Sentenza n. 3822/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento a) della graduatoria unica nazionale del concorso per l'ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi dentaria per l'anno accademico 2023/2024: b) di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenziali, così come indicati nell’epigrafe del gravame; nonché ex art.116, comma 2, cpa per ottenere l’accesso ai documenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Graduatoria unica nazionale del concorso per l'ammissione ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi dentaria per l'anno accademico 2023/2024, con gli atti presupposti, connessi e conseguenziali; domanda di accesso ai documenti ex art. 116, comma 2, c.p.a.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e gestore concorsuale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente aveva impugnato la graduatoria unica nazionale e gli atti della procedura concorsuale per l'ammissione ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi dentaria per l'anno accademico 2023/2024, proponendo altresì una domanda di accesso ai documenti. Nel corso del giudizio, il 24 dicembre 2025, ha depositato una dichiarazione personalmente sottoscritta con cui ha manifestato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
La decisione
Il TAR ha preso atto della dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse e ha dichiarato il ricorso improcedibile ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a. Il giudice ha richiamato il principio dispositivo, in base al quale la parte conserva la disponibilità dell'azione fino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione e può dichiarare di non avere più interesse alla definizione del giudizio. In assenza di una giurisdizione oggettiva sull'illegittimità degli atti, il giudice non può proseguire d'ufficio il processo né sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire. Le spese sono state compensate tra le parti, considerata la natura della controversia, l'esito del giudizio e la mancata opposizione delle parti costituite.
Norme richiamate
art. 116, comma 2, c.p.a.
La ricorrente aveva proposto anche una domanda di accesso ai documenti nel corso del giudizio; la sentenza non esamina nel merito tale domanda, poiché dichiara l'intero ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.
Prevede la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, la parte conserva la disponibilità dell'azione fino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione e può dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del giudizio.
- Quando il ricorrente dichiara di non avere più interesse alla decisione, il giudice amministrativo deve prenderne atto e dichiarare l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, non potendo proseguire d'ufficio il processo.
- Il giudice amministrativo non può accertare d'ufficio l'illegittimità degli atti in assenza di uno specifico interesse di parte, non trattandosi di una giurisdizione oggettiva.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 2 mar 2026Sentenza n. 471/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 2 mar 2026Sentenza n. 474/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 2 mar 2026Sentenza n. 475/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 2 mar 2026Sentenza n. 477/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 2 mar 2026Sentenza n. 71/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 2 mar 2026Sentenza n. 72/2026 - Trieste, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →