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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-626/18

Sentenza della Corte (Grande Sezione) dell'8 dicembre 2020. — Repubblica di Polonia contro Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea. — Ricorso di annullamento – Direttiva (UE) 2018/957 – Libera prestazione dei servizi – Distacco di lavoratori – Condizioni di lavoro e di occupazione – Retribuzione – Durata del distacco – Determinazione della base giuridica – Articoli 53 e 62 TFUE – Modifica di una direttiva esistente – Articolo 9 TFUE – Principio di non discriminazione – Necessità – Principio di proporzionalità – Regolamento (CE) n. 593/2008 – Ambito di applicazione – Trasporto su strada – Articolo 58 TFUE. — Causa C-626/18

Giurisprudenza europea62018CJ0626

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di giustizia, riunita in Grande Sezione, ha respinto il ricorso della Polonia contro la direttiva (UE) 2018/957 sul distacco dei lavoratori. Ha ritenuto corrette sia la base giuridica scelta sia il contenuto delle modifiche introdotte alla direttiva 96/71/CE, valorizzando l’ampio margine di discrezionalità del legislatore dell’Unione in un settore di armonizzazione complesso. Ha inoltre escluso che l’applicazione futura al trasporto su strada violi l’articolo 58 TFUE. La direttiva resta dunque pienamente valida.

Annullamento della direttiva (UE) 2018/957 in materia di distacco dei lavoratori: base giuridica, compatibilità con la libera prestazione dei servizi e applicazione al trasporto su strada.

La questione giuridica

La Corte è chiamata a stabilire se la direttiva (UE) 2018/957 sia valida, in particolare: se la sua base giuridica negli articoli 53, paragrafo 1, e 62 TFUE sia corretta; se le modifiche alla direttiva 96/71/CE, in particolare il passaggio da "tariffe minime salariali" a "retribuzione" e il nuovo regime per i distacchi superiori a 12 mesi, violino l’articolo 56 TFUE, il principio di proporzionalità e il principio di non discriminazione; e se l’inclusione del settore del trasporto su strada nell’ambito della direttiva sia incompatibile con l’articolo 58 TFUE.

Principio di diritto

La Corte conferma la validità della direttiva (UE) 2018/957: il legislatore dell’Unione poteva basarsi sugli articoli 53, paragrafo 1, e 62 TFUE per modificare la direttiva 96/71/CE, anche rafforzando la tutela dei lavoratori distaccati e adeguando l’equilibrio tra libera prestazione dei servizi e protezione sociale; le nuove regole sulla nozione di retribuzione e sul distacco di lunga durata non violano l’articolo 56 TFUE né il principio di proporzionalità, e l’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva non contrasta con l’articolo 58 TFUE perché non disciplina direttamente i servizi di trasporto. Il ricorso è quindi integralmente respinto.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 9 TFUE
  • Articolo 53 TFUE
  • Articolo 56 TFUE
  • Articolo 58 TFUE
  • Articolo 62 TFUE
  • Direttiva 96/71/CE
  • Direttiva (UE) 2018/957
  • Direttiva 2014/67/UE
  • Direttiva 2006/22/CE
  • Regolamento (CE) n. 593/2008 (Roma I)
  • Articolo 8 del regolamento (CE) n. 593/2008
  • Articolo 9 del regolamento (CE) n. 593/2008
  • Articolo 23 del regolamento (CE) n. 593/2008
  • Articolo 138 del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 140 del regolamento di procedura della Corte

Annullamento della direttiva (UE) 2018/957 sul distacco dei lavoratori

La causa è un ricorso di annullamento ex articolo 263 TFUE proposto dalla Repubblica di Polonia contro la direttiva (UE) 2018/957, che modifica la direttiva 96/71/CE sul distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi. La controversia riguarda la base giuridica, la compatibilità delle nuove regole con la libera prestazione dei servizi e l’estensione al settore del trasporto su strada.

Fatti e oggetto del ricorso

La Polonia chiedeva in via principale l’annullamento dell’articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b), e dell’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2018/957; in subordine, l’annullamento dell’intera direttiva. Le disposizioni contestate introduscono, tra l’altro, il passaggio dalla nozione di "tariffe minime salariali" a quella di "retribuzione" e un regime di tutela rafforzata per i distacchi di durata superiore a 12 mesi.

Normativa rilevante

La Corte richiama:

  • gli articoli 9, 53, 56, 58 e 62 TFUE;
  • la direttiva 96/71/CE e la direttiva (UE) 2018/957;
  • la direttiva 2014/67/UE;
  • il regolamento (CE) n. 593/2008 (Roma I), in particolare gli articoli 8, 9 e 23;
  • la direttiva 2006/22/CE, richiamata per il futuro trattamento del trasporto su strada.

Ricevibilità delle conclusioni principali

La Corte dichiara irricevibili le conclusioni principali nella parte in cui mirano all’annullamento dell’articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 2018/957, perché tali disposizioni non sono separabili dal resto dell’atto: esse costituiscono il nucleo delle modifiche al regime del distacco e la loro soppressione ne altererebbe la sostanza. È invece astrattamente scindibile l’articolo 3, paragrafo 3, relativo all’applicazione al trasporto su strada, che viene esaminato nel merito.

Base giuridica della direttiva

Quanto al secondo motivo, la Corte conferma la legittimità della base giuridica fondata sugli articoli 53, paragrafo 1, e 62 TFUE. La direttiva 2018/957 è letta nel contesto della direttiva 96/71/CE che essa modifica: il legislatore dell’Unione ha voluto riallineare l’equilibrio tra libera prestazione dei servizi e tutela dei lavoratori distaccati, tenendo conto dell’evoluzione del mercato interno e degli obiettivi trasversali dell’articolo 9 TFUE.

La Corte sottolinea che il legislatore può adeguare una disciplina già armonizzata alle mutate circostanze. Il fatto che la direttiva persegua anche una maggiore protezione sociale non impedisce l’uso della base giuridica relativa al coordinamento dell’accesso e dell’esercizio delle attività di servizi, purché la finalità principale resti la facilitazione della libera prestazione dei servizi su base equa.

Compatibilità con l’articolo 56 TFUE

Sul primo motivo, la Corte ricorda che il divieto di restrizioni alla libera prestazione dei servizi si applica anche agli atti dell’Unione, ma va letto alla luce della funzione di coordinamento propria della direttiva impugnata. La direttiva non mira a imporre una piena equiparazione tra lavoratori distaccati e lavoratori stabiliti nello Stato ospitante, bensì a rendere più omogenee le condizioni di concorrenza nel mercato interno e a rafforzare la tutela dei lavoratori distaccati.

Nozione di "retribuzione"

La sostituzione di "tariffe minime salariali" con "retribuzione" non è ritenuta discriminatoria né sproporzionata. La Corte osserva che la direttiva non elimina ogni concorrenza basata sui costi e non impedisce che permangano differenze legate, ad esempio, alla produttività o all’efficienza. La nuova nozione consente invece di applicare ai lavoratori distaccati gli elementi retributivi resi obbligatori nello Stato ospitante, in coerenza con l’obiettivo di una concorrenza più equa.

Distacco di lunga durata

Il nuovo articolo 3, paragrafo 1 bis, della direttiva 96/71/CE modificata, che estende quasi tutte le condizioni di lavoro dello Stato ospitante ai distacchi superiori a 12 mesi, è ritenuto proporzionato. Secondo la Corte, il legislatore ha potuto ragionevolmente ritenere che un distacco così lungo avvicini sensibilmente la situazione del lavoratore distaccato a quella dei lavoratori locali. Non vi è violazione della certezza del diritto, poiché la norma è sufficientemente chiara e le informazioni sulle condizioni applicabili devono essere pubblicate sul sito web ufficiale nazionale.

Regolamento Roma I e norme di conflitto

La Corte esclude la violazione del regolamento Roma I. L’articolo 3, paragrafo 1, e il paragrafo 1 bis, della direttiva 96/71/CE modificata costituiscono norme speciali di conflitto di leggi ai sensi dell’articolo 23 del regolamento. Inoltre, l’articolo 9 di tale regolamento, relativo alle norme di applicazione necessaria degli Stati membri, non è violato: la Polonia non ha dimostrato che le disposizioni contestate lo contraddicano.

Meccanismo di sostituzione dei lavoratori distaccati

La Corte valida anche la regola secondo cui, se un’impresa sostituisce un lavoratore distaccato con un altro che svolge le stesse mansioni nello stesso luogo, i periodi si sommano ai fini del calcolo dei 12 o 18 mesi. Questo meccanismo è volto a evitare pratiche elusive e rientra nell’ampio margine di discrezionalità del legislatore. L’assenza di un limite temporale massimo al cumulo non viola la certezza del diritto, perché la norma indica con precisione la conseguenza giuridica rilevante.

Trasporto su strada e articolo 58 TFUE

Sul terzo motivo, la Corte rileva che l’articolo 58 TFUE esclude i servizi in materia di trasporto dall’ambito dell’articolo 56 TFUE. Tuttavia, l’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2018/957 non disciplina direttamente la libera prestazione dei servizi di trasporto: si limita a prevedere che la direttiva si applicherà al trasporto su strada dalla data di applicazione di un futuro atto legislativo specifico che modifichi la direttiva 2006/22/CE. Non vi è quindi violazione dell’articolo 58 TFUE.

Decisione e spese

Il ricorso è respinto integralmente. La Repubblica di Polonia è condannata alle spese del Parlamento e del Consiglio; gli intervenienti sopportano le proprie spese.

Principi affermati

La sentenza ribadisce che:

  • il legislatore dell’Unione può modificare una direttiva di armonizzazione per riequilibrare libertà economiche e tutela sociale;
  • la scelta della base giuridica dipende dall’oggetto e dal contenuto dell’atto, non dalla sola finalità sociale perseguita;
  • il sindacato della Corte su scelte legislative complesse è limitato al controllo dell’errore manifesto e della proporzionalità;
  • le regole sul distacco di lunga durata possono avvicinare il regime del lavoratore distaccato a quello del lavoratore locale senza violare la libertà di prestazione dei servizi;
  • un rinvio al futuro trattamento del trasporto su strada non equivale a disciplinare direttamente quel settore ai fini dell’articolo 58 TFUE.

Come è indicizzato

Materiedistacco dei lavoratorilibera prestazione dei servizidiritto del lavoro europeotrasporto su stradaconflitto di leggi contrattuali

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