Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 384/2026 - Roma, Sezione 3

per l'annullamento a) del decreto prot. n. -OMISSIS-del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per gli affari generali e la digitalizzazione - Direzione Generale per gli affari legali, societari e i contratti pubblici - Divisione 3 - Anticorruzione, trasparenza e controlli interni, con il quale è stata disposta l'interdizione della -OMISSIS- “dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, ai sensi dell'art. 27, comma 11, del D.Lgs. n. 81/2008, con decorrenza dalla data di accertamento della violazione da parte dell'Ispettorato competente, per la durata di sei mesi”; b) della nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per gli affari generali e la digitalizzazione - Direzione Generale per gli affari legali, societari e i contratti pubblici - Divisione 3 Anticorruzione, trasparenza e controlli interni prot. -OMISSIS- con la quale è stato trasmesso alla -OMISSIS- il suddetto decreto prot. n. -OMISSIS- adottato in pari data; - di ogni ulteriore atto a questi annesso, connesso, presupposto e conseguenziale, ivi compreso il verbale n. -OMISSIS- emesso dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro - Ispettorato d'Area metropolitana di Bari-Bat con il quale è stato accertato il mancato possesso in capo alla -OMISSIS- del requisito di cui all'art. 27 del D.Lgs. 81/2008 e conseguentemente ordinato l'allontanamento della stessa -OMISSIS- dal cantiere edile sino all'ottenimento della “patente a punti” prevista da tale norma.

Giustizia amministrativa202515088

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto ministeriale di interdizione dalla partecipazione ai lavori pubblici per sei mesi, adottato ai sensi dell'art. 27, comma 11, d.lgs. 81/2008, unitamente all'accertamento ispettivo presupposto e all'ordine di allontanamento dal cantiere

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il decreto con cui le è stata irrogata l'interdizione dalla partecipazione ai lavori pubblici per sei mesi, contestando la legittimità del verbale ispettivo presupposto e sostenendo di non essere obbligata a possedere la patente a crediti, poiché le attività svolte nel cantiere consistevano nell'allestimento di scaffalature, nella collocazione dei prodotti destinati alla vendita e nella sistemazione della cartellonistica interna, e non in lavorazioni edili. In sede cautelare ha chiesto la sospensione degli effetti del decreto. Le amministrazioni hanno inoltre dedotto profili di inammissibilità collegati alla mancata tempestiva impugnazione dell'atto presupposto, riservati dal TAR alla fase di merito.

La decisione

Il TAR ha rigettato la domanda cautelare per difetto del fumus boni iuris, riservando al merito l'esame dei profili di ammissibilità relativi alla tempestiva impugnazione dell'atto presupposto. In sede sommaria ha ritenuto che la società operasse con proprio personale all'interno di un cantiere temporaneo ancora attivo, contemporaneamente ad altre imprese impegnate in lavorazioni edili, svolgendo attività organizzate, continuative e potenzialmente interferenti con le lavorazioni in corso. Tali attività non sono state qualificate come mera fornitura o semplice carico e scarico, né come prestazioni intellettuali; pertanto, risultava applicabile l'obbligo di possesso della patente a crediti. Il richiamo alla FAQ n. 15 dell'Ispettorato è stato ritenuto non pertinente, poiché riferito a operazioni isolate e prive di interferenze, mentre l'interpello ministeriale richiamato conferma l'assoggettamento al Titolo IV del d.lgs. 81/2008 anche del montaggio e smontaggio di scaffalature svolto in un cantiere temporaneo o mobile. Il TAR ha inoltre considerato rilevante la notifica della presenza del cantiere ai sensi dell'art. 99 del d.lgs. 81/2008. Il decreto interdittivo è stato ritenuto atto vincolato e automatico, quale conseguenza dell'accertata assenza della patente. È stata fissata l'udienza pubblica del 13 maggio 2026, con spese al definitivo.

Norme richiamate

  • art. 27, comma 1, d.lgs. 81/2008

    Il possesso della patente a crediti è richiesto alle imprese che operano fisicamente nei cantieri temporanei o mobili, salvo la mera fornitura e le prestazioni di natura intellettuale.

  • art. 27, comma 11, d.lgs. 81/2008

    interdizione ... dalla partecipazione ai lavori pubblici ... per la durata di sei mesi

    L'interdizione dalla partecipazione ai lavori pubblici costituisce conseguenza vincolata dell'accertamento dell'assenza della patente a crediti.

  • art. 89, comma 1, d.lgs. 81/2008

    cantieri temporanei o mobili

    La nozione di cantiere temporaneo o mobile delimita l'ambito oggettivo di applicazione dell'obbligo relativo alla patente a crediti.

  • art. 99 d.lgs. 81/2008

    La notifica della presenza del cantiere edile attivo agli enti competenti è stata valorizzata quale elemento confermativo dell'applicabilità della disciplina dei cantieri temporanei o mobili.

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda di sospensione è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare, con particolare riferimento al fumus boni iuris.

Massime di principio

  • L'obbligo di possesso della patente a crediti si applica alle imprese che operano fisicamente all'interno di un cantiere temporaneo o mobile, anche quando le attività svolte non costituiscano in senso stretto lavorazioni edili, purché siano operative, organizzate e potenzialmente interferenti con le lavorazioni di altri operatori.
  • Le attività di allestimento e montaggio di scaffalature svolte all'interno di un cantiere temporaneo o mobile non sono assimilabili alla mera fornitura o al semplice carico e scarico quando si protraggono nel tempo e si svolgono in spazi condivisi con altre imprese, con conseguente applicazione della disciplina del Titolo IV del d.lgs. 81/2008.
  • L'esclusione dall'obbligo della patente per la mera fornitura non opera quando l'impresa, oltre a introdurre materiali o merci, svolge attività operative permanenti all'interno del cantiere, incompatibili con operazioni isolate e prive di interferenza.
  • L'interdizione dalla partecipazione ai lavori pubblici prevista dall'art. 27, comma 11, del d.lgs. 81/2008 costituisce, in presenza dell'accertata mancanza della patente richiesta, un effetto vincolato e automatico, sicché la relativa contestazione cautelare deve confrontarsi con la legittimità dell'accertamento presupposto.

Come è indicizzato

MaterieRequisiti di partecipazione ed esclusioneAggiudicazione, revoca e annullamento della garaTutela cautelare
RamiContratti pubbliciProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieCause di esclusione
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.