Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2023/1172

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1172 della Commissione del 15 giugno 2023 relativo all’autorizzazione di un preparato di lasalocid A sodico (Avatec 150 G) come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, al diniego di autorizzazione di un preparato di lasalocid A sodico (Avatec 150 G) come additivo per mangimi destinati a pollastre allevate per la produzione di uova, al ritiro dal mercato di un preparato di lasalocid A sodico (Avatec 15 % cc) come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso e pollastre allevate per la produzione di uova e che abroga il regolamento (CE) n. 1455/2004 e il regolamento di esecuzione (UE) 2021/932 (titolare dell’autorizzazione: Zoetis Belgium SA) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32023R1172

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il regime autorizzativo di due preparati a base di lasalocid A sodico, alla luce delle valutazioni EFSA e della disciplina del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi per mangimi. Autorizza Avatec 150 G per i polli da ingrasso alle condizioni dell’allegato, nega l’autorizzazione per le pollastre allevate per la produzione di uova e ritira dal mercato Avatec 15 % cc. Sono inoltre abrogati il regolamento (CE) n. 1455/2004 e il regolamento di esecuzione (UE) 2021/932.

Autorizzazione del preparato di lasalocid A sodico (Avatec 150 G) per polli da ingrasso, diniego per le pollastre allevate per la produzione di uova, ritiro dal mercato di Avatec 15 % cc e abrogazione degli atti precedenti correlati.

Ambito di applicazione

Si applica agli additivi per mangimi a base di lasalocid A sodico gestiti dal titolare dell’autorizzazione Zoetis Belgium SA, nell’ambito dell’alimentazione animale nell’Unione europea. Riguarda in particolare i polli da ingrasso, per i quali il preparato Avatec 150 G è autorizzato, e le pollastre allevate per la produzione di uova, per le quali l’autorizzazione è negata. Dispone inoltre il ritiro dal mercato di Avatec 15 % cc. È un regolamento direttamente applicabile negli Stati membri e rilevante ai fini del SEE.

Autorizzazione, diniego e ritiro di additivi a base di lasalocid A sodico

Il regolamento interviene sul regime autorizzativo di due preparati a base di lasalocid A sodico, nell’ambito della disciplina degli additivi per mangimi di cui al regolamento (CE) n. 1831/2003. La Commissione prende atto dei pareri EFSA susseguitisi nel tempo, delle integrazioni istruttorie presentate dal richiedente e delle conclusioni raggiunte sulla sicurezza e sull’efficacia del prodotto per le diverse specie target.

Contesto normativo e percorso istruttorio

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi per l’alimentazione animale e, per gli additivi già autorizzati in base alla direttiva 70/524/CEE, prevede una rivalutazione. I preparati Avatec 15 % cc e Avatec 150 G erano stati autorizzati per dieci anni dal regolamento (CE) n. 1455/2004 e successivamente iscritti nel registro degli additivi come prodotti esistenti. Dopo i pareri EFSA del 2017 e del 2020, che non consentivano di trarre conclusioni favorevoli su sicurezza ed efficacia per i polli da ingrasso e le pollastre allevate per la produzione di uova, l’autorizzazione di Avatec 150 G era stata sospesa con il regolamento di esecuzione (UE) 2021/932, in attesa di dati supplementari.

Valutazione EFSA e conclusioni della Commissione

In seguito alla trasmissione di ulteriori dati il 29 giugno 2022, l’EFSA, con parere del 23 novembre 2022, ha concluso che Avatec 150 G è sicuro ed efficace per i polli da ingrasso al dosaggio di 90 mg di lasalocid A sodico per kg di mangime completo. Ha però ritenuto non estendibili le evidenze di tolleranza alle pollastre allevate per la produzione di uova, e non ha quindi potuto esprimere una conclusione di sicurezza per tale categoria.

La Commissione ha inoltre richiamato il parere EFSA del 16 maggio 2017, secondo cui il preparato è sicuro per utilizzatore, ambiente e consumatore, a condizione del rispetto di un tempo di attesa di tre giorni per garantire la conformità agli LMR. È anche ricordato che va evitata la somministrazione concomitante con tiamulina e con alcune altre sostanze medicamentose, e che è opportuno un monitoraggio post-commercializzazione della resistenza di Eimeria spp.

Dispositivo: autorizzazione, diniego e ritiro dal mercato

L’articolo 1 autorizza il preparato indicato nell’allegato, appartenente alla categoria dei coccidiostatici e istomonostatici, per i polli da ingrasso alle condizioni ivi specificate. L’articolo 2 nega espressamente l’autorizzazione di Avatec 150 G per le pollastre allevate per la produzione di uova. L’articolo 3 dispone il ritiro dal mercato di Avatec 15 % cc.

Condizioni tecniche di impiego e indicazioni operative

L’allegato stabilisce che l’additivo debba essere incorporato nei mangimi composti tramite premiscela. Sono inoltre previste le seguenti condizioni e avvertenze:

  • indicazione delle condizioni di conservazione e della stabilità al trattamento termico nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela;
  • divieto di somministrazione almeno 3 giorni prima della macellazione;
  • dicitura obbligatoria "Pericoloso per la specie equina" nelle istruzioni per l’uso di additivo, premiscela e mangimi composti;
  • avvertenza che, trattandosi di un mangime contenente uno ionoforo, l’uso contemporaneo con determinate sostanze medicamentose, tra cui la tiamulina, può essere controindicato;
  • divieto di mescolare il lasalocid A sodico con altri coccidiostatici;
  • obbligo per il titolare dell’autorizzazione di pianificare ed eseguire un programma di monitoraggio post-commercializzazione della resistenza di Eimeria spp. conformemente al regolamento (CE) n. 429/2008.

Residui, analisi e LMR

Per quanto riguarda i residui nei prodotti alimentari di origine animale, il regolamento rinvia ai limiti massimi di residui già fissati dal regolamento (UE) n. 37/2010. L’allegato descrive anche i metodi di analisi: per additivo e premiscele è previsto il metodo RP-HPLC-FL ai sensi del regolamento (CE) n. 152/2009; per i mangimi composti possono essere usati sia RP-HPLC-FL sia LC-MS/MS secondo EN 17299.

Abrogazioni ed entrata in vigore

L’articolo 4 abroga il regolamento (CE) n. 1455/2004 e il regolamento di esecuzione (UE) 2021/932. L’articolo 5 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Autorizzazione per i polli da ingrasso

Il preparato lasalocid A sodico 15 g/100 g (Avatec 150 G), nella categoria "coccidiostatici e istomonostatici", è autorizzato per i polli da ingrasso alle condizioni dell’allegato. Il dosaggio autorizzato è di 90 mg di sostanza attiva/kg di mangime completo (tenore minimo e massimo pari a 90).

Diniego di autorizzazione per le pollastre allevate per la produzione di uova

L’autorizzazione di Avatec 150 G per le pollastre allevate per la produzione di uova è negata, poiché non è stato dimostrato che il preparato non abbia un’incidenza negativa sulla salute animale per tale specie/categoria.

Ritiro dal mercato di Avatec 15 % cc

L’additivo per mangimi lasalocid A sodico (Avatec 15 % cc) è ritirato dal mercato in applicazione dell’articolo 10, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1831/2003, poiché non risulta presentata la domanda di autorizzazione nei termini previsti.

Condizioni d’uso e avvertenze

L’allegato impone che l’additivo sia incorporato nei mangimi composti sotto forma di premiscela; vieta la somministrazione almeno 3 giorni prima della macellazione; richiede l’indicazione in ეტichetta/istruzioni delle condizioni di conservazione e della stabilità al trattamento termico, dell’avvertenza "Pericoloso per la specie equina" e della cautela circa l’uso concomitante con determinate sostanze medicamentose, inclusa la tiamulina.

Monitoraggio post-commercializzazione e interazioni

È previsto un programma di monitoraggio post-commercializzazione della resistenza di Eimeria spp. al lasalocid A sodico, da pianificare ed eseguire conformemente al regolamento (CE) n. 429/2008. L’Autorità raccomanda inoltre di evitare la somministrazione concomitante con tiamulina e con altre sostanze medicamentose indicate.

Residui e metodi di analisi

Per i residui nei prodotti alimentari di origine animale si applicano i limiti massimi di residui (LMR) già stabiliti dal regolamento (UE) n. 37/2010. L’allegato indica anche i metodi di analisi per additivo, premiscele e mangimi composti, includendo il metodo LC-MS/MS (EN 17299) per i mangimi composti.

Abrogazioni e decorrenza

Sono abrogati il regolamento (CE) n. 1455/2004 e il regolamento di esecuzione (UE) 2021/932. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Come è indicizzato

Materiealimenti per animalisicurezza alimentaresalute animaleresidui di sostanze farmacologicamente attivemercato interno

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.