Regolamento (UE) 2023/1171
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1171 della Commissione del 15 giugno 2023 che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) 2018/982 e (UE) 2021/2097 per quanto riguarda l’uso combinato di un preparato di acido benzoico, formiato di calcio e acido fumarico con altri additivi contenenti acido benzoico, acido formico, acido fumarico e loro fonti o loro sali (titolare dell’autorizzazione Novus Europe NV) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento interviene sulle autorizzazioni di un additivo per mangimi già concesse a Novus Europe NV, correggendo le restrizioni sull’uso combinato con altri additivi o fonti di determinate sostanze. La Commissione limita il divieto di associazione ai soli prodotti contenenti acido benzoico o benzoati e consente l’uso con fonti di formiati, acido formico, acido fumarico e fumarati, nel rispetto di limiti massimi nei mangimi completi. La modifica si applica ai regolamenti di esecuzione (UE) 2018/982 e (UE) 2021/2097 ed entra in vigore il ventesimo giorno dopo la pubblicazione.
Modifica delle condizioni d’uso di un additivo per mangimi a base di acido benzoico, formiato di calcio e acido fumarico, limitando il divieto di combinazione ai soli additivi contenenti acido benzoico o benzoati.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori del settore dei mangimi e ai titolari/utenti dell’additivo autorizzato da Novus Europe NV nell’ambito dei regolamenti di esecuzione (UE) 2018/982 e (UE) 2021/2097. Riguarda i mangimi destinati a polli da ingrasso, pollastre allevate per la produzione di uova, tacchini da ingrasso e tacchini allevati per la riproduzione. L’intervento modifica le condizioni d’impiego dell’additivo negli Stati membri, con applicazione diretta e obbligatoria dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella GUUE. Restano esclusi, per il divieto combinatorio, gli altri additivi diversi da quelli contenenti acido benzoico o benzoati, mentre sono consentite combinazioni con fonti di formiati, acido formico, acido fumarico e fumarati entro specifici limiti massimi.
Modifica delle condizioni d’uso di un additivo per mangimi a base di acido benzoico, formiato di calcio e acido fumarico
Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1171 interviene su due autorizzazioni esistenti rilasciate a favore di Novus Europe NV per un preparato di acido benzoico, formiato di calcio e acido fumarico impiegato come additivo per mangimi. La modifica è motivata dall’esigenza di rendere proporzionate e coerenti le restrizioni sull’uso combinato dell’additivo con altre fonti delle medesime sostanze.
Contesto normativo e finalità
I regolamenti di esecuzione (UE) 2018/982 e (UE) 2021/2097 avevano autorizzato per 10 anni l’uso del preparato nei mangimi destinati a polli da ingrasso, pollastre allevate per la produzione di uova, tacchini da ingrasso e tacchini allevati per la riproduzione. Nelle rispettive colonne "Altre disposizioni" era previsto che l’additivo non fosse usato con altre fonti di acido benzoico, benzoati, formiato di calcio, formiati e acido fumarico, per evitare il superamento delle dosi massime.
La Commissione osserva tuttavia che tale restrizione è giustificata per acido benzoico e benzoati, ma non per le altre sostanze, poiché il preparato contiene livelli molto bassi di formiato di calcio e acido fumarico. Per ragioni di proporzionalità e coerenza, viene quindi ridefinito il perimetro del divieto e armonizzata la formulazione delle due autorizzazioni.
Ambito di applicazione soggettivo e oggettivo
La disciplina riguarda gli operatori del settore dei mangimi e l’impiego del preparato autorizzato da Novus Europe NV nei mangimi completi destinati a:
- polli da ingrasso;
- pollastre allevate per la produzione di uova;
- tacchini da ingrasso;
- tacchini allevati per la riproduzione.
L’intervento non introduce una nuova autorizzazione, ma modifica le condizioni d’uso già vigenti nei regolamenti di esecuzione del 2018 e del 2021.
Nuova regola sull’uso combinato dell’additivo
La novità principale consiste nel fatto che l’additivo non può essere utilizzato con altre fonti di acido benzoico o benzoati. Viceversa, è consentita la combinazione con altre fonti di:
- formiati;
- acido formico;
- acido fumarico;
- fumarati.
Tale uso combinato è ammesso solo se nei mangimi completi non vengono superati i tenori complessivi di:
- 10 000 mg/kg di acido formico;
- 20 000 mg/kg di acido fumarico.
Razionalizzazione delle fonti di acidi e sali
Il regolamento chiarisce che i formiati sono fonti di acido formico e i fumarati sono fonti di acido fumarico. Per questo motivo, le autorizzazioni devono essere lette in modo da includere tutte le possibili fonti di tali acidi, evitando superamenti dei livelli massimi complessivi. La Commissione elimina inoltre il riferimento separato al formiato di calcio, ritenendolo già ricompreso nella categoria dei formiati.
Modifiche tecniche agli allegati dei regolamenti originari
L’allegato del regolamento 2018/982 e quello del regolamento 2021/2097 sono modificati in modo identico nella nona colonna "Altre disposizioni", punto 2. La nuova formulazione sostituisce integralmente la precedente e uniforma le condizioni di impiego dell’additivo per le diverse specie di animali interessate.
Entrata in vigore e efficacia
Il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Oggetto della modifica
Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1171 modifica i regolamenti di esecuzione (UE) 2018/982 e (UE) 2021/2097, entrambi relativi all’autorizzazione del preparato di acido benzoico, formiato di calcio e acido fumarico come additivo per mangimi, titolare dell’autorizzazione Novus Europe NV.
Riconsiderazione delle restrizioni di combinazione
La Commissione chiarisce che il divieto di utilizzare l’additivo con altri prodotti deve riguardare soltanto altre fonti di acido benzoico o benzoati, poiché la presenza di acido benzoico nel preparato giustifica la restrizione. Per formiati, acido formico, acido fumarico e fumarati, la combinazione è ammessa entro limiti massimi complessivi nei mangimi completi.
Limiti massimi nei mangimi completi
Quando l’additivo è usato con altre fonti di formiati, acido formico, acido fumarico e fumarati, non devono essere superati i tenori complessivi di 10 000 mg/kg di acido formico e di 20 000 mg/kg di acido fumarico nei mangimi completi destinati alle specie interessate.
Modifiche agli allegati dei regolamenti 2018/982 e 2021/2097
Nella nona colonna "Altre disposizioni" degli allegati dei due regolamenti, il punto 2 è sostituito con una formulazione uniforme: divieto di impiego con altre fonti di acido benzoico o benzoati; consentita invece la combinazione con altre fonti di formiati, acido formico, acido fumarico e fumarati, nel rispetto dei limiti complessivi fissati.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 15 giu 2023Regolamento (UE) 2023/1167
- Regolamento · 15 giu 2023Regolamento (UE) 2023/1168
- Regolamento · 15 giu 2023Regolamento (UE) 2023/1169
- Regolamento · 15 giu 2023Regolamento (UE) 2023/1170
- Regolamento · 15 giu 2023Regolamento (UE) 2023/1172
- Regolamento · 15 giu 2023Regolamento (UE) 2023/1173
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →