Sentenza del 17/04/2019 n. 10671 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La contribuente contestava l'ingiunzione di pagamento relativa alla maggiore ICI per l'anno 2003. Una precedente sentenza della CTP di Roma aveva escluso dalla base imponibile un immobile e aveva stabilito che, per gli altri fabbricati, l'imposta fosse rideterminata sulla base della reale classificazione e delle effettive rendite catastali. Il Comune aveva invece emesso l'ingiunzione limitandosi a sottrarre l'imposta relativa all'immobile escluso e a richiedere nuovamente il residuo importo, senza verificare né motivare la correttezza delle rendite catastali contestate. La contribuente ha quindi dedotto la violazione del giudicato, il difetto di motivazione dell'ingiunzione, la violazione dell'art. 7 della legge n. 212 del 2000 e l'inammissibilità dell'appello comunale per nuove eccezioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo che le argomentazioni del Comune sull'interpretazione della precedente sentenza costituissero mere difese e non nuove eccezioni soggette a preclusione. Ha invece accolto il secondo, il terzo e il quarto motivo, stabilendo che il Comune non poteva procedere direttamente alla riscossione mediante ingiunzione, richiamando il precedente avviso e svolgendo un semplice calcolo matematico. Avrebbe dovuto prima verificare la correttezza delle rendite catastali e adottare un nuovo atto accertativo adeguatamente motivato. Il quinto motivo sulle spese è stato dichiarato assorbito. La sentenza della CTR è stata cassata e, decidendo nel merito, è stato accolto il ricorso originario della contribuente. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate, mentre il Comune è stato condannato a pagare alla contribuente 2.900 euro, oltre spese forfettarie e accessori, per il giudizio di cassazione.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57
La preclusione riguarda le eccezioni in senso stretto nuove; non impedisce alla parte di formulare in appello mere difese dirette a contrastare le ragioni del ricorso.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58
La Corte richiama la possibilità di produrre documenti in appello, qualificando tali produzioni e le relative argomentazioni come attività difensiva, non come nuove eccezioni.
Art. 2909 c.c.
Il giudicato formatosi sulla precedente sentenza vincolava il Comune: l'ente avrebbe dovuto rideterminare l'imposta secondo la reale classificazione catastale degli immobili.
Legge n. 212 del 2000, art. 7
Gli atti impositivi devono essere adeguatamente motivati. Quando la pretesa dipende dalla verifica di rendite o classificazioni catastali contestate, non è sufficiente indicare l'importo richiesto con un mero calcolo matematico.
Art. 384, comma 2, c.p.c.
La Corte di cassazione può decidere direttamente nel merito quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, come avvenuto accogliendo il ricorso originario della contribuente.
Massime di principio
- Quando una precedente sentenza impone all'amministrazione di rideterminare un tributo sulla base di dati catastali o imponibili da verificare, l'ente non può limitarsi a emettere una cartella o un'ingiunzione richiamando il precedente avviso e ripetendo il calcolo.
- Prima della riscossione deve essere adottato, se necessario, un nuovo atto impositivo o accertativo che esponga la verifica compiuta, i dati catastali utilizzati, il metodo di calcolo e le ragioni per cui la pretesa è ritenuta corretta.
- Un'ingiunzione può fondarsi su un atto impositivo definitivo solo quando quest'ultimo conserva pienamente la propria efficacia. Se la sentenza ha imposto una nuova verifica o rideterminazione, il precedente avviso non è sufficiente come titolo per la riscossione.
- Il giudicato deve essere interpretato nel suo contenuto effettivo e vincola l'amministrazione anche relativamente agli adempimenti necessari per dare esecuzione alla decisione.
- La motivazione non può essere considerata superflua come mero calcolo aritmetico quando l'importo dipende da presupposti controversi, quali rendite catastali o classificazioni degli immobili.
- In appello, la parte può contestare l'interpretazione giuridica dei fatti e della precedente sentenza senza incorrere necessariamente nel divieto di nuove eccezioni; il divieto riguarda soprattutto nuove eccezioni in senso stretto.
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