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Ordinanza

Ordinanza n. 97/2026 - Ancona, Sezione 1

per l'annullamento della determina nr. 87/C, P.G. nr. 17958/95, Pratica nr. 2377, P.N. 76348 del 28.6.2022, datata 27.6.2022 e notificata l'11.7.2022, Comune di Pesaro, Servizio Urbanistica e Tutela Ambientale, Ufficio Condono Edilizio '94.

Giustizia amministrativa202200635

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: determina comunale di definizione di una pratica di condono edilizio

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato per l’annullamento la determina del Comune di Pesaro, adottata dal Servizio Urbanistica e Tutela Ambientale – Ufficio Condono Edilizio ’94, relativa a una pratica di condono edilizio. Dal testo dell’ordinanza non risultano specificati i singoli motivi di ricorso né i dedotti vizi di legittimità. La ricorrente ha dichiarato la permanenza dell’interesse alla decisione del ricorso.

La decisione

Il TAR non ha definito il merito della controversia. Ritenuta l’opportunità di acquisire ulteriori elementi sulla vicenda, ha disposto incombenti istruttori ai sensi dell’art. 46, comma 2, c.p.a., ordinando al Comune di Pesaro il deposito, al più presto possibile, di una dettagliata relazione aggiornata sui fatti oggetto del giudizio e di ogni altro atto o documento ritenuto utile ai fini della decisione. Ha inoltre disposto la comunicazione dell’ordinanza da parte della segreteria.

Norme richiamate

  • art. 46, comma 2, c.p.a.

    deposito di una dettagliata relazione aggiornata sulla vicenda dedotta in contenzioso nonché ogni altro atto e/o documento ritenuto utile ai fini del presente giudizio

    La disposizione è utilizzata dal giudice quale base per ordinare all’amministrazione il deposito di una relazione aggiornata e della documentazione utile alla decisione.

Massime di principio

  • Nel corso del giudizio amministrativo, quando gli elementi disponibili non consentono una decisione immediata, il giudice può ordinare all’amministrazione intimata, ai sensi dell’art. 46, comma 2, c.p.a., il deposito di una relazione dettagliata e aggiornata sui fatti controversi, nonché degli atti e documenti utili alla definizione della causa.
  • La dichiarazione della permanenza dell’interesse alla decisione da parte del ricorrente esclude, allo stato, la sopravvenuta carenza di interesse, ma non impedisce al giudice di disporre preliminarmente incombenti istruttori prima della decisione di merito.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioIstruttoria processuale
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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