Sentenza n. 7134/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione prima) n. 12378/2024, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Pianificazione del 3 dicembre 2019 della prima assegnazione in servizio permanente dei militari provenienti dai VFP4, con destinazione dei ricorrenti a reparti diversi da quello di provenienza; in appello, sentenza del TAR Lazio, Sez. I, n. 12378/2024 che aveva dichiarato il ricorso inammissibile
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione militare)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I militari avevano impugnato la pianificazione della prima assegnazione dopo il transito in servizio permanente, deducendo in primo grado violazione degli artt. 2, 3 e 52 Cost., dell'art. 3 l. 241/1990, del decreto direttoriale 8 aprile 2019 n. 256175 e del d.m. 16 settembre 1993 n. 603, nonché eccesso di potere, anche per difetto di motivazione sulle esigenze organico-funzionali che avrebbero impedito di confermarli presso il 6° Reggimento Bersaglieri di Trapani. Il TAR aveva dichiarato il ricorso inammissibile per mancata notifica ad almeno un controinteressato e per conflitto di interessi tra i ricorrenti. In appello, gli interessati hanno contestato entrambe le ragioni: hanno sostenuto che i controinteressati non fossero facilmente individuabili perché i nominativi erano stati oscurati, hanno invocato l'errore scusabile e la rimessione in termini e hanno affermato l'ammissibilità del ricorso collettivo per identità delle situazioni, delle censure e delle conclusioni. Hanno inoltre riproposto le censure di merito del ricorso originario.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello, confermando la declaratoria di inammissibilità del ricorso di primo grado. Quanto alla mancata notifica, ha rilevato che almeno un controinteressato era stato identificato nominativamente nel ricorso introduttivo e che la sua posizione sarebbe stata pregiudicata dall'eventuale accoglimento; la notificazione nei suoi confronti era dunque possibile e necessaria. Anche gli altri controinteressati erano identificabili con l'ordinaria diligenza, eventualmente chiedendo al giudice un ordine di ostensione. Ha escluso l'errore scusabile e la rimessione in termini, poiché le regole sulla notificazione ai controinteressati sono chiare e non ricorrevano oscurità normativa, oscillazioni giurisprudenziali o comportamenti ambigui dell'Amministrazione. Ha inoltre confermato l'inammissibilità del ricorso collettivo: benché le censure fossero comuni, nel reparto presso cui tutti aspiravano a rimanere erano disponibili soltanto tre posizioni, insufficienti per soddisfare l'interesse di tutti e quattro; sussisteva quindi un conflitto di interessi valutato in rapporto all'utilità concretamente perseguita. Le censure di merito riproposte non sono state esaminate, essendo sufficiente la conferma delle ragioni processuali di inammissibilità. Gli appellanti sono stati condannati alle spese del grado, liquidate in euro 2.000 oltre accessori, se dovuti.
Norme richiamate
art. 41, comma 2, c.p.a.
Per lo meno a tale soggetto, controinteressato diretto, destinato – in caso di accoglimento del gravame- a veder compromessa la propria posizione e perdere la sede, il ricorso ben avrebbe potuto e dovuto essere notificato, trattandosi di soggetto già identificato;
Il ricorso deve essere notificato al controinteressato direttamente individuabile e la cui posizione sarebbe pregiudicata dall'accoglimento, anche se l'atto non renda pubblici tutti i nominativi.
art. 37 c.p.a.
l'istituto della rimessione in termini che segue all'errore scusabile, in quanto eccezionale perché in deroga alla perentorietà dei termini d'impugnazione, rappresenta un vulnus al principio di parità delle parti fissato dall'art. 2, c. 1, c.p.a. e può essere concessa solo nei particolarissimi casi identificabili nell'oscurità del quadro normativo, nelle oscillazioni giurisprudenziali ovvero nei comportamenti ambigui dell'Amministrazione,
La rimessione in termini per errore scusabile è eccezionale e richiede un'incertezza obiettiva derivante dall'oscurità normativa, da oscillazioni giurisprudenziali o da comportamenti amministrativi ambigui; non è concedibile per la mancata notifica a un controinteressato quando le regole applicabili sono chiare.
art. 2, comma 1, c.p.a.
l'istituto della rimessione in termini che segue all'errore scusabile, in quanto eccezionale perché in deroga alla perentorietà dei termini d'impugnazione, rappresenta un vulnus al principio di parità delle parti fissato dall'art. 2, c. 1, c.p.a. e può essere concessa solo nei particolarissimi casi identificabili nell'oscurità del quadro normativo, nelle oscillazioni giurisprudenziali ovvero nei comportamenti ambigui dell'Amministrazione,
La rimessione in termini deroga alla perentorietà e incide sulla parità delle parti; perciò può essere accordata soltanto in presenza di circostanze eccezionali che generino obiettiva incertezza.
artt. 32, 35, comma 1, lett. b), e 40 e ss. c.p.a.
Per pacifica giurisprudenza, nel processo amministrativo il ricorso collettivo è ammissibile quando sussistano, congiuntamente, i requisiti dell'identità delle situazioni sostanziali e processuali e l’assenza di alcun conflitto di interesse tra i ricorrenti.
L'ammissibilità del ricorso collettivo richiede congiuntamente identità delle situazioni sostanziali e processuali e assenza di conflitto d'interessi tra i ricorrenti.
Massime di principio
- La necessità di notificare il ricorso al controinteressato sussiste anche quando questi non sia espressamente indicato nell'atto impugnato, purché sia identificabile con l'ordinaria diligenza; la notificazione è particolarmente necessaria nei confronti di chi sia nominativamente individuato nel ricorso e perderebbe la propria posizione in caso di accoglimento.
- La mancata conoscenza di tutti i nominativi dei controinteressati non giustifica di per sé l'omessa notificazione quando almeno un controinteressato è già identificabile; gli ulteriori soggetti possono essere individuati anche chiedendo al giudice un ordine di ostensione.
- La rimessione in termini per errore scusabile è eccezionale e può essere concessa in presenza di oscurità normativa, oscillazioni giurisprudenziali o comportamenti amministrativi ambigui. Non è giustificata dall'omessa notifica ai controinteressati quando la relativa disciplina processuale è chiara.
- Il ricorso collettivo è ammissibile soltanto se ricorrono sia l'identità delle situazioni sostanziali e processuali sia l'assenza di conflitto di interessi tra i ricorrenti; il conflitto va verificato considerando l'utilità concretamente perseguita con il ricorso e la successiva esecuzione della decisione, non la sola comunanza delle censure.
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