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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-190/20

Judgment of the General Court (Sixth Chamber) of 9 December 2020. — Almea Ltd v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Opposition proceedings – Application for EU figurative mark Almea – Earlier national word mark MEA – Relative ground for refusal – Likelihood of confusion – Article 8(1)(b) of Regulation (EC) No 207/2009 (now Article 8(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001). — Case T-190/20

Giurisprudenza europea62020TJ0190

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale conferma la decisione della commissione di ricorso EUIPO che aveva accolto l’opposizione di Sanacorp contro il marchio figurativo "Almea". Nonostante alcune differenze iniziali e la presenza di elementi grafici, il segno richiesto incorpora integralmente il marchio anteriore "MEA" e i prodotti sono identici o molto simili. La Corte ribadisce che una somiglianza visiva e fonetica anche modesta, unita alla forte vicinanza dei prodotti e alla distintività media del segno anteriore, può essere sufficiente per il rischio di confusione.

Opposizione tra marchi UE: conferma del rischio di confusione tra il segno figurativo "Almea" e il marchio anteriore nazionale "MEA" per prodotti identici o simili in classi 3 e 5.

La questione giuridica

Se il segno figurativo richiesto "Almea" debba essere escluso dalla registrazione per rischio di confusione con il marchio nazionale anteriore "MEA", ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, tenuto conto dell’identità o forte somiglianza dei prodotti, della struttura dei segni e del loro grado di somiglianza visiva e fonetica.

Principio di diritto

In una procedura di opposizione, quando i prodotti sono identici o fortemente simili e il marchio anteriore è interamente incluso nel segno richiesto, la presenza di un elemento iniziale aggiuntivo e di elementi figurativi non impedisce necessariamente di ravvisare un rischio di confusione; se il nucleo comune del segno richiesto conserva un peso significativo nell’impressione d’insieme, può bastare una somiglianza visiva e fonetica almeno bassa per giustificare il diniego di registrazione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

Norme richiamate

  • Regolamento (CE) n. 207/2009
  • Regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009
  • Articolo 41 del regolamento n. 207/2009
  • Articoli 66-71 del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale

Rischio di confusione tra "Almea" e "MEA"

La pronuncia riguarda un ricorso proposto contro la decisione della Seconda commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di opposizione alla registrazione di un marchio dell’Unione europea figurativo. La controversia opponeva Almea Ltd a Sanacorp Pharmahandel GmbH e verteva sull’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

Fatti e procedimento amministrativo

Almea Ltd aveva chiesto la registrazione del segno figurativo "Almea" per prodotti delle classi 3 e 5 della classificazione di Nizza. Sanacorp aveva presentato opposizione fondandola sul marchio nazionale tedesco anteriore "MEA", registrato per prodotti, tra l’altro, delle medesime classi.

L’Opposition Division aveva respinto l’opposizione ritenendo insussistente il rischio di confusione. Su appello dell’opponente, la commissione di ricorso ha annullato tale decisione e ha respinto la domanda di registrazione, ritenendo sussistente il rischio di confusione per via dell’identità o forte somiglianza dei prodotti, della presenza integrale del segno anteriore nel segno richiesto e della somiglianza visiva e fonetica almeno bassa tra i segni.

Normativa applicabile

Il Tribunale precisa che, poiché la domanda di registrazione è stata presentata il 5 maggio 2015, il quadro sostanziale applicabile è quello del regolamento n. 207/2009. Le menzioni al regolamento 2017/1001 contenute nella decisione impugnata e negli atti dell’EUIPO devono quindi essere lette come riferite all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, identico nel contenuto.

La disposizione richiede che, su opposizione del titolare di un marchio anteriore, il marchio richiesto non sia registrato quando, per l’identità o somiglianza dei marchi e dei prodotti o servizi, sussista un rischio di confusione nel pubblico del territorio in cui il marchio anteriore è protetto. Il rischio di confusione include il rischio di associazione.

Criteri di valutazione del rischio di confusione

Il Tribunale richiama la giurisprudenza consolidata secondo cui il rischio di confusione va valutato globalmente, tenendo conto della percezione del pubblico di riferimento e dell’interdipendenza tra somiglianza dei segni e somiglianza dei prodotti o servizi.

Sottolinea inoltre che:

  • i presupposti dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), sono cumulativi, cioè servono sia l’identità o somiglianza dei segni sia l’identità o somiglianza dei prodotti o servizi;
  • è sufficiente che il motivo relativo di rifiuto sussista in una parte dell’Unione;
  • il consumatore medio percepisce normalmente il marchio nel suo insieme e non ne analizza i dettagli.

Pubblico di riferimento e prodotti

La commissione di ricorso aveva individuato come territorio rilevante la Germania. I prodotti erano destinati in linea generale al pubblico dei consumatori, ma alcuni prodotti della classe 5 erano rivolti anche a professionisti con conoscenze ed esperienza specifiche. Di conseguenza, il livello di attenzione del pubblico variava da medio ad alto a seconda dei prodotti.

Il Tribunale conferma anche la valutazione secondo cui i prodotti in questione, appartenenti alle classi 3 e 5, erano identici o molto simili. Tale punto non era, peraltro, seriamente contestato dalla ricorrente.

Confronto tra i segni

Sul piano visivo, il segno richiesto era composto dalla parola "almea" in colore verde, con una stilizzazione grafica della lettera iniziale "l". Il marchio anteriore era la parola "mea". La commissione di ricorso aveva ritenuto che la stilizzazione fosse lieve e che l’elemento figurativo fosse secondario rispetto all’elemento verbale.

Il Tribunale conferma che:

  • i segni coincidono nelle lettere "mea";
  • il marchio anteriore è completamente incluso nel segno richiesto;
  • i segni differiscono soltanto per le lettere iniziali "al" del segno richiesto e per gli elementi figurativi;
  • la somiglianza visiva è almeno bassa.

Sul piano fonetico, il Tribunale approva l’analisi della commissione di ricorso: il segno richiesto contiene tre sillabe, di cui due, corrispondenti a "mea", coincidono esattamente con il marchio anteriore. La differenza iniziale non esclude una somiglianza fonetica almeno bassa.

Il Tribunale respinge l’argomento secondo cui il pubblico presterebbe in ogni caso maggiore attenzione all’inizio del segno. Tale regola non opera automaticamente in tutti i casi, e qui le lettere iniziali "al" non dominano l’impressione d’insieme al punto da neutralizzare il peso del segmento comune "mea".

Parimenti, la Corte considera irrilevante l’argomento secondo cui i segni sono brevi e dunque le differenze sarebbero percepite più facilmente: pur essendo brevi, il marchio anteriore è integralmente compreso nel segno richiesto e rappresenta tre quinti del medesimo.

Confronto concettuale

La commissione di ricorso aveva escluso il confronto concettuale perché nessuno dei due segni aveva significato per il pubblico tedesco. Il Tribunale conferma tale impostazione.

Valutazione globale e rischio di confusione

Alla luce dell’insieme delle circostanze, il Tribunale ritiene corretto il giudizio della commissione di ricorso sulla sussistenza del rischio di confusione. La combinazione di:

  • identità o forte somiglianza dei prodotti;
  • somiglianza visiva e fonetica almeno bassa;
  • distintività intrinseca media del marchio anteriore;
  • principio dell’imperfetta memoria del consumatore; consente di concludere che il pubblico possa credere che i prodotti provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate.

Il livello di attenzione anche più elevato per alcuni prodotti non basta a escludere il rischio di confusione, perché l’interdipendenza tra i fattori rilevanti gioca comunque a favore dell’opponente.

Decisione

Il Tribunale respinge l’unico motivo dedotto da Almea Ltd, conferma la decisione impugnata e rigetta integralmente il ricorso. In applicazione dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, condanna la ricorrente alle spese.

Principio ricavabile

La mera aggiunta di un prefisso e di elementi figurativi a un segno che incorpora integralmente un marchio anteriore non impedisce la constatazione del rischio di confusione quando i prodotti sono identici o molto simili e il segmento comune conserva un peso significativo nell’impressione d’insieme del pubblico di riferimento.

Come è indicizzato

Materiemarchi dell'unione europeaopposizione alla registrazionerischio di confusioneproprietà intellettualeclassificazione di nizza

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