Cassazione Penale, Sentenza n. 29109/2022 del 22/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente, commercialista della società "Casa di Marta s.r.l." (gruppo Dorini), contestava il rigetto dell'opposizione ex art.59, comma 6, d.lgs. 6/9/2011 n.159 al decreto che aveva escluso il suo credito risultante da prestazioni professionali svolte per l'amministrazione giudiziaria. Lombardi sosteneva che: (i) vi erano state pregresse liquidazioni di parcelle che dimostravano il conferimento e la ratifica dell'incarico (anche per facta concludentia); (ii) le prestazioni erano state rese successivamente all'ultima liquidazione e non ricomprese nelle precedenti; (iii) la nomina o conferma di un coadiutore/commercialista rientra tra gli atti di ordinaria amministrazione e quindi non necessita di preventiva autorizzazione del Giudice delegato (art.40 e 41 d.lgs.159/2011). Il Tribunale di Piacenza aveva escluso il credito per mancata prova di un formale conferimento dell'incarico e per mancata autorizzazione del Giudice delegato, rilevando anche l'incertezza su tempi e modalità delle prestazioni contestate.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto che il Tribunale di Piacenza non abbia travisato le prove e abbia motivato correttamente la decisione: le precedenti liquidazioni non sono idonee di per sé a dimostrare il conferimento dell'incarico per prestazioni distinte e successive; non era provato in modo decisivo quando e come le specifiche prestazioni siano state rese; e, soprattutto, la nomina o il ricorso a un coadiutore/conseulente con funzioni anche tecnico-giuridiche non può ritenersi atto di ordinaria amministrazione, bensì rientra nelle modalità di esercizio dell'amministrazione giudiziaria e quindi necessita di specifica autorizzazione del Giudice delegato (richiamo a art.35, comma 4, d.lgs.159/2011). La Cassazione ha inoltre richiamato i rigorosi requisiti per dedurre il 'travisamento della prova' in sede di legittimità, ritenendo non soddisfatti tali requisiti. Segue condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art.616 c.p.p.
Norme richiamate
d.lgs. 6 settembre 2011, n.159 - art.59, comma 6
Consente il ricorso per cassazione avverso il decreto che decide sulle opposizioni allo stato passivo nel procedimento di misure di prevenzione; in tale ambito sono deducibili i vizi previsti dall'art.606 c.p.p.
d.lgs. 6 settembre 2011, n.159 - art.35, comma 4
La Corte ha interpretato che la nomina o il conferimento di funzioni a un coadiutore/consulente con contenuto tecnico-giuridico attiene all'esercizio dell'amministrazione giudiziaria e necessita di specifica autorizzazione del Giudice delegato
d.lgs. 6 settembre 2011, n.159 - art.41, comma 2
Regola gli atti di ordinaria amministrazione funzionali all'attività economica dell'azienda; la Corte ha escluso che la nomina di un commercialista/coadiutore rientri in tale nozione quando il ruolo ha rilievo tecnico-giuridico
d.lgs. 6 settembre 2011, n.159 - art.40, comma 3
Richiamato in combinato con l'art.41; la difesa invocava la qualifica di atto di ordinaria amministrazione, ma la Corte non condivide tale lettura per le nomine con contenuto tecnico-giuridico
d.lgs. 6 settembre 2011, n.159 - art.54
Norma sulla prededucibilità: la decisione preliminare del Tribunale ha osservato che crediti contestati e non liquidi non possono beneficiare di prededuzione; la Corte ne prende atto nella motivazione
codice di procedura penale - art.606
Fissa i motivi di impugnazione in Cassazione; la Corte ha ricordato che i motivi deducibili nel procedimento di misure di prevenzione seguono questo riferimento
codice di procedura penale - art.616
Prevede la condanna alle spese di cassazione: la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali
codice penale - art.240 / legge 7 agosto 1992 n.352 art.12-sexies
Citate in relazione al regime di confisca che aveva investito la società oggetto della procedura; richiamate per inquadrare il contesto procedurale (confisca preventiva ed esecutiva)
Massime di principio
- Per far valere un credito per prestazioni professionali rese nell'ambito di un'amministrazione giudiziaria è necessario fornire prova chiara e documentale del formale conferimento dell'incarico e dei tempi/modalità di esecuzione delle prestazioni
- Le precedenti liquidazioni di parcelle non sono automaticamente idonee a dimostrare il conferimento dell'incarico per prestazioni differenti o successive; va dimostrata la coincidenza delle prestazioni liquidate con quelle per cui si chiede il credito
- La nomina o la conferma di un coadiutore/consulente con funzioni tecnico-giuridiche non rientra di regola negli atti di ordinaria amministrazione e richiede dunque specifica autorizzazione del Giudice delegato ai sensi del d.lgs.159/2011
- In Cassazione, la doglianza per "travisamento della prova" richiede il rispetto di stringenti presupposti probatori (identificazione dell'atto, individuazione dell'elemento incompatibile, prova della verità e dimostrazione dell'incidenza decisiva sull'impianto motivazionale)
- I crediti contestati e non liquidi difficilmente possono beneficiare di prededuzione nella procedura di amministrazione giudiziaria
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