Cassazione Penale, Sentenza n. 50689/2023 del 19/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del GIP del Tribunale di Bari che aveva applicato la custodia cautelare in carcere a carico di Lanza per associazione finalizzata al narcotraffico (aggravata ex art. 416-bis.1 c.p.) e per più reati di cui all'art. 73 co.1 D.P.R. n. 309/1990. La difesa lamentava violazione dell'art. 297 co.3 c.p.p., chiedendo la retrodatazione della decorrenza della misura alla prima ordinanza cautelare (30/11/2018) già applicata a Lanza per infiltrazione nella "Società Foggiana", sostenendo che i fatti contestati nella seconda ordinanza erano antecedenti e desumibili dagli atti del primo procedimento e che sussisteva connessione ai sensi dell'art. 12 co.1 lett. b) e c) c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la questione della retrodatazione ai sensi dell'art. 297 co.3 comporti verifiche di fatto (rapporti di connessione tra procedimenti, desumibilità degli addebiti dagli atti precedenti, valutazione dell'interesse attuale) incompatibili con il giudizio di legittimità e pertanto non sindacabili in sede di cassazione. Ha inoltre osservato che la difesa non ha indicato che, con la retrodatazione richiesta, i termini massimi di esecuzione della misura sarebbero già risultati scaduti (condizione necessaria per il rimedio di cui all'art. 309 c.p.p.), impedendo di riqualificare il ricorso in riesame. Perciò ha respinto il ricorso, condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 416-bis.1 cod. pen.
Norma richiamata per l'aggravamento dell'ipotesi di associazione finalizzata al narcotraffico in quanto l'azione sarebbe stata posta in atto avvalendosi delle condizioni di assoggettamento e omertà proprie di un consorzio mafioso ("Società Foggiana").
art. 73 co. 1 D.P.R. n. 309 del 1990
Norma richiamata come titolo di reato per i più reati fine relativi al traffico di stupefacenti contestati nella ordinanza impugnata.
art. 297 co. 3 c.p.p.
Dispositivo invocato dal ricorrente per chiedere la retrodatazione della decorrenza della misura cautelare; la Corte ha ritenuto che l'accertamento della sussistenza dei presupposti per la retrodatazione esiga verifiche di fatto non consentite in sede di cassazione.
art. 12 co. 1 lett. b) e c) c.p.p.
Norma relativa alla connessione tra fatti e procedimenti richiamata dalla difesa; la Corte ha osservato che la valutazione della connessione è questione di fatto che non può essere esaminata in cassazione.
art. 309 c.p.p.
Richiamata dalla Corte come rimedio (mediante istanza al giudice per la revisione della misura) pertinente nel caso in cui la retrodatazione renda scaduti i termini massimi di custodia; la difesa non ha dimostrato tale evenienza, condizione necessaria per il rimedio.
art. 306 c.p.p.
Norma indicata dalla Corte quale percorso procedurale corretto per proporre la questione al GIP laddove non sia praticabile la via della cassazione.
art. 310 c.p.p.
Richiamata come eventuale successivo rimedio al tribunale del riesame in caso di rigetto della questione dal GIP, come previsto dalla Corte.
art. 616 c.p.p.
Norma procedurale menzionata nel dispositivo relativa alle pronunce conseguenti all'inammissibilità, applicata per gli adempimenti formali del provvedimento.
Massime di principio
- La Cassazione dichiara inammissibile il ricorso quando la questione sollevata richiede valutazioni di fatto (es. collegamenti probatori tra atti, desumibilità delle contestazioni da atti precedenti, rapporto di connessione fra procedimenti) non sindacabili in sede di legittimità.
- La richiesta di retrodatazione della decorrenza di una misura cautelare ai sensi dell'art. 297 co.3 c.p.p. impone che, se si vuole ottenere in sede straordinaria un rimedio, il ricorrente dimostri che la retrodatazione avrebbe effetti processuali rilevanti (per esempio l'eventuale decorrenza dei termini massimi di custodia): senza tale prova, il ricorso è destinato a non essere riqualificato.
- Se la controversia verte sull'interpretazione o sulla rilevanza di elementi istruttori presenti nei primi atti d'indagine, la via corretta è proporre l'eccezione al giudice per le indagini preliminari (art. 306 c.p.p.) e, in caso di rigetto, al tribunale del riesame (art. 310 c.p.p.), non direttamente in Cassazione.
- Quando si invocano profili di connessione tra procedimenti ex art. 12 c.p.p., bisogna essere consapevoli che la loro valutazione è prevalentemente di merito: in cassazione si possono contestare solo profili di diritto e la logicità della motivazione, non nuove valutazioni probatorie.
- In casi di misure cautelari collegate a pregresse misure per reati di stampo mafioso, è essenziale documentare tempestivamente e con precisione quali elementi nuovi emergano successivamente e perché non fossero già desumibili dagli atti precedenti, pena l'inammissibilità del ricorso per cassazione.
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