Salta al contenuto
Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-584/19

Sentenza della Corte (Grande Sezione) dell'8 dicembre 2020. — Procedimento penale a carico di A e a. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht für Strafsachen Wien. — Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Ordine europeo di indagine – Direttiva 2014/41/UE – Articolo 1, paragrafo 1 – Articolo 2, lettera c), punti i) e ii) – Nozioni di “autorità giudiziaria” e di “autorità di emissione” – Ordine europeo di indagine emesso dalla procura di uno Stato membro – Indipendenza nei confronti del potere esecutivo. — Causa C-584/19

Giurisprudenza europea62019CJ0584

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito che, ai fini della direttiva 2014/41/UE, una procura nazionale può emettere un ordine europeo di indagine anche se non è pienamente indipendente dal potere esecutivo. La nozione di autorità di emissione include espressamente il pubblico ministero competente nel caso concreto, e non richiede il requisito dell’assenza di istruzioni gerarchiche individuali. La soluzione si fonda sulla lettera della direttiva, sul suo contesto e sulle garanzie di controllo e tutela dei diritti previste nel sistema dell’OEI.

Ordine europeo di indagine penale: un pubblico ministero di uno Stato membro può essere "autorità di emissione" anche se soggetto a istruzioni del potere esecutivo

La questione giuridica

Se le nozioni di "autorità competente" ex articolo 1, paragrafo 1, e di "pubblico ministero"/"autorità di emissione" ex articolo 2, lettera c), punti i) e ii), della direttiva 2014/41/UE comprendano anche le procure di uno Stato membro che, nell’adozione dell’ordine europeo di indagine, sono esposte al rischio di ricevere ordini o istruzioni individuali dal potere esecutivo.

Principio di diritto

L’articolo 1, paragrafo 1, e l’articolo 2, lettera c), della direttiva 2014/41/UE vanno interpretati nel senso che un pubblico ministero o, più in generale, una procura di uno Stato membro rientrano nelle nozioni di "autorità giudiziaria" e di "autorità di emissione" dell’ordine europeo di indagine anche se sottoposti, secondo il diritto nazionale, al potere di direzione o a istruzioni individuali dell’esecutivo. La direttiva distingue infatti l’OEI dal mandato d’arresto europeo e disciplina espressamente i pubblici ministeri come autorità di emissione, senza subordinare tale qualità alla loro indipendenza dall’esecutivo; in più, il sistema dell’OEI contiene garanzie proprie sul controllo di proporzionalità, sui rimedi e sul rispetto dei diritti fondamentali.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2014/41/UE
  • Articolo 1, paragrafi 1-4, direttiva 2014/41/UE
  • Articolo 2, lettera c), direttiva 2014/41/UE
  • Articolo 3 direttiva 2014/41/UE
  • Articolo 4 direttiva 2014/41/UE
  • Articolo 6 direttiva 2014/41/UE
  • Articolo 9 direttiva 2014/41/UE
  • Articolo 10 direttiva 2014/41/UE
  • Articolo 11 direttiva 2014/41/UE
  • Articolo 14 direttiva 2014/41/UE
  • Articolo 22 direttiva 2014/41/UE
  • Articolo 23 direttiva 2014/41/UE
  • Articolo 82 TFUE
  • Articolo 6 TUE
  • Articolo 48 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 52 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Direttiva 2010/64/UE
  • Direttiva 2012/13/UE
  • Direttiva 2013/48/UE
  • Decisione quadro 2002/584/GAI

Ordine europeo di indagine penale: procura e indipendenza dall’esecutivo

La causa C-584/19 riguarda un rinvio pregiudiziale del Landesgericht für Strafsachen Wien in tema di esecuzione, in Austria, di un ordine europeo di indagine penale emesso dalla procura di Amburgo. La questione centrale era se una procura tedesca, soggetta al rischio di istruzioni individuali del potere esecutivo, potesse essere considerata "autorità giudiziaria" e "autorità di emissione" ai sensi della direttiva 2014/41/UE.

Fatti e procedimento principale

La procura di Amburgo indagava su una frode connessa alla falsificazione di tredici ordini di bonifico. Nell’ambito delle indagini, emetteva un ordine europeo di indagine per ottenere dalla procura di Vienna copie degli estratti di un conto bancario austriaco intestato ad A., relativi al periodo 1 giugno-30 settembre 2018. Poiché il diritto austriaco richiedeva, per tale atto, l’autorizzazione di un giudice, la procura di Vienna si rivolgeva al Landesgericht für Strafsachen Wien per ottenere l’autorizzazione necessaria.

Questione pregiudiziale

Il giudice del rinvio domandava se le nozioni di "autorità competente" di cui all’articolo 1, paragrafo 1, e di "pubblico ministero" di cui all’articolo 2, lettera c), punto i), della direttiva 2014/41 dovessero essere interpretate nel senso da includere anche procure esposte al rischio di ordini o istruzioni individuali del potere esecutivo. Il dubbio nasceva dal confronto con la giurisprudenza resa sul mandato d’arresto europeo, nella quale la Corte aveva escluso le procure non indipendenti dalla nozione di "autorità giudiziaria emittente".

Normativa rilevante della direttiva 2014/41

La Corte richiama innanzitutto la struttura della direttiva sull’ordine europeo di indagine:

  • l’articolo 1 definisce l’OEI come decisione giudiziaria emessa o convalidata da un’autorità competente di uno Stato membro;
  • l’articolo 2, lettera c), include espressamente tra le autorità di emissione il "pubblico ministero" competente nel caso interessato;
  • l’articolo 6 subordina l’emissione alla necessità e proporzionalità dell’atto e alla sua ammissibilità in un caso interno analogo;
  • l’articolo 9 disciplina riconoscimento ed esecuzione;
  • l’articolo 10 consente, in certi casi, di ricorrere a un atto d’indagine diverso o meno intrusivo;
  • l’articolo 11 prevede motivi di non riconoscimento, compresa la violazione dell’articolo 6 TUE e della Carta;
  • l’articolo 14 garantisce mezzi di impugnazione equivalenti a quelli interni.

Ragionamento della Corte

La Corte distingue nettamente il regime dell’OEI da quello del mandato d’arresto europeo. Sul piano letterale, la direttiva 2014/41 menziona espressamente il pubblico ministero tra le autorità di emissione e non introduce, per tale qualifica, alcun requisito di indipendenza dall’esecutivo. Sul piano sistematico, la direttiva prevede garanzie specifiche:

  • controllo di necessità e proporzionalità ex articolo 6;
  • tutela dei diritti fondamentali e della difesa, richiamando gli articoli 48 e 52 della Carta;
  • possibilità per l’autorità di esecuzione di consultare l’autorità di emissione, utilizzare un atto meno intrusivo o rifiutare l’esecuzione se vi sono seri motivi di violazione dei diritti fondamentali.

La Corte sottolinea inoltre che l’OEI ha una finalità diversa dal mandato d’arresto europeo: non comporta, di regola, privazione della libertà personale, ma la realizzazione di atti istruttori per raccogliere prove. Per questo, la giurisprudenza sulle procure non indipendenti in materia di mandato d’arresto europeo non è trasponibile automaticamente al sistema dell’OEI.

Decisione e principio affermato

La Corte risponde che il pubblico ministero di uno Stato membro, o più in generale la procura, rientra nelle nozioni di "autorità giudiziaria" e di "autorità di emissione" ai fini della direttiva 2014/41 anche se è esposto al rischio di ricevere ordini o istruzioni individuali dal potere esecutivo. Ne consegue che un OEI emesso da una procura competente è, in linea di principio, valido ed eseguibile, purché siano rispettate le condizioni e le garanzie previste dalla direttiva.

Portata pratica per gli operatori

La pronuncia è rilevante per la cooperazione penale transfrontaliera perché conferma che, per l’OEI, non è decisiva la piena indipendenza della procura dall’esecutivo, a differenza di quanto avviene nel mandato d’arresto europeo. Per avvocati e operatori, il focus va quindi posto soprattutto su competenza dell’autorità emittente, necessità/proporzionalità dell’atto e rimedi previsti nello Stato di emissione e in quello di esecuzione.

Come è indicizzato

Materiecooperazione giudiziaria in materia penaleordine europeo di indagineprocuratori e indipendenza dall’esecutivoriconoscimento reciprocotutela dei diritti fondamentali

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.