Sentenza n. 1261/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza di accoglimento n. 1006/2025 pubblicata il 04.03.2025 dal Tribunale Ordinario di Milano - Sez. Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che riconosceva l'indennità sostitutiva per ferie non godute e il beneficio della carta docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito in ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 1006/2025, passata in giudicato e notificata al Ministero il 4 marzo 2025. La sentenza aveva riconosciuto il diritto all'indennità sostitutiva per ventuno giorni di ferie maturate e non godute nell'anno scolastico 2023/2024, per euro 1.468,57, oltre accessori, nonché il diritto al beneficio della carta docente per il medesimo anno scolastico, per euro 500,00, oltre accessori. Poiché l'Amministrazione non aveva dato esecuzione al titolo, il ricorrente ha chiesto l'ordine di pagamento, la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il TAR ha rilevato che la pretesa era documentata, non adeguatamente contestata e fondata su un titolo avente efficacia di giudicato. Il termine dilatorio di 120 giorni previsto per le amministrazioni statali dall'art. 14 d.l. n. 669/1996 era inoltre decorso. La richiesta di penalità di mora è stata ritenuta manifestamente iniqua e sproporzionata.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando l'inottemperanza del Ministero al giudicato e ordinando il pagamento entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza delle somme riconosciute dal Tribunale ordinario, dedotti eventuali importi già versati. Il giudice ha precisato che i conteggi del creditore relativi a capitale e interessi non vincolano l'Amministrazione, che deve determinare l'importo esatto secondo il titolo, le norme applicabili e gli artt. 1282 e seguenti c.c.; sono dovuti anche gli ulteriori accessori maturati, le spese connesse al titolo e gli interessi maturati dopo la proposizione del ricorso, nei limiti di legge. Non è stata disposta la penalità di mora richiesta, perché manifestamente iniqua e sproporzionata. Per l'eventuale ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, da attivare su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato, con incarico da eseguire entro centoventi giorni e senza compenso. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori e distratte in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente il giudizio di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti equiparati.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Prevede la possibilità di fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; nel caso concreto la richiesta è stata esclusa perché manifestamente iniqua e sproporzionata.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Le amministrazioni statali dispongono di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per eseguire i provvedimenti giudiziari di pagamento di somme di denaro, prima dell'avvio del recupero coattivo.
art. 1282 c.c.
Gli interessi sulle somme dovute devono essere determinati secondo i parametri del titolo e della legge, con verifica della misura e della decorrenza.
art. 1283 c.c.
La quantificazione degli interessi nell'ottemperanza deve rispettare i limiti e i presupposti stabiliti dalla disciplina civilistica applicabile.
art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
Limita il riconoscimento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria sulle somme dovute in esecuzione del titolo giudiziale.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
artt. 26 e 39 c.p.a.
Fondano, rispettivamente, la disciplina delle spese nel processo amministrativo e il rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile compatibili.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza a una sentenza passata in giudicato che riconosce un credito pecuniario non ha funzione costitutiva del credito, ma serve a renderne effettivo il soddisfacimento; l'entità del dovuto discende dal titolo, dalle norme applicabili e dagli eventuali pagamenti parziali.
- Quando il titolo esecutivo condanna un'amministrazione statale al pagamento di somme di denaro, l'azione esecutiva o di ottemperanza può essere intrapresa dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996.
- Nel giudizio di ottemperanza l'ordine di pagamento deve comprendere il capitale riconosciuto dal giudicato e gli accessori maturati secondo il titolo e la legge, ma i conteggi unilateralmente prodotti dal creditore non vincolano l'amministrazione quanto alla verifica della misura e della decorrenza degli interessi.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. non deve essere applicata quando, in relazione alle circostanze concrete, risulti manifestamente iniqua o sproporzionata.
- In caso di perdurante inerzia dell'amministrazione dopo il termine assegnato dal giudice dell'ottemperanza, può essere nominato un commissario ad acta, attivabile su istanza del creditore, con il compito di determinare definitivamente il residuo dovuto e adottare gli atti contabili necessari all'esecuzione.
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