Cassazione Penale, Sentenza n. 39176/2023 del 27/09/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila contestando: 1) la mancata e insufficiente motivazione sulla dosimetria della pena (art. 606 cod.proc.pen., lett. e) e b)), ossia l'erronea applicazione dell'art. 73, comma 5, d.p.r. 309/1990 e dell'art. 133 c.p. in relazione alla gravità del reato e alla determinazione della pena; la Corte d'appello avrebbe preso una pena base non adeguatamente motivata e avrebbe poi rideterminato la pena in misura molto inferiore al minimo edittale senza adeguata spiegazione; 2) la mancata pronuncia sulla richiesta di esclusione della recidiva specifica infraquinquennale (omessa risposta a motivo d'appello).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: la Corte territoriale, pur avendo riclassificato il fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.p.r. 309/1990, ha adottato una pena base superiore alla media edittale senza adeguata motivazione e ha discostato il trattamento sanzionatorio dal minimo senza spiegazioni richieste dalla giurisprudenza sulla misura mediana; per ciò la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e ha rinviato per nuovo giudizio alla Corte d'appello di L'Aquila, diversa sezione, affinché ridetermini la pena con motivazione conforme ai principi indicati. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato perché la Corte d'appello non ha applicato la recidiva contestata, pertanto ha implicitamente risposto alla doglianza.
Norme richiamate
art. 99 cod. pen.
Norma richiamata nel capo di imputazione (concorrente nel reato) ma non oggetto diretto della censura sulla dosimetria; richiamata come riferimento al reato per il quale è stata pronunciata la condanna.
art. 110 cod. pen.
Richiamato nel capo di imputazione in relazione alla cooperazione nell'illecito; non incidente sulla motivazione sulla dosimetria che ha determinato l'annullamento parziale.
d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 73, comma 1
Quota normativa che descrive il reato di detenzione ai fini di spaccio; indica la fattispecie di base ascritta all'imputata.
d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 73, comma 5
La Corte d'appello ha ricondotto il fatto al comma 5 (fattispecie meno grave rispetto alla principale) ma nel fissare la pena non ha adeguatamente motivato lo scostamento dal minimo edittale; la Cassazione ha richiamato la necessità di motivare quando la pena inflitta è diversa dalla media edittale.
art. 133 cod. pen.
Richiamato dalla difesa in relazione alla determinazione della pena (criteri di cui all'art. 133); la Corte di Cassazione ha ritenuto che l'applicazione pratica dei criteri non sia stata adeguatamente motivata nel giudizio di appello.
art. 606 cod. proc. pen., lett. b) e lett. e)
Norme processuali richiamate come basi delle censure in cassazione: lett. b) (inosservanza/erronea applicazione di norme di diritto) e lett. e) (vizi di motivazione). La Cassazione ha ritenuto fondato il vizio di motivazione (lett. e) ) relativo alla dosimetria e infondato il rilievo relativo all'omessa pronuncia sulla recidiva (lett. e) non fondato perché la recidiva non è stata applicata).
Giurisprudenza: Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Rv. 276288
Sez. 3 n. 29968 del 22/02/2019, Rv. 276288
Principio richiamato circa il calcolo della media edittale: la media non si ottiene dimezzando il massimo ma dividendo per due il numero di mesi/anni che separano minimo e massimo e sommando il risultato al minimo; se la pena è inferiore alla media il giudice deve motivare adeguatamente lo scostamento.
Massime di principio
- Quando il giudice ritiene applicabile una fattispecie aggravata o attenuata (es. art. 73, comma 5, d.p.r. 309/1990) deve esplicitare la motivazione sui criteri di determinazione della pena: in particolare se la pena viene fissata al di sotto della media edittale occorre motivare il consistente discostamento dal minimo.
- La media edittale va calcolata secondo la metodologia giurisprudenziale consolidata (dividere per due l'intervallo tra minimo e massimo ed aggiungere al minimo); ogni discostamento significativo impone adeguata motivazione.
- Se il giudice di merito non applica una circostanza aggravante come la recidiva, l'omessa menzione può essere considerata come risposta implicita alla doglianza difensiva, purché sia chiaro che la recidiva non è stata applicata.
- La presenza di quantità non esigua di stupefacente non è di per sé sufficiente a dimostrare la sistematicità o rilevanza dell'attività di spaccio: è necessario che emerga anche altro elemento indiziario (es. bilancini, confezionamenti, movimenti di denaro, dichiarazioni) per sostenere l'ipotesi di cessione abituale.
- Annullamento parziale in Cassazione è possibile limitatamente al trattamento sanzionatorio quando sussistono vizi di motivazione sulla determinazione della pena, con rinvio per nuovo giudizio di dosimetria.
- In sede di ricorso per cassazione il difensore deve articolare specifiche censure di diritto e di motivazione; la Corte valuta separatamente la fondatezza delle censure e può riformare solo la parte viziata senza rimettere in discussione l'intera responsabilità quando i profili di colpevolezza sono stati già accertati.
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