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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20082/2024 del 22/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso intervenuta prima della camera di consiglio e, applicando gli artt. 390 e 391 c.p.c., ha dichiarato l'estinzione del giudizio di legittimità. Ha inoltre precisato che, per effetto della rinuncia, non opera l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La parte ricorrente ha impugnato per cassazione il decreto del Tribunale di Torino che aveva definito la controversia in materia di protezione internazionale/Regolamento Dublino. Con un unico motivo ha denunciato la violazione dell'art. 4 del Regolamento (UE) n. 604/2013, deducendo la falsa applicazione delle norme di diritto per il mancato adempimento, da parte dello Stato, dei doveri informativi previsti dalla disciplina europea. Prima dell'adunanza camerale, però, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso.

Norme richiamate

  • art. 4 del Regolamento (UE) n. 604/2013

    È richiamato come norma asseritamente violata per il mancato assolvimento dei doveri informativi da parte dello Stato.

  • artt. 390 e 391 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso determina l'estinzione del giudizio di legittimità.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    In caso di rinuncia al ricorso non è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, ove intervenuta prima della decisione, comporta l'estinzione del giudizio di legittimità ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c.
  • Quando il giudizio si estingue per rinuncia al ricorso, non trova applicazione l'ulteriore contributo unificato previsto per il rigetto o l'inammissibilità dell'impugnazione.
  • In presenza di rinuncia, la Corte non entra nel merito dei motivi di ricorso, restando assorbita ogni questione sostanziale o processuale dedotta con l'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizione

Testo integrale

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