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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/1168

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1168 della Commissione del 15 giugno 2023 che rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/996 relativo all’autorizzazione del preparato di carvacrolo, timolo, D-carvone, salicilato di metile e L-mentolo come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, pollastre allevate per la produzione di uova e specie avicole minori allevate per la produzione di uova (titolare dell’autorizzazione Biomin GmbH) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32023R1168

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento corregge un errore contenuto nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2020/996, sostituendo la descrizione del gruppo funzionale dell’additivo da "miglioramento dei parametri zootecnici" a "miglioramento dei parametri di rendimento", in coerenza con il parere EFSA richiamato nei considerando. Per evitare problemi di adeguamento dell’etichettatura, introduce un periodo transitorio per la commercializzazione e l’uso delle scorte di additivo, premiscele, mangimi composti e materie prime per mangimi già prodotti ed etichettati secondo la disciplina precedente. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/996 correggendo la classificazione funzionale di un additivo per mangimi a base di carvacrolo, timolo, D-carvone, salicilato di metile e L-mentolo e prevedendo un regime transitorio per l’etichettatura e la commercializzazione delle scorte.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori del settore mangimi e riguarda il preparato di carvacrolo, timolo, D-carvone, salicilato di metile e L-mentolo autorizzato come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, pollastre allevate per la produzione di uova e specie avicole minori allevate per la produzione di uova, nonché le premiscele, i mangimi composti e le materie prime per mangimi che lo contengono. L’intervento opera nel quadro del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi destinati all’alimentazione animale ed è applicabile direttamente in tutti gli Stati membri; contiene inoltre disposizioni transitorie per prodotti fabbricati ed etichettati prima di determinate date. Il regolamento è rilevante ai fini del SEE.

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2020/996 sull’additivo per mangimi a base di carvacrolo, timolo, D-carvone, salicilato di metile e L-mentolo

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1168 della Commissione interviene in via correttiva sul precedente regolamento di esecuzione (UE) 2020/996, relativo all’autorizzazione di un preparato impiegato come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, pollastre allevate per la produzione di uova e specie avicole minori allevate per la produzione di uova. Nei considerando, la Commissione richiama il parere EFSA del 15 maggio 2019, da cui risulta che l’additivo è idoneo a migliorare le performance di crescita; per questo, la classificazione originariamente formulata come "miglioramento dei parametri zootecnici" viene ritenuta troppo generica e non pienamente coerente con gli effetti specifici dell’additivo.

Oggetto della rettifica

La modifica è circoscritta alla descrizione del gruppo funzionale indicato nell’allegato del regolamento (UE) 2020/996. La dicitura relativa alla categoria degli "additivi zootecnici" viene mantenuta, ma il gruppo funzionale è sostituito da "altri additivi zootecnici (miglioramento dei parametri di rendimento)". La rettifica ha quindi natura essenzialmente tecnica, ma rileva ai fini della corretta etichettatura del prodotto e dei prodotti che lo contengono.

Regime transitorio e scorte

Poiché il gruppo funzionale deve figurare sull’etichetta dell’additivo per mangimi, delle premiscele e dei mangimi composti che lo contengono, il regolamento introduce specifiche misure transitorie per consentire agli operatori di adeguare le etichette. In particolare:

  • il preparato e le premiscele che lo contengono, prodotti ed etichettati prima del 17 dicembre 2023 in conformità alle norme applicabili prima del 17 giugno 2023, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte;
  • i mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti il preparato, prodotti ed etichettati prima del 17 giugno 2024 in conformità alle norme applicabili prima del 17 giugno 2023, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte, purché destinati alle specie avicole indicate nell’autorizzazione.

Ambito soggettivo e oggettivo

Il regolamento riguarda gli operatori del settore dei mangimi che producono, etichettano, commercializzano o utilizzano il preparato autorizzato, le premiscele e i mangimi che lo contengono. L’ambito materiale è limitato ai prodotti destinati a polli da ingrasso, pollastre allevate per la produzione di uova e specie avicole minori allevate per la produzione di uova. Il testo è adottato in base al regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi destinati all’alimentazione animale ed è rilevante ai fini del SEE.

Entrata in vigore e effetti giuridici

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento di esecuzione della Commissione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Rettifica della classificazione del gruppo funzionale

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2020/996 è modificato nella seconda riga relativa alla categoria e al gruppo funzionale: la dicitura "Categoria: additivi zootecnici. gruppo funzionale: altri additivi zootecnici (miglioramento dei parametri zootecnici)" è sostituita con "Categoria: additivi zootecnici. gruppo funzionale: altri additivi zootecnici (miglioramento dei parametri di rendimento)".

Periodo transitorio per additivo e premiscele

Il preparato e le premiscele che lo contengono, se prodotti ed etichettati prima del 17 dicembre 2023 in conformità alle norme applicabili prima del 17 giugno 2023, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti.

Periodo transitorio per mangimi composti e materie prime per mangimi

I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti il preparato, se prodotti ed etichettati prima del 17 giugno 2024 in conformità alle norme applicabili prima del 17 giugno 2023, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti, purché siano destinati a polli da ingrasso, pollastre allevate per la produzione di uova e specie avicole minori allevate per la produzione di uova.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiealimenti per animaliadditivi per mangimietichettaturazootecniasicurezza alimentare

Testo integrale

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