Provvedimento AGCM A556 n. 30985 del 28/11/2023
RICHIESTA DATI PER PARTECIPAZIONE GARA CONSIP TM9
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’AGCM ha esaminato il rifiuto di Telecom Italia S.p.A. di mettere a disposizione di Fastweb S.p.A. le proprie mappe di copertura mobile in vista della partecipazione alla gara Consip TM9 per i servizi di telefonia mobile delle Pubbliche Amministrazioni. All’esito dell’istruttoria, l’Autorità ha definito il mercato rilevante nella nona edizione della gara e ha ritenuto non provata né la posizione dominante di TI nel contesto considerato né, comunque, un abuso idoneo a ostacolare la partecipazione di Fastweb. Il procedimento si è concluso con la deliberazione di non accertare alcuna violazione dell’art. 3 l. 287/1990, senza irrogazione di sanzioni.
Telecom Italia/Fastweb, rifiuto di fornire mappe di copertura per la gara Consip TM9: chiusura senza accertamento di abuso di posizione dominante
Telecom Italia/Fastweb – gara Consip TM9 e richiesta di mappe di copertura
L’Autorità ha esaminato la contestazione relativa al rifiuto di Telecom Italia S.p.A. di fornire a Fastweb S.p.A. le mappe di copertura mobile utili, secondo la segnalante, alla predisposizione dell’offerta per la gara Consip TM9 per i servizi di telefonia mobile delle Pubbliche Amministrazioni. Il procedimento è stato avviato ai sensi dell’art. 3 l. 287/1990, con contestuale sub-procedimento cautelare ex art. 14-bis l. 287/1990, poi chiuso senza misure interinali.
Parti e contesto del caso
Fastweb è un operatore di telecomunicazioni fisso e broadband, attivo anche come MVNO e, per il 5G, come operatore ibrido; per la telefonia mobile si avvale di accordi di roaming con WindTre e con TI. Telecom Italia è operatore infrastrutturato, titolare di rete mobile e fornitore uscente delle precedenti edizioni della convenzione Consip. La segnalazione nasceva dal diniego di TI di consegnare le proprie mappe di copertura a Fastweb, ritenute da quest’ultima essenziali per sovrapporre le coperture dei roamer e massimizzare il punteggio tecnico.
La gara TM9 e le regole sulla copertura
La gara TM9, bandita da Consip come centrale di committenza per le PA, aveva un valore base d’asta di 235 milioni di euro e un massimo di 1,4 milioni di utenze. Il disciplinare prevedeva l’aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, attribuendo 70 punti all’offerta tecnica e 30 punti all’economica. La copertura nazionale era un profilo decisivo: da un lato costituiva un requisito minimo di partecipazione, dall’altro attribuiva punteggi quantitativi crescenti in funzione delle percentuali dichiarate per 2G, 4G, 4G+, 5G. In particolare, 6,1 punti complessivi erano collegati alla copertura, con un peso particolarmente elevato della tecnologia 4G+.
Le richieste di Fastweb e la risposta di TI
Fastweb ha sostenuto che, per rispettare la lex specialis e presentare un’offerta competitiva, avrebbe dovuto disporre delle mappe complete di TI per combinare correttamente le coperture dei due roamer e della propria rete 5G. TI ha risposto opponendo esigenze di riservatezza e la mancanza di un diritto contrattuale alla consegna delle mappe; ha però messo a disposizione di Fastweb le percentuali di copertura territoriale, previa sottoscrizione di un NDA, e si è dichiarata disponibile a trasmettere le mappe alla stazione appaltante in caso di aggiudicazione in favore di Fastweb. L’Autorità ha già in sede cautelare ritenuto insussistenti i presupposti per misure interinali, anche perché Fastweb disponeva di un set informativo ritenuto sufficiente per partecipare alla gara.
Definizione del mercato rilevante
Nel merito, l’AGCM ha ritenuto di dover individuare il mercato rilevante nella nona edizione della gara Consip per la telefonia mobile delle PA, valorizzando la specificità della domanda intermediata da Consip, la centralizzazione degli acquisti, la platea molto ampia e omogeneizzata di utenti pubblici e le peculiarità della lex specialis. L’Autorità ha osservato che la gara produce un contesto competitivo distinto sia dal mercato retail della telefonia mobile sia dal segmento business generale, perché aggrega una domanda pubblica articolata e strutturata su scala nazionale.
Posizione dominante: valutazione dell’Autorità
L’AGCM ha esaminato sia il mercato mobile generale sia il contesto della gara. Sul mercato nazionale dei servizi di telecomunicazione mobile ha rilevato quote tra i principali operatori molto vicine tra loro, con TI al 29,5%, WindTre al 28,8% e Vodafone al 26,1% nel 2022, circostanza incompatibile con una presunzione di dominanza individuale. Quanto alla gara TM9, l’Autorità ha osservato che la semplice condizione di incumbent non basta a fondare una posizione dominante, specie in una procedura in cui il meccanismo di gara è stato pensato per favorire la contendibilità e in cui le informazioni utili alla partecipazione sono state ampiamente rese disponibili dalla stazione appaltante.
Valutazione della condotta contestata
Sotto il profilo della condotta, l’AGCM ha ritenuto che il mancato invio delle mappe non fosse idoneo, in concreto, a ostacolare la partecipazione di Fastweb. La copertura di Fastweb risultava già prossima al massimo richiesto dal bando per quasi tutte le tecnologie, mentre la richiesta di mappe TI mirava soprattutto a un possibile miglioramento del punteggio, non all’accesso al mercato in sé. Inoltre, l’Autorità ha osservato che la differenza di punteggio potenzialmente conseguibile era limitata rispetto al totale di 70 punti tecnici e che, anche nell’ipotesi più favorevole a Fastweb, l’ostensione delle mappe non avrebbe consentito di superare Vodafone, risultata poi aggiudicataria.
Esito procedimentale e parere AgCom
Il procedimento ha ricevuto il parere favorevole di AgCom, che ha condiviso l’impostazione dell’AGCM sia sulla definizione del mercato sia sull’assenza di elementi sufficienti a dimostrare un abuso. L’Autorità ha quindi deliberato che non vi fossero elementi sufficienti per accertare un abuso di posizione dominante ai sensi dell’art. 3 l. 287/1990 in capo a Telecom Italia S.p.A. Il caso si è chiuso senza sanzioni e senza accertamento dell’infrazione.
Punti principali
Origine del procedimento e condotta segnalata
Fastweb ha segnalato che Telecom Italia le avrebbe negato l’accesso alle mappe di copertura necessarie, secondo la prospettazione della parte, per costruire l’offerta tecnica nella gara Consip TM9. La doglianza si inseriva nel contesto di un operatore ibrido/MVNO che, per la parte mobile, si avvale di accordi di roaming con TI e WindTre.
Struttura della gara TM9 e rilievo della copertura
La gara Consip riguardava servizi di telefonia mobile per le PA, con base d’asta di 235 milioni di euro e aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. La copertura nazionale non era un mero elemento descrittivo ma un requisito di partecipazione e, al contempo, un criterio quantitativo premiale dell’offerta tecnica, fino a 6,1 punti sui 70 disponibili.
Posizioni delle parti e sviluppo istruttorio
Fastweb ha sostenuto che, senza le mappe TI, non avrebbe potuto effettuare l’inviluppo delle coperture dei due roaming e massimizzare il punteggio tecnico; TI ha replicato che non esisteva un diritto contrattuale all’ostensione delle mappe e che aveva comunque fornito percentuali di copertura e disponibilità a trasmettere le mappe alla stazione appaltante in caso di aggiudicazione. Il sub-procedimento cautelare è stato definito senza misure interinali.
Mercato rilevante e valutazione della dominanza
L’Autorità ha individuato il mercato rilevante nella nona edizione della gara Consip per la telefonia mobile delle PA, considerandone la specificità rispetto al mercato retail generale e ad altre gare pubbliche. Pur richiamando il mercato nazionale dei servizi di telecomunicazione mobile, l’AGCM ha rilevato che, nel mercato generale, i principali operatori hanno quote simili e non emerge una dominanza in capo a TI; nel contesto specifico della gara, inoltre, la semplice qualità di incumbent non è stata ritenuta sufficiente a fondare la posizione dominante.
Esito finale
L’AGCM ha concluso che gli elementi raccolti non erano sufficienti per accertare un abuso di posizione dominante ai sensi dell’art. 3 l. 287/1990 da parte di Telecom Italia S.p.A. Il procedimento si è chiuso senza accertamento dell’infrazione e senza sanzioni.
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