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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-132/19

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 9 dicembre 2020. — Groupe Canal + contro Commissione europea. — Impugnazione – Concorrenza – Intese – Distribuzione televisiva – Regolamento (CE) n. 1/2003 – Articolo 9 e articolo 16, paragrafo 1 – Decisione che rende vincolanti taluni impegni – Protezione territoriale assoluta – Sviamento di potere – Valutazione preliminare – Assenza di obbligo per la Commissione europea di tener conto di considerazioni relative all’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 3, TFUE – Accordi diretti alla compartimentazione dei mercati nazionali – Assenza di obbligo per la Commissione di analizzare uno per uno i mercati nazionali interessati – Proporzionalità – Lesione dei diritti contrattuali dei terzi. — Causa C-132/19 P

Giurisprudenza europea62019CJ0132

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte annulla la sentenza del Tribunale e, decidendo nel merito, annulla anche la decisione della Commissione che aveva reso vincolanti gli impegni di Paramount in materia di accesso transfrontaliero ai servizi televisivi a pagamento. Pur riconoscendo che la Commissione poteva adottare una decisione di impegni senza analizzare in modo definitivo l’articolo 101, paragrafo 3, TFUE e senza esaminare uno per uno i mercati nazionali, la Corte ritiene che, nel caso concreto, tali impegni ledessero in modo sproporzionato i diritti contrattuali di terzi come Groupe Canal +. La possibilità di adire il giudice nazionale non è considerata una tutela sufficiente, anche alla luce del vincolo di coerenza imposto dall’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003.

Impugnazione su decisione della Commissione che rende vincolanti impegni in materia di accesso transfrontaliero ai servizi televisivi a pagamento: limiti dell’articolo 9 del regolamento n. 1/2003, tutela dei diritti contrattuali dei terzi e proporzionalità.

La questione giuridica

La Corte ha esaminato, nell’ambito di un’impugnazione avverso la sentenza del Tribunale, se la Commissione potesse rendere vincolanti, ai sensi dell’articolo 9 del regolamento n. 1/2003, impegni che incidono su clausole contrattuali di esclusiva territoriale senza analizzare uno per uno i mercati nazionali, senza dover verificare in modo definitivo l’applicabilità dell’articolo 101, paragrafo 3, TFUE, e senza violare il principio di proporzionalità e i diritti contrattuali dei terzi non partecipanti al procedimento.

Principio di diritto

La Corte afferma che, in un procedimento concluso con una decisione di impegni ai sensi dell’articolo 9 del regolamento n. 1/2003, la Commissione non è tenuta a constatare in via definitiva l’infrazione né a svolgere un’analisi completa dell’articolo 101, paragrafo 3, TFUE; tuttavia, non può rendere obbligatori impegni che, pur formalmente assunti da un’impresa, svuotino di contenuto i diritti contrattuali di terzi estranei al procedimento e non abbiano offerto tali impegni, perché ciò eccede i poteri conferiti dall’articolo 9 e viola il principio di proporzionalità. La Corte annulla quindi sia la sentenza del Tribunale sia la decisione della Commissione.

Norme richiamate

  • Articolo 101 TFUE
  • Articolo 102 TFUE
  • Articolo 53 dell’accordo SEE
  • Articolo 9 del regolamento (CE) n. 1/2003
  • Articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003
  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 61 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articoli 36 e 53 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 168, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 169 del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 184, paragrafi 1 e 2, del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 140, paragrafo 3, del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 773/2004

Decisione di impegni in materia di accesso transfrontaliero ai servizi televisivi a pagamento

La pronuncia riguarda un ricorso per impugnazione proposto da Groupe Canal + SA avverso la sentenza del Tribunale che aveva respinto il ricorso di annullamento contro la decisione della Commissione del 26 luglio 2016, adottata ai sensi dell’articolo 9 del regolamento n. 1/2003 nel caso AT.40023. La controversia concerne clausole di licenza relative alla distribuzione televisiva a pagamento e, in particolare, la loro idoneità a garantire una protezione territoriale assoluta.

Fatti e procedimento amministrativo

La Commissione aveva avviato un’inchiesta su possibili restrizioni alla fornitura di servizi televisivi a pagamento nell’ambito di accordi di licenza conclusi tra case di produzione cinematografica americane ed emittenti dell’Unione. Nella sua valutazione preliminare aveva censurato clausole che limitavano le vendite passive transfrontaliere: da un lato quelle che impedivano a Sky di rispondere a richieste di consumatori residenti fuori dal Regno Unito e dall’Irlanda, dall’altro quelle che imponevano a Paramount di inserire limitazioni analoghe negli accordi con altre emittenti stabilite nel SEE. Paramount propose impegni ai sensi dell’articolo 9 del regolamento n. 1/2003; la Commissione li rese vincolanti con la decisione controversa. Groupe Canal +, parte di un accordo di licenza con Paramount per il territorio francese, contestò che tali impegni incidessero sui suoi diritti contrattuali e fossero stati adottati eludendo il dibattito legislativo sul blocco geografico.

Quadro normativo rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • il regolamento n. 1/2003, considerando 13 e articoli 9 e 16, paragrafo 1;
  • l’articolo 101 TFUE e, per il profilo territoriale del caso, l’articolo 53 dell’accordo SEE;
  • le norme processuali sul ricorso in impugnazione e sul potere della Corte di decidere nel merito (articoli 56 e 61 dello Statuto, oltre agli articoli 168, 169, 184, 138 e 140 del regolamento di procedura). La Corte richiama inoltre il regolamento n. 773/2004 e la comunicazione della Commissione sulle migliori pratiche, ma solo per il contesto procedurale.

Questioni esaminate dalla Corte

La Corte affronta quattro gruppi di censure:

  • sviamento di potere, connesso al supposto aggiramento dell’iter legislativo sul blocco geografico;
  • violazione dell’obbligo di motivazione e del principio del contraddittorio;
  • interpretazione dell’articolo 9 del regolamento n. 1/2003, in particolare rispetto all’articolo 101, paragrafo 3, TFUE;
  • proporzionalità e tutela dei diritti contrattuali dei terzi, in relazione alla possibilità di far valere davanti al giudice nazionale le clausole di esclusiva.

Sviamento di potere e contesto legislativo

La Corte respinge la tesi secondo cui la Commissione avrebbe agito per ottenere, sotto il pretesto antitrust, un risultato che il legislatore non aveva voluto imporre al settore cinematografico. Fino all’adozione di un testo legislativo, l’iter sul blocco geografico non limitava i poteri della Commissione in materia di concorrenza. Né la risoluzione del Parlamento europeo né gli atti normativi successivi alla decisione potevano incidere sulla sua legittimità. La Corte precisa anche che, per integrare uno sviamento di potere, occorrono indizi oggettivi, pertinenti e concordanti che dimostrino un uso dell’atto per fini diversi da quelli dichiarati o per eludere una procedura specifica. Nel caso di specie tali indizi non sono stati forniti.

Contesto economico e giuridico e art. 101 TFUE

La Corte conferma l’impostazione del Tribunale secondo cui le clausole pertinenti, per il loro contenuto, le loro finalità e il loro contesto, erano idonee a suscitare preoccupazioni antitrust perché miravano a ricostituire compartimentazioni nazionali e a garantire una protezione territoriale assoluta. Richiamando la giurisprudenza su accordi analoghi nel settore audiovisivo e sportivo, la Corte osserva che accordi di licenza che eliminano la prestazione transfrontaliera e assicurano un’esclusiva assoluta possono costituire restrizioni della concorrenza per oggetto, senza che sia necessario un esame separato di ogni mercato nazionale. La sentenza Coditel non è ritenuta incompatibile con tale approccio, poiché non esclude che l’esercizio dei diritti d’autore possa falsare la concorrenza nel mercato cinematografico.

Articolo 101, paragrafo 3, TFUE e decisioni di impegni

La Corte afferma che l’articolo 101, paragrafo 3, TFUE opera solo dopo l’accertamento di una violazione dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE. Poiché una decisione adottata ai sensi dell’articolo 9 del regolamento n. 1/2003 si fonda soltanto su una valutazione preliminare e non implica una constatazione definitiva dell’infrazione, la Commissione non è tenuta a verificare in modo completo se l’accordo soddisfi le condizioni dell’articolo 101, paragrafo 3. Le censure che chiedevano una valutazione approfondita di benefici economici o culturali vengono quindi respinte o dichiarate inconferenti.

Proporzionalità, mercati nazionali e diritti dei terzi

La Corte respinge l’idea che la Commissione dovesse analizzare mercato per mercato tutte le situazioni nazionali: quando la preoccupazione concorrenziale riguarda la compartimentazione dei mercati del SEE, l’oggetto anticoncorrenziale delle clausole può giustificare una decisione di impegni riferita all’intero spazio geografico interessato. Accoglie invece la censura relativa ai diritti dei terzi. La Corte rileva che la decisione imponeva a Paramount di non far valere talune clausole contrattuali che costituivano elementi essenziali dell’equilibrio economico del contratto con Groupe Canal +, con l’effetto automatico di svuotare di contenuto i diritti contrattuali di quest’ultimo. La possibilità per il terzo di rivolgersi al giudice nazionale non è ritenuta una tutela sufficiente: per effetto dell’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003, un giudice nazionale non può adottare una decisione in contrasto con una decisione della Commissione, né può, nelle circostanze del caso, ordinare a Paramount di contravvenire agli impegni resi obbligatori. Di conseguenza, il controllo di proporzionalità svolto dalla Commissione era insufficiente, perché non aveva evitato che i diritti dei terzi fossero svuotati di contenuto.

Dispositivo

La Corte annulla la sentenza del Tribunale e, decidendo essa stessa nel merito, annulla la decisione della Commissione del 26 luglio 2016. Condanna la Commissione alle spese sostenute da Groupe Canal +, EFADs e UPC nel procedimento di impugnazione e di primo grado, nonché a quelle di C More Entertainment in primo grado; la Repubblica francese e il BEUC sopportano le proprie spese.

Come è indicizzato

Materieconcorrenzaprocedimento antitrustclausole di esclusiva territorialeservizi televisivi a pagamentodiritti contrattuali dei terzi

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