Cassazione Civile, Ordinanza n. 33156/2023 del 29/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di pagamento per accise sul gasolio rifornito su una nave, avviso emesso a seguito dell’annullamento in autotutela di un precedente provvedimento di autorizzazione al rifornimento in esenzione. L’Amministrazione aveva ritenuto che l’esenzione fosse stata erroneamente concessa perché l’imbarcazione non apparteneva a una società registrata nell’Unione europea. La commissione tributaria regionale aveva accolto l’appello della contribuente ritenendo applicabile in senso estensivo il principio di tutela dell’affidamento, con conseguente esclusione non solo di sanzioni e interessi, ma anche del tributo. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione dell’art. 10, comma 2, della l. n. 212 del 2000, sostenendo che la norma tutela il contribuente solo rispetto a sanzioni e interessi moratori e non incide sulla debenza dell’imposta. La controricorrente ha resistito eccependo anche l’inammissibilità del ricorso.
La decisione
La Corte ha respinto le eccezioni preliminari di inammissibilità, ha ritenuto fondato il motivo dell’Agenzia e ha cassato la sentenza della CTR. Ha affermato che il legittimo affidamento ex art. 10, comma 2, l. n. 212 del 2000 comporta soltanto l’esclusione di sanzioni e interessi/accessori, ma non elimina l’obbligazione tributaria quando il presupposto d’imposta sia oggettivamente realizzato. Ha inoltre osservato che la tutela più ampia richiamata dalla CTR non ricorre quando l’atto autorizzatorio sia manifestamente illegittimo e il contribuente avrebbe potuto avvedersene. Il giudizio è stato rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria in diversa composizione anche per le spese.
Norme richiamate
art. 10, comma 2, L. 27 luglio 2000, n. 212
"Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente"
La disposizione tutela l’affidamento del contribuente limitatamente a sanzioni e interessi moratori, non incidendo sulla debenza del tributo quando il presupposto impositivo è oggettivamente integrato.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il vizio dedotto con il ricorso per cassazione per violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto.
Massime di principio
- Il principio di tutela del legittimo affidamento nel rapporto tributario non estingue né esclude l’obbligazione d’imposta: opera solo sul piano sanzionatorio e degli interessi/accessori, se il contribuente si sia conformato ad atti o indicazioni dell’Amministrazione poi modificati o smentiti.
- Quando il tributo sia dovuto per il verificarsi oggettivo del presupposto impositivo, la buona fede del contribuente non può fondare, di regola, l’esenzione dal pagamento dell’imposta.
- Una più ampia protezione dell’affidamento può essere riconosciuta solo in ipotesi peculiari, non quando l’atto amministrativo favorevole sia manifestamente illegittimo e il contribuente avrebbe dovuto riconoscerne la contrarietà al diritto.
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