Cassazione Penale, Ordinanza n. 38717/2025 del 01/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte di appello resa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. In particolare, ha lamentato la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e la mancata esclusione della recidiva contestata. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge però che tali doglianze riguardavano motivi di appello ai quali il ricorrente aveva espressamente rinunciato nell'ambito del concordato, e che il vizio motivazionale dedotto era manifestamente insussistente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, trattandosi di impugnazione proposta avverso una sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p. e fondata su motivi rinunciati, nonché su un vizio di motivazione non configurabile nei termini dedotti. Il procedimento è stato trattato de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.
richiama il concordato in appello; il ricorso avverso tale decisione è soggetto al regime speciale di trattazione e ai limiti derivanti dai motivi rinunciati.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
trattato nelle forme "de plano"
per i ricorsi avverso sentenze pronunciate ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. la declaratoria di inammissibilità può essere resa senza formalità di camera di consiglio.
legge n. 103/2017
come modificato dalla legge n.103/2017
individua la fonte della modifica che ha introdotto il rito de plano per la specifica ipotesi di inammissibilità.
art. 625-bis c.p.p.
è comunque esperibile il ricorso straordinario previsto dall'art. 625-bis, cod. proc. pen.
viene richiamato come rimedio straordinario esperibile contro la decisione di inammissibilità, a sostegno della ragionevolezza della disciplina.
art. 129 c.p.p.
mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
nel concordato in appello sono inammissibili le doglianze sulla mancata applicazione delle cause di proscioglimento quando ciò non si colleghi a vizi deducibili nel perimetro consentito.
art. 62-bis c.p.
la doglianza sulla mancata concessione delle attenuanti generiche è stata ritenuta non deducibile nel caso di specie perché riferita a motivi di appello rinunciati.
art. 99 c.p.
la censura sulla mancata esclusione della recidiva è stata considerata inammissibile perché riferita a motivi di appello rinunciati.
Massime di principio
- Nel concordato in appello, il ricorso per cassazione non può riproporre motivi di appello ai quali la parte abbia espressamente rinunciato: tali doglianze sono inammissibili per difetto del relativo interesse o per incompatibilità con l'accordo raggiunto.
- L'ordinanza di inammissibilità del ricorso avverso una sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p. può essere adottata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., trattandosi di scelta legislativa ritenuta ragionevole in relazione alla natura consensuale della decisione impugnata.
- Nel ricorso contro la sentenza di concordato in appello sono deducibili solo questioni attinenti alla validità della formazione del consenso, al consenso del pubblico ministero e alla corrispondenza tra accordo e pronuncia; restano invece inammissibili le censure su motivi rinunciati e quelle sulla pena che non si traducano in illegalità della sanzione.
- Le doglianze relative a attenuanti generiche, recidiva o mancata valutazione ex art. 129 c.p.p. non sono scrutinabili in cassazione se si inseriscono in un ricorso avverso un concordato in appello e se investono questioni già coperte dalla rinuncia ai motivi di gravame.
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