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Sentenza

Sentenza n. 153/2026 - Bari, Sezione U

per l'annullamento “della Nota n. Prot. 12834 del 29.01.2020, a firma del Comune di Foggia, Servizio Integrato Attività Economiche, Area Tecnica, ricevuta in pari data, dall’oggetto: “Riscontro vostra comunicazione protocollo generale 132037 del 28112019 relativa all’avvio del procedimento amministrativo di revoca dell'autorizzazione n. 212 del 27 11 2017”, con cui, in prosecuzione della iniziale e formale comunicazione di “avvio del procedimento” di revoca dell’autorizzazione n. 212/2017, si elideva, di fatto, la posizione giuridica della ricorrente, con intimazione, alla stessa, di rimozione della struttura pubblicitaria interessata, entro il termine di 10 giorni dalla ricezione della medesima nota;- della Nota n. Prot. 125667 del 14.11.2019, sempre a firma del Comune di Foggia, Servizio Integrato Attività Economiche, Area Tecnica, e ricevuta in pari data, dall’oggetto: “Comunicazione avvio procedimento amministrativo revoca autorizzazione e rimozione impianto pubblicitario”, con cui, unitamente all’invito alla rimozione della struttura pubblicitaria di cui all’autorizzazione n. 212/2017, si comunicava, l’asserito contrasto del medesimo manufatto con la prescrizione di cui all’art. 16, comma 3, lett. G, del P.G.I.P.; nonché di ogni atto e/o provvedimento prodromico e/o successivo a quelli impugnati e/o comunque connesso a questi ultimi, ancorché non conosciuto e/o notificato alla ricorrente, su cui, in ogni caso, si riservano motivi aggiunti”.

Giustizia amministrativa202000439

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sezioni UniteSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Nota comunale qualificata come revoca dell’autorizzazione all’installazione di un impianto pubblicitario, con intimazione alla rimozione del manufatto

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore pubblicitario)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente impugnava la comunicazione di avvio del procedimento di revoca e la successiva nota comunale con cui le era stato intimato di rimuovere entro dieci giorni un impianto pubblicitario autorizzato nel 2017, prospettando, in mancanza, la rimozione in danno. Deduceva la violazione degli artt. 7 e 9 della l. n. 241/1990 per mancata partecipazione effettiva al procedimento, la violazione dell’art. 1 della medesima legge per difetto di istruttoria, la violazione dell’art. 3 per carenza di motivazione e l’eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità e irrazionalità. In particolare, contestava che la comunicazione di avvio fosse già formulata come un ordine perentorio di rimozione e che il provvedimento finale fosse fondato su ragioni diverse da quella inizialmente comunicata, relativa al mancato rispetto della distanza minima dai segnali stradali. La nota finale richiamava invece la presenza di un nuovo immobile e la pretesa lesione del diritto di veduta ex art. 907 c.c., la presenza di uno scivolo per persone con disabilità e il pericolo per la circolazione, nonché la scarsa visibilità di un’attività commerciale privata. La ricorrente sosteneva inoltre che tali circostanze fossero già esistenti al momento dell’autorizzazione, che non ricorressero i presupposti della revoca ex art. 21-quinquies l. n. 241/1990 e che, ove l’atto fosse qualificato come annullamento d’ufficio, fosse stato adottato oltre il termine di diciotto mesi allora previsto dall’art. 21-nonies.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato la nota comunale del 29 gennaio 2020, ritenendo che l’atto, pur denominato revoca, fosse comunque espressione di autotutela decisoria e richiedesse il rispetto delle garanzie partecipative, un’istruttoria adeguata e una motivazione chiara sull’interesse pubblico attuale e concreto e sul bilanciamento degli interessi coinvolti. Il giudice ha rilevato che le tre ragioni poste a fondamento dell’atto finale erano nuove e diverse rispetto a quella indicata nella comunicazione di avvio, la quale riguardava soltanto la distanza dai segnali di indicazione; tale ragione non era stata poi riprodotta nel provvedimento finale. Ha inoltre constatato che dalla motivazione non emergeva l’interesse pubblico attuale e concreto perseguito né il bilanciamento tra l’interesse pubblico e la posizione della titolare dell’autorizzazione. Per almeno due delle ragioni addotte, il Comune aveva richiamato esclusivamente interessi privati di soggetti asseritamente danneggiati dall’impianto. Le spese sono state poste a carico del Comune, liquidate in euro 1.500 oltre accessori, con rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 7 l. 241/1990

    La comunicazione di avvio è necessaria, anche nei procedimenti di autotutela, quale garanzia partecipativa e difensiva dell’interessato.

  • art. 9 l. 241/1990

    La partecipazione procedimentale deve consentire all’interessato di interloquire effettivamente sulle ragioni poste a fondamento dell’esercizio del potere.

  • art. 3 l. 241/1990

    Il provvedimento di autotutela deve esplicitare l’interesse pubblico attuale e concreto perseguito e il bilanciamento degli interessi coinvolti.

  • art. 21-quinquies l. 241/1990

    La revoca richiede i presupposti propri dell’autotutela revocatoria, inclusi sopravvenuti motivi di pubblico interesse o mutamenti della situazione di fatto non prevedibili al momento dell’adozione dell’atto originario, secondo quanto dedotto dalla ricorrente; la sentenza decide principalmente per il difetto delle garanzie e della motivazione dell’autotutela.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    L’eventuale qualificazione dell’atto come annullamento d’ufficio impone il rispetto dei presupposti e del termine ragionevole previsti dalla disciplina dell’autotutela; la questione è prospettata dalla ricorrente e richiamata dal giudice come possibile diversa qualificazione.

  • art. 907 codice civile

    Il richiamo alla tutela della veduta costituisce una delle ragioni poste dal Comune a fondamento dell’autotutela, ma non è sufficiente, da solo, a integrare una motivazione amministrativa sull’interesse pubblico attuale e concreto.

Massime di principio

  • Un provvedimento di secondo grado adottato in autotutela deve essere preceduto da un’adeguata comunicazione di avvio, da un’istruttoria sui presupposti del riesame e da una motivazione dalla quale risultino l’interesse pubblico attuale e concreto perseguito e il bilanciamento tra gli interessi pubblici e privati coinvolti.
  • La comunicazione di avvio del procedimento di autotutela deve consentire una partecipazione effettiva: il provvedimento finale non può fondarsi esclusivamente su ragioni nuove e diverse da quelle comunicate all’interessato, senza che questi abbia potuto controdedurre su di esse.
  • La mera qualificazione formale dell’atto come revoca non è decisiva: il giudice può valutarlo come esercizio di autotutela e verificarne la legittimità alla luce delle garanzie partecipative, dell’istruttoria e della motivazione richieste per i provvedimenti di secondo grado.
  • Il richiamo a interessi privati di terzi asseritamente lesi dall’attività autorizzata non sostituisce l’individuazione dell’interesse pubblico attuale e concreto che deve giustificare l’esercizio dell’autotutela.

Come è indicizzato

MateriePartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimentoAutotutela
RamiProcedimento amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaPartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

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