Sentenza n. 2274/2026 - Napoli, Sezione 3
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia: - dell’ordinanza del Comune di Marano di Napoli prot. c_-OMISSIS-dell’8 marzo 2025; - di ogni atto, anche endoprocedimentale, comunque non conosciuto, consequenziale, connesso, preordinato e presupposto comunque lesivo degli interessi della ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di sospensione immediata dell'attività funebre, revoca dell'autorizzazione, divieto di prosecuzione dell'attività e annullamento degli effetti del titolo abilitativo
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa funebre)
Prevale il privato
La controversia
L'impresa ha impugnato il provvedimento con cui il Comune, sulla base di una comunicazione dei Carabinieri, ha ritenuto che essa avesse affidato l'organizzazione delle esequie a un'altra impresa non autorizzata e colpita da interdittiva antimafia, disponendo la sospensione e la revoca dell'attività funeraria. La ricorrente ha dedotto la violazione della normativa regionale in materia funeraria, del d.lgs. 159/2011, della normativa richiamata sulle autorizzazioni funerarie e dell'art. 1 l. 241/1990; eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità, travisamento, contraddittorietà e arbitrarietà; violazione dei principi di lealtà e cooperazione. Ha sostenuto che il servizio era stato svolto dalla propria impresa nel rispetto delle prescrizioni, come comprovato da permessi cimiteriali, autorizzazione al trasporto, verbale di chiusura del feretro, documentazione lavoristica, fattura e bonifico. Ha inoltre dedotto l'insufficienza e perplessità della motivazione, priva di dati fattuali e normativi specifici, nonché l'omessa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 l. 241/1990.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento impugnato. Ha ritenuto fondate sia la censura relativa alla violazione delle garanzie partecipative sia quella concernente il difetto di istruttoria. Il Comune aveva fondato la propria decisione unicamente sulla nota dei Carabinieri, basata su informazioni generiche riferite da un parente del defunto e formulate in termini ipotetici circa il possibile svolgimento dell'attività da parte di soggetti interdetti e privi di autorizzazione. Tali elementi non erano sufficienti a dimostrare l'effettività e la concretezza del pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica né l'inaffidabilità dell'impresa autorizzata. L'amministrazione avrebbe dovuto svolgere un ulteriore approfondimento istruttorio, direttamente o presso la Legione Carabinieri, e consentire all'impresa di partecipare al procedimento e produrre la documentazione rilevante. Il Comune è stato condannato al pagamento di euro 2.000,00, oltre accessori, rimborso del contributo unificato e spese conseguenti.
Norme richiamate
art. 19, comma 3, l. 241/1990
divieto di prosecuzione dell'attività
Il Comune ha richiamato la disposizione per vietare la prosecuzione dell'attività, ma il provvedimento è stato annullato per carenza istruttoria e violazione della partecipazione procedimentale.
art. 7 l. 241/1990
omessa comunicazione di avvio del procedimento
La mancata comunicazione ha impedito all'impresa di sottoporre all'amministrazione la documentazione utile a chiarire lo svolgimento del servizio funerario; la relativa censura è stata ritenuta fondata.
artt. 84, 89-bis e 91 d.lgs. 159/2011
il provvedimento di interdittiva antimafia impone il divieto di esercizio di attività economiche
Il Comune ha richiamato la disciplina antimafia per giustificare l'intervento, ma la mera riferibilità dell'attività a soggetti interdetti, desunta da informazioni generiche, non è stata ritenuta sufficiente senza un'istruttoria concreta sull'effettivo coinvolgimento dell'impresa autorizzata.
art. 1 l. 241/1990
principi di lealtà e cooperazione
La decisione valorizza l'esigenza di un'azione amministrativa istruita e cooperativa, rispettosa del contraddittorio e proporzionata agli elementi concretamente acquisiti.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La disposizione è richiamata quale base per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi delle parti.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
La disposizione è richiamata, unitamente alla normativa nazionale, a tutela dei diritti e della dignità delle parti mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- La sospensione o revoca di un titolo abilitativo per ragioni di ordine e sicurezza pubblica non può fondarsi esclusivamente su informazioni generiche, indirette e formulate in termini meramente ipotetici circa il coinvolgimento del titolare in attività svolte da soggetti privi di autorizzazione o colpiti da interdittiva antimafia.
- Quando gli elementi acquisiti prospettano un possibile pericolo ma non ne dimostrano l'effettività e concretezza, l'amministrazione deve svolgere ulteriori verifiche istruttorie, anche presso l'autorità segnalante, prima di adottare un provvedimento ablatorio.
- La mancata comunicazione di avvio del procedimento determina l'illegittimità del provvedimento quando impedisce al destinatario di produrre documenti potenzialmente decisivi per ricostruire i fatti e contestare i presupposti dell'intervento amministrativo.
- L'esercizio dei poteri amministrativi incidenti su un'attività autorizzata richiede una motivazione fondata su dati fattuali specifici e su un accertamento riferibile concretamente al titolare del titolo, non potendo derivare automaticamente dalla condotta di soggetti terzi.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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