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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39176/2023 del 27/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila contestando: 1) la mancata e insufficiente motivazione sulla dosimetria della pena (art. 606 cod.proc.pen., lett. e) e b)), ossia l'erronea applicazione dell'art. 73, comma 5, d.p.r. 309/1990 e dell'art. 133 c.p. in relazione alla gravità del reato e alla determinazione della pena; la Corte d'appello avrebbe preso una pena base non adeguatamente motivata e avrebbe poi rideterminato la pena in misura molto inferiore al minimo edittale senza adeguata spiegazione; 2) la mancata pronuncia sulla richiesta di esclusione della recidiva specifica infraquinquennale (omessa risposta a motivo d'appello).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: la Corte territoriale, pur avendo riclassificato il fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.p.r. 309/1990, ha adottato una pena base superiore alla media edittale senza adeguata motivazione e ha discostato il trattamento sanzionatorio dal minimo senza spiegazioni richieste dalla giurisprudenza sulla misura mediana; per ciò la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e ha rinviato per nuovo giudizio alla Corte d'appello di L'Aquila, diversa sezione, affinché ridetermini la pena con motivazione conforme ai principi indicati. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato perché la Corte d'appello non ha applicato la recidiva contestata, pertanto ha implicitamente risposto alla doglianza.

Norme richiamate

  • art. 99 cod. pen.

    Norma richiamata nel capo di imputazione (concorrente nel reato) ma non oggetto diretto della censura sulla dosimetria; richiamata come riferimento al reato per il quale è stata pronunciata la condanna.

  • art. 110 cod. pen.

    Richiamato nel capo di imputazione in relazione alla cooperazione nell'illecito; non incidente sulla motivazione sulla dosimetria che ha determinato l'annullamento parziale.

  • d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 73, comma 1

    Quota normativa che descrive il reato di detenzione ai fini di spaccio; indica la fattispecie di base ascritta all'imputata.

  • d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 73, comma 5

    La Corte d'appello ha ricondotto il fatto al comma 5 (fattispecie meno grave rispetto alla principale) ma nel fissare la pena non ha adeguatamente motivato lo scostamento dal minimo edittale; la Cassazione ha richiamato la necessità di motivare quando la pena inflitta è diversa dalla media edittale.

  • art. 133 cod. pen.

    Richiamato dalla difesa in relazione alla determinazione della pena (criteri di cui all'art. 133); la Corte di Cassazione ha ritenuto che l'applicazione pratica dei criteri non sia stata adeguatamente motivata nel giudizio di appello.

  • art. 606 cod. proc. pen., lett. b) e lett. e)

    Norme processuali richiamate come basi delle censure in cassazione: lett. b) (inosservanza/erronea applicazione di norme di diritto) e lett. e) (vizi di motivazione). La Cassazione ha ritenuto fondato il vizio di motivazione (lett. e) ) relativo alla dosimetria e infondato il rilievo relativo all'omessa pronuncia sulla recidiva (lett. e) non fondato perché la recidiva non è stata applicata).

  • Giurisprudenza: Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Rv. 276288

    Sez. 3 n. 29968 del 22/02/2019, Rv. 276288

    Principio richiamato circa il calcolo della media edittale: la media non si ottiene dimezzando il massimo ma dividendo per due il numero di mesi/anni che separano minimo e massimo e sommando il risultato al minimo; se la pena è inferiore alla media il giudice deve motivare adeguatamente lo scostamento.

Massime di principio

  • Quando il giudice ritiene applicabile una fattispecie aggravata o attenuata (es. art. 73, comma 5, d.p.r. 309/1990) deve esplicitare la motivazione sui criteri di determinazione della pena: in particolare se la pena viene fissata al di sotto della media edittale occorre motivare il consistente discostamento dal minimo.
  • La media edittale va calcolata secondo la metodologia giurisprudenziale consolidata (dividere per due l'intervallo tra minimo e massimo ed aggiungere al minimo); ogni discostamento significativo impone adeguata motivazione.
  • Se il giudice di merito non applica una circostanza aggravante come la recidiva, l'omessa menzione può essere considerata come risposta implicita alla doglianza difensiva, purché sia chiaro che la recidiva non è stata applicata.
  • La presenza di quantità non esigua di stupefacente non è di per sé sufficiente a dimostrare la sistematicità o rilevanza dell'attività di spaccio: è necessario che emerga anche altro elemento indiziario (es. bilancini, confezionamenti, movimenti di denaro, dichiarazioni) per sostenere l'ipotesi di cessione abituale.
  • Annullamento parziale in Cassazione è possibile limitatamente al trattamento sanzionatorio quando sussistono vizi di motivazione sulla determinazione della pena, con rinvio per nuovo giudizio di dosimetria.
  • In sede di ricorso per cassazione il difensore deve articolare specifiche censure di diritto e di motivazione; la Corte valuta separatamente la fondatezza delle censure e può riformare solo la parte viziata senza rimettere in discussione l'intera responsabilità quando i profili di colpevolezza sono stati già accertati.

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