Entrata in vigore e natura del regolamento
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto regolamentare dell’Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Autorizzazione dell’additivo
L’articolo 1 autorizza il preparato specificato nell’allegato, classificato nella categoria "additivi zootecnici" e nel gruppo funzionale "stabilizzatori della flora intestinale", alle condizioni indicate nell’allegato stesso.
Abrogazione del previgente regime autorizzatorio
L’articolo 2 abroga il regolamento (CE) n. 1200/2005, che aveva autorizzato il medesimo preparato per vacche da latte e bovini da ingrasso.
Misure transitorie per prodotti già immessi o etichettati
L’articolo 3 prevede che il preparato e le premiscele destinate a vacche da latte e bovini da ingrasso, prodotti ed etichettati prima del 6 gennaio 2024 secondo le norme previgenti, possano continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento scorte. Lo stesso vale per mangimi composti e materie prime per mangimi contenenti il preparato, destinati a vacche da latte e bovini da ingrasso, prodotti ed etichettati prima del 6 luglio 2024 secondo le norme applicabili prima del 6 luglio 2023.
Entrata in vigore e diretta applicabilità
L’articolo 4 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Condizioni tecniche di impiego e livelli minimi
Nell’allegato sono indicati il numero di identificazione 4b1711, il titolare dell’autorizzazione Danstar Ferment AG rappresentata da Lallemand SAS, la composizione dell’additivo e i metodi analitici. Per i bovini da ingrasso, i ruminanti minori da ingrasso e i camelidi da ingrasso è previsto un tenore minimo di 5 × 10^8 CFU/kg di mangime completo con umidità al 12%; per le vacche da latte il tenore minimo è 4 × 10^8 CFU/kg.
Prescrizioni di uso e tutela degli utilizzatori
L’allegato impone che nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela siano indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi per gli utilizzatori; se tali rischi non possono essere eliminati in altro modo, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale degli occhi.
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