Regolamento (UE) 2023/1169
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1169 della Commissione del 15 giugno 2023 relativo all’autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi, endo-1,4-beta-glucanasi ed endo-1,4-beta-glucanasi specifica per xiloglucano prodotte da Trichoderma citrinoviride DSM 33578 come additivo per mangimi destinati alle specie avicole da ingrasso, alle specie avicole allevate per la produzione di uova e per la riproduzione e agli uccelli ornamentali (titolare dell’autorizzazione: Huvepharma EOOD) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione autorizza, ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003, un preparato enzimatico prodotto da Trichoderma citrinoviride DSM 33578 come additivo per mangimi. L’autorizzazione è concessa per specifiche categorie di animali avicoli e per gli uccelli ornamentali, sulla base del parere favorevole dell’EFSA in ordine a sicurezza per animali, consumatori e ambiente. Il regolamento impone inoltre misure di protezione per gli utilizzatori, dato il potenziale di sensibilizzazione respiratoria, e rinvia all’allegato per condizioni d’uso, livelli minimi di attività e metodi di analisi.
Autorizzazione di un preparato enzimatico di endo-1,4-beta-xilanasi, endo-1,4-beta-glucanasi ed endo-1,4-beta-glucanasi specifica per xiloglucano, prodotto da Trichoderma citrinoviride DSM 33578, come additivo per mangimi per determinate specie avicole e per uccelli ornamentali.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori del settore dei mangimi e all’immissione sul mercato e all’uso, nell’Unione europea, del preparato enzimatico indicato in allegato come additivo per l’alimentazione animale. L’autorizzazione riguarda esclusivamente le specie avicole da ingrasso, le specie avicole allevate per la produzione di uova e per la riproduzione e gli uccelli ornamentali. Restano fuori dall’autorizzazione, per carenza di dati di efficacia, le galline ovaiole e i suinetti svezzati; il testo menziona anche la domanda originaria riferita a tutte le specie avicole, agli uccelli ornamentali e ai suinetti da classificare nella categoria degli additivi zootecnici, ma l’atto finale limita l’autorizzazione alle specie espressamente indicate nell’allegato.
Autorizzazione di un preparato enzimatico come additivo per mangimi per specie avicole e uccelli ornamentali
Il regolamento di esecuzione, adottato dalla Commissione ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003, autorizza l’impiego di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi, endo-1,4-beta-glucanasi ed endo-1,4-beta-glucanasi specifica per xiloglucano prodotte da Trichoderma citrinoviride DSM 33578. L’atto recepisce il parere favorevole dell’EFSA sulla sicurezza per animali, consumatori e ambiente, ma tiene conto anche del rischio di sensibilizzazione respiratoria per gli utilizzatori.
Contesto normativo e base dell’intervento
Il regolamento richiama il sistema autorizzatorio previsto dal regolamento (CE) n. 1831/2003 per gli additivi destinati all’alimentazione animale, in particolare l’articolo 9, paragrafo 2, quale base giuridica dell’autorizzazione. Nei considerando si dà atto che la domanda è stata presentata ai sensi dell’articolo 7 e corredata della documentazione richiesta dall’articolo 7, paragrafo 3. La Commissione rileva che le condizioni di autorizzazione dell’articolo 5 del regolamento quadro risultano soddisfatte, almeno per le categorie di animali poi effettivamente incluse nell’allegato.
Valutazione scientifica e perimetro dell’autorizzazione
L’EFSA, nel parere del 23 novembre 2022, ha concluso che, alle condizioni d’uso proposte, il preparato non produce effetti negativi sulla salute degli animali, sulla sicurezza dei consumatori o sull’ambiente. L’Autorità ha tuttavia segnalato che il preparato deve essere considerato un sensibilizzante delle vie respiratorie e che, in assenza di dati, non è stato possibile concludere sulla possibile irritazione cutanea.
Sul piano dell’efficacia, il parere ha ritenuto il preparato efficace per:
- specie avicole da ingrasso;
- specie avicole allevate per la produzione di uova e per la riproduzione;
- uccelli ornamentali.
Per contro, l’EFSA non ha potuto trarre conclusioni sufficienti sull’efficacia per le galline ovaiole e per i suinetti svezzati. Il regolamento finale, conseguentemente, limita l’autorizzazione alle sole categorie di animali espressamente indicate nell’allegato.
Oggetto dell’autorizzazione e classificazione dell’additivo
L’articolo 1 autorizza il preparato nell’ambito della categoria degli "additivi zootecnici" e del gruppo funzionale dei "promotori della digestione". L’additivo è identificato con il numero 4a39 e il titolare dell’autorizzazione è Huvepharma EOOD.
L’allegato precisa che il preparato può essere commercializzato in forma solida o liquida e che la sostanza attiva è costituita dalle tre attività enzimatiche prodotte da Trichoderma citrinoviride DSM 33578.
Condizioni d’impiego, livelli minimi e prescrizioni pratiche
Per i mangimi completi con tenore di umidità del 12 %, l’allegato stabilisce i seguenti livelli minimi di attività:
- endo-1,4-beta-xilanasi: 1 500 EPU/kg;
- endo-1,4-beta-glucanasi: 100 CU/kg;
- endo-1,4-beta-glucanasi specifica per xiloglucano: 100 XGU/kg.
Le istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela devono indicare:
- le condizioni di conservazione;
- la stabilità al trattamento termico.
Inoltre, gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per prevenire i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori. Se tali rischi non possono essere eliminati con misure organizzative, l’uso dell’additivo e delle premiscele deve avvenire con dispositivi di protezione individuale per vie respiratorie e pelle.
Metodi di analisi
L’allegato contiene anche i metodi di analisi da utilizzare per verificare l’attività enzimatica dell’additivo, delle premiscele e dei mangimi composti. Sono previsti metodi colorimetrici distinti per:
- endo-1,4-beta-xilanasi;
- endo-1,4-beta-glucanasi;
- endo-1,4-beta-glucanasi specifica per xiloglucano.
Le definizioni delle unità di attività sono riportate nelle note dell’allegato, insieme a un rinvio alla documentazione tecnica del laboratorio di riferimento.
Durata dell’autorizzazione ed entrata in vigore
L’allegato indica come fine del periodo di autorizzazione il 6 luglio 2033. L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Autorizzazione dell’additivo
L’articolo 1 autorizza, nella categoria degli "additivi zootecnici" e nel gruppo funzionale dei "promotori della digestione", il preparato indicato nell’allegato come additivo per mangimi alle condizioni ivi stabilite.
Specie destinatarie e limiti dell’autorizzazione
L’allegato circoscrive l’autorizzazione alle specie avicole da ingrasso, alle specie avicole allevate per la produzione di uova e per la riproduzione e agli uccelli ornamentali. Il parere EFSA richiamato nel preambolo segnala l’assenza di conclusioni sufficienti sull’efficacia per le galline ovaiole e per i suinetti svezzati, motivo per cui tali impieghi non risultano autorizzati nel testo finale.
Composizione, attività minima e identificazione del preparato
L’additivo è identificato con il numero 4a39 e il titolare dell’autorizzazione è Huvepharma EOOD. Il preparato contiene endo-1,4-beta-xilanasi, endo-1,4-beta-glucanasi ed endo-1,4-beta-glucanasi specifica per xiloglucano, prodotte da Trichoderma citrinoviride DSM 33578, in forma solida o liquida, con attività minima di 15 000 EPU/g, 1 000 CU/g e 1 000 XGU/g.
Tenori minimi nel mangime completo
Per il mangime completo con un tenore di umidità del 12 %, i livelli minimi fissati sono: 1 500 EPU per l’endo-1,4-beta-xilanasi, 100 CU per l’endo-1,4-beta-glucanasi e 100 XGU per l’endo-1,4-beta-glucanasi specifica per xiloglucano.
Obblighi informativi e di tutela degli utilizzatori
Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela devono essere indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi per gli utilizzatori; se tali rischi non possono essere eliminati, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie e della pelle.
Metodi di analisi
L’allegato specifica i metodi analitici per determinare l’attività enzimatica nell’additivo, nelle premiscele e nei mangimi composti: metodo colorimetrico per la xilanasi, metodo colorimetrico per la glucanasi e metodo colorimetrico per la xiloglucanasi, basati sulla misurazione di frammenti o coloranti idrosolubili rilasciati dai relativi substrati.
Base scientifica e motivazione dell’autorizzazione
Nei considerando la Commissione richiama il parere EFSA del 23 novembre 2022, che conclude per l’assenza di effetti negativi su salute animale, sicurezza dei consumatori e ambiente alle condizioni d’uso proposte, e riconosce l’efficacia per le specie avicole da ingrasso, per quelle allevate per la produzione di uova e per la riproduzione e per gli uccelli ornamentali. La Commissione rileva anche la necessità di misure di protezione per gli utilizzatori.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Nell’allegato è inoltre indicata come fine del periodo di autorizzazione la data del 6 luglio 2033.
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