Cassazione Penale, Sentenza n. 5576/2022 del 17/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore generale impugna la sentenza del Tribunale di Brescia (17/06/2020) che ha dichiarato il non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato previsto dall'art. 1-ter, comma 15, d.l. 1/7/2009 n.78 contestato come produzione di un CUD 2009 contraffatto il 7/1/2011. Il ricorso censura l'interpretazione della norma sulla sospensione della prescrizione in caso di irreperibilità dell'imputato (art. 420‑quater cod. proc. pen.), sostenendo che il giudice abbia errato ritenendo che la durata della sospensione non possa superare il quarto del termine ordinario di prescrizione, mentre il Procuratore ritiene che il richiamo legislativo debba riferirsi al termine massimo di prescrizione (termine ordinario aumentato di un quarto), determinando un differente calcolo della sospensione
La decisione
La Corte rigetta il ricorso. Motiva che l'art. 159, ultimo comma, cod. pen. richiama espressamente "i termini previsti dal secondo comma dell'articolo 161" (citato testualmente nella sentenza) e non il "tempo" di prescrizione indicato dall'art. 157; pertanto la durata della sospensione per irreperibilità deve essere collegata ai limiti temporali indicati dall'art. 161, secondo comma. La Corte richiama anche giurisprudenza consolidata secondo cui all'aumento del termine ordinario di prescrizione dovuto a fattori interruttivi si può sommare, ex art. 420‑quater, un ulteriore termine non superiore al quarto del termine ordinario, evitando così di estendere in misura macroscopica la prescrizione e di porre l'imputato irreperibile in posizione peggiorativa rispetto a chi è presente. Conseguentemente la sentenza di merito che aveva dichiarato la prescrizione rimane confermata
Norme richiamate
d.l. 1 luglio 2009, n. 78, art. 1‑ter, comma 15
Norma sostanziale del reato contestato (produzione di documento contraffatto nell'ambito di procedura di emersione). Usata per identificare il reato la cui prescrizione è stata valutata
art. 159 cod. pen., ultimo comma
"Nel caso di sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 420‑quater del codice di procedura penale (...) la durata della sospensione della prescrizione del reato non può superare i termini previsti dal secondo comma dell'articolo 161 del presente codice"
La Corte interpreta il richiamo come limitativo ai termini indicati dal secondo comma dell'art.161, escludendo che il richiamo si estenda al "tempo" prescrizionale indicato dall'art.157 (termine ordinario di prescrizione)
art. 161 cod. pen., secondo comma
Fissa i limiti temporali massimi di differimento del termine ordinario di prescrizione in presenza di circostanze particolari (fattori interruttivi). La Corte ritiene che tali limiti siano quelli richiamati dall'art.159 per la sospensione ex art.420‑quater
art. 420‑quater cod. proc. pen.
Regola la sospensione del processo per irreperibilità dell'imputato e viene collegata, secondo la Corte, ai limiti dei termini previsti dall'art.161, secondo comma, ai fini della sospensione della prescrizione
art. 157 cod. pen., comma 1
Stabilisce il termine ordinario di prescrizione in relazione alla pena massima edittale; la Corte distingue questo "tempo" prescrizionale dall'"indicazione di termini" richiamata da art.159, ritenendo che il richiamo legislativo non volesse riferirsi a questo art.157
art. 420‑bis cod. proc. pen.
Richiamato in motivazione come riferimento alla disciplina della condotta dell'imputato assente (presente o volontariamente assente) e per argomentare il divieto di porre l'imputato irreperibile in posizione peggiorativa rispetto a chi è rimasto assente volontariamente
Massime di principio
- La sospensione della prescrizione prevista per l'irreperibilità dell'imputato (art.420‑quater c.p.p.) va calcolata nei limiti indicati dal secondo comma dell'art.161 c.p., non facendo riferimento al "tempo" generale di prescrizione stabilito dall'art.157.
- Non è possibile interpretare il richiamo normativo come un ampliamento che faccia riferimento all'intero termine massimo di prescrizione (termine ordinario aumentato di un quarto), perché ciò produrrebbe un ingiustificato peggioramento della posizione dell'imputato irreperibile rispetto a quello presente.
- In caso di sospensione per irreperibilità occorre verificare separatamente: il termine ordinario di prescrizione (art.157), gli eventuali aumenti per fattori interruttivi e i limiti temporali previsti dall'art.161; la sospensione ex art.420‑quater non può eccedere i limiti di cui all'art.161, secondo comma.
- La giurisprudenza consolidata considera ammissibile aggiungere, per la sospensione prevista dall'art.420‑quater, un ulteriore periodo non superiore al quarto del termine ordinario, ma senza raddoppiare o estendere in modo macroscopico la prescrizione stabilita per il reato.
- Nelle controversie simili è necessario esporre chiaramente il calcolo dei termini (ordinario, aumento per interruzioni, periodo di sospensione) e confrontarlo con i limiti di cui all'art.161 per evitare interpretazioni estensive che ledano l'equità processuale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 17 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 5564/2022 del 17/02/2022
- Sentenza penale · 17 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 5565/2022 del 17/02/2022
- Sentenza penale · 17 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 5567/2022 del 17/02/2022
- Sentenza penale · 17 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 5568/2022 del 17/02/2022
- Sentenza penale · 17 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 5569/2022 del 17/02/2022
- Sentenza penale · 17 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 5570/2022 del 17/02/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →