Ordinanza n. 1544/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 00353/2026, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Campania, Sez. VI, che aveva respinto la domanda cautelare proposta dall'impresa
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa privata)
Prevale il privato
La controversia
L'impresa ha proposto appello cautelare ai sensi dell'art. 62 c.p.a. contro l'ordinanza del TAR Campania che aveva rigettato la domanda cautelare nel giudizio instaurato contro un atto o comportamento comunale il cui specifico contenuto non emerge dal testo. L'appello deduceva profili di censura ritenuti meritevoli di adeguato approfondimento nella sede di merito.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha riformato l'ordinanza cautelare del TAR e ha accolto l'appello ai soli fini della sollecita fissazione dell'udienza di merito, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. Non è stata concessa una misura cautelare sostanziale né è stato anticipato un giudizio definitivo sulla fondatezza delle censure: il Collegio ha ritenuto che i profili dedotti necessitassero di approfondimento nella sede di merito e che le esigenze cautelari fossero adeguatamente tutelabili mediante la rapida definizione del giudizio. Le spese del doppio grado sono state compensate.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l'appello cautelare contro le ordinanze cautelari del TAR.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Consente, quando le esigenze cautelari possono essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita definizione del giudizio nel merito, di disporre la fissazione dell'udienza di merito in luogo della concessione di una misura cautelare sostanziale.
Massime di principio
- Nel giudizio d'appello cautelare, quando le censure presentano profili che richiedono approfondimento nella sede di merito e le esigenze della parte possono essere adeguatamente tutelate attraverso la rapida trattazione del merito, il Consiglio di Stato può accogliere l'appello ai soli fini della sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., senza concedere una misura cautelare sostanziale.
- L'accoglimento dell'appello cautelare ai soli fini della fissazione ravvicinata del merito non implica una decisione anticipata sulla fondatezza delle censure, che resta demandata al giudizio di merito.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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